Legge regionale 12 giugno 2024, n. 8 - Testo storico
Legge regionale 12 giugno 2024, n. 8
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).
(B.U. del 25 giugno 2024, n. 32)
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge si introducono alcune modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali). In particolare, si procede alla sostituzione del capo III della stessa al fine di disciplinare le modalità operative e procedurali in materia di coperture assicurative e di rimborso delle spese legali, peritali e processuali, considerata la complessità delle stesse e i numerosi soggetti che si avvicendano nella loro applicazione.
2. La presente legge intende, altresì, perseguire il fine della sobrietà nei costi degli organismi elettivi, in particolare attraverso l'equiparazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio regionale a quella dei componenti della Giunta regionale.
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 33/1995)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "per il Presidente del Consiglio regionale e" sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: "per i componenti della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "per il Presidente del Consiglio regionale e per i componenti della Giunta regionale".
(Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 33/1995)
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 33/1995 è inserito il seguente:
"Art. 6bis
(Divieto di cumulo)
1. La partecipazione a commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore regionale e di consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.
2. Alle indennità di cui agli articoli 2 e 5 non si cumulano assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, dalle agenzie e dalle aziende da essi dipendenti, da enti pubblici non economici, da società partecipate o controllate dallo Stato o dalle Regioni, da concessionari di pubblici servizi e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 2 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.".
(Sostituzione del capo III della l.r. 33/1995)
1. Il capo III della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:
"CAPO III
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE
Sezione I
Trattamento di missione
(Indennità di missione e rimborsi spese)
1. Ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale che per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino al di fuori del territorio regionale sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. È inoltre corrisposta un'indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.
2. In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma 1 può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con un'eventuale maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero.
3. Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al comma 1 sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.
Sezione II
Assicurazioni e rimborsi delle spese legali, peritali e processuali
(Coperture assicurative)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare a favore dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale, in relazione all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, contratti di assicurazione per:
a) il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute:
1) per l'assistenza e la difesa in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, per fatti o atti commessi senza dolo o colpa grave;
2) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona e alle cose subiti per fatti colposi o dolosi di terzi;
3) per l'assistenza e la difesa volte a promuovere l'azione penale nei confronti di terzi per fatti colposi o dolosi subiti;
b) la copertura della responsabilità civile e patrimoniale per fatti o atti compiuti, senza dolo o colpa grave;
c) la copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale riportati, nell'espletamento di missioni, dal mezzo di proprietà dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta, oppure di un componente della famiglia anagrafica degli stessi, quale risultante dallo stato di famiglia;
d) la copertura degli infortuni patiti dai consiglieri regionali e dai componenti della Giunta.
(Rimborso delle spese legali, peritali e processuali)
1. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta nei cui confronti sia stato instaurato un procedimento per responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile, in conseguenza di fatti e atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, possono chiedere il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute, debitamente documentate, nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura regionale.
2. Sono rimborsabili le spese relative agli oneri di difesa sostenuti in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella delle indagini preliminari nei procedimenti penali e della fase pre-processuale nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile, definite con provvedimento di archiviazione.
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è in ogni caso limitato a quelle sostenute per un solo legale, e per l'eventuale domiciliatario, nonché per un solo consulente o perito tecnico di parte per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della consulenza o perizia.
4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 non spetta nei seguenti casi:
a) in caso di sentenza di condanna definitiva che accerti la responsabilità per dolo o colpa grave;
b) in caso di conflitto d'interessi con la Regione, salvo il caso in cui, anche qualora la Regione si sia costituita parte civile nel processo penale, ogni conflitto di interesse tra il soggetto convenuto e la stessa risulti in concreto insussistente all'esito del relativo procedimento giudiziale o amministrativo;
c) in caso di controversia sorta tra soggetti di cui al comma 1, nonché tra gli stessi e la Regione.
5. Qualora le spese di cui al comma 1 non siano coperte, totalmente o parzialmente, dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9 per ragioni afferenti alla valutazione del valore della causa, al superamento dei massimali previsti dalla polizza assicurativa, all'insorgenza del caso assicurativo o in generale all'operatività della polizza o all'insussistenza di una polizza assicurativa, la Giunta regionale, in presenza dei presupposti, delibera l'entità del rimborso delle medesime, fermo restando le esclusioni di cui al comma 4. Il rimborso è escluso nel caso di mancata o tardiva denuncia del sinistro da parte dell'interessato.
6. L'importo del rimborso deliberato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 non può eccedere i limiti conseguenti alla valutazione della congruità dei preventivi e delle parcelle, nonché della complessità del relativo procedimento, da parte dell'Avvocatura regionale, sulla base dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e previo esame degli atti e documenti di causa prodotti dal richiedente. Per le spese peritali, il rimborso è subordinato al parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale.
(Modalità operative)
1. Ai fini dell'apertura del sinistro e del rimborso delle spese di cui agli articoli 9 e 10, i consiglieri regionali e i componenti della Giunta trasmettono tempestivamente alla struttura competente del Consiglio regionale, nonché all'Avvocatura regionale, la richiesta di apertura del sinistro, corredata del primo atto giudiziario o stragiudiziale loro notificato. A cura degli stessi sono inoltre trasmessi anche tutti i successivi atti relativi al procedimento.
2. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta, entro sessanta giorni dall'apertura del sinistro, trasmettono, altresì, alla struttura competente del Consiglio regionale nonché all'Avvocatura regionale:
a) copia del mandato conferito al legale di fiducia, o della convenzione stipulata con lo stesso, nonché del preventivo di spesa della prestazione professionale con indicazione analitica delle voci di spesa, redatto dal legale stesso ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l. 247/2012;
b) dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuale polizza personale stipulata dal richiedente per il medesimo rischio ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile;
c) ogni altro documento utile ai fini del procedimento.
3. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta che intendano avvalersi di un consulente o perito tecnico di parte per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della consulenza o perizia trasmettono agli uffici competenti del Consiglio regionale, nonché all'Avvocatura regionale, la copia dell'incarico conferito nonché del relativo preventivo di spesa, con indicazione analitica delle voci di spesa, redatto dal consulente stesso.
4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo nonché dell'articolo 10.".
(Abrogazioni)
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 33/1995 sono abrogati.
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. 33/1995, come modificato dall'articolo 4, si applicano anche ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il rimborso non sia ancora stato, alla medesima data, deliberato, nonché nei confronti dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale cessati dalla carica.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale e del bilancio del Consiglio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento ai bilanci pluriennali in vigore né agli esercizi successivi, in quanto gli oneri stessi trovano già copertura negli stanziamenti previsti nei suddetti bilanci.