Legge regionale 16 luglio 2024, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 16 luglio 2024, n. 10

Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).

(B.U. del 23 luglio 2024, n. 37)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2quinquies della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17)

1. L'articolo 2quinquies della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è sostituito dal seguente:

"Art. 2quinquies

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità)

1. Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

b) promuove l'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, nonché l'accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione), promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si raccorda con le autorità e le pubbliche amministrazioni competenti per prevenire qualsiasi discriminazione, esclusione o restrizione fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;

f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

g) monitora affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare, su istanza delle persone con disabilità, visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;

i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;

j) formula proposte alla Giunta regionale volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale;

k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

l) promuove iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;

m) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;

n) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità;

o) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;

p) partecipa a iniziative di enti o di associazioni rappresentative delle persone con disabilità per la promozione del ruolo del disability manager, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai caregiver familiari, come definiti al comma 4, e agli altri soggetti che, a diverso titolo e nel rispetto delle disposizioni vigenti, concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

5. Il Difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

6. Per le attività di cui al presente articolo, il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2sexies)

1. L'articolo 2sexies della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 2sexies

(Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità)

1. Lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità è assicurato mediante l'assegnazione all'ufficio del Difensore civico di una unità di personale appartenente alla categoria D.

2. L'applicazione del comma 1 è attuata nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026).".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.