Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 97 - Testo storico

Legge regionale n. 97 del 24 12 1982

Bollettino ufficiale 27 12 1982 n. 20

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente valdostano per l’artigianato tipico.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1982 e successivi, la maggiore spesa di L. 30.000.000 per l’erogazione di contributi annuali all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di L. 170.000.000, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'ente.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 36500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell’onere relativo per l’anno 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 (allegato 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6).

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.10 - Interventi promozionali per l’artigianato - del bilancio pluriennale 1982/1984.

Per gli anni futuri gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 30.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36500 Contributi all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico

- LR 9 maggio 1963, n. 12

LR 30 gennaio 1981, n. 10

LR 24 dicembre 1982, n. 97 L. 30.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.