Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 94 - Testo storico

Legge regionale n. 94 del 15 12 1982

Bollettino ufficiale 3 1 1983 n. 1

Personale regionale - Assegno mensile riassorbibile.

Art. 1

A decorrere dal primo gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico č disciplinato dalla Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive modificazioni, č corrisposto un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dall’accordo triennale 1982/ 1984, dell’importo risultante dalla tabella che segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

primo livello, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 28.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 44.000;

secondo livello, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 30.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 47.000;

terzo livello, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 32.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 50.000;

quarto livello, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 34.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 53.000;

quinto livello, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 41.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 64.000;

Vicedirigente, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 53.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 83.000; //

Dirigente, importi mensili lordi: da 1 a 14 anni di anzianitą L. 110.000; oltre i 14 anni di anzianitą L. 130.000.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lorde annue Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) graverą sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione, per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni futuri.

Capitolo 20900 L. 518.000.000

Capitolo 26560 L. 24.000.000

Capitolo 29070 L. 78.000.000

Capitolo 38060 L. 9.000.000

Capitolo 43150 L. 324.000.000

Capitolo 43350 L. 12.000.000

Capitolo 43400 L. 35.000.000

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte:

Per l’anno 1982 mediante prelievo della somma di L. 1.000.000.000 dal capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 2.000.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1- 2 personale regionale del bilancio pluriennale della Regione 1982/1984.

Per gli anni successivi la spesa necessaria sarą iscritta con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi - altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 518.000.000

Cap. 26560 " Spese per il personale regionale addetto alla viabilitą - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 24.000.000

Cap. 29070 " Spese per il Corpo forestale regionale - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 78.000.000

Cap. 38060 " Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 9.000.000

Cap. 43150 " Personale non docente - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 324.000.000

Cap. 43350 " Personale dei Convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all’obbligo scolastico - Stipendi, indennitą ed assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente "

- LR 26 giugno 1972, n. 11

- LR 7 marzo 1973, n. 8 L. 12.000.000

Cap. 43400 " Stipendi, indennitą e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale Federico Chabod "

- L. 16 maggio 1978, n. 196, articolo 31

- LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 35.000.000

Totale in aumento L. 1.000.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma, dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.