Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.

(B.U. del 14 giugno 2024, n. 30)

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1 - Aggiornamento dei residui

Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023

Art. 4 - Minori entrate

Art. 5 - Equilibri di bilancio

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

CAPO I

FINANZA LOCALE. INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 6 - Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2024

Art. 7 - Contributi agli investimenti agli enti locali per interventi di edilizia scolastica

Art. 8 - Contributo straordinario al Comune di Arnad per lavori di demolizione e ricostruzione ovvero sostituzione edilizia della Scuola Primaria "L. Duc"

Art. 9 - Trasferimento straordinario all'ARER per la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Art. 10 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

Art. 11 - Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile

Art. 12 - Interventi nel settore selvicolturale

Art. 13 - Contributo straordinario al Comune di Fénis per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale

Art. 14 - Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate

Art. 15 - Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz

Art. 16 - Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

Art. 17 - Finanziamento integrativo del Piano di interventi per lo sviluppo di Aosta Capitale dell'autonomia

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 18 - Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale

Art. 19 - Valorizzazione dell'immobile denominato "Palazzo Cogne" da destinare prevalentemente a residenza universitaria

Art. 20 - Realizzazione di uno studentato annesso al polo scolastico di Verrès

Art. 21 - Interventi per servizi ausiliari istruzione

Art. 22 - Finanziamento straordinario all'Institut Agricole Régional per la realizzazione di manutenzioni straordinarie presso la propria sede

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 23 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale

Art. 24 - Finanziamento dei maggiori oneri per il completamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale

Art. 25 Contributi per il restauro del patrimonio edilizio di interesse storico

Art. 26 - Interventi straordinari su un immobile non di proprietà

Art. 27 - Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPORT

Art. 28 - Contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne"

Art. 29 - Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE

Art. 30 - Interventi di investimento nel settore degli impianti a fune

Art. 31 - Interventi di mitigazione dei rischi di scioglimento del permafrost presso il complesso funiviario Skyway

Art. 32 - Interventi di investimento per la funivia e la teleferica Buisson?Chamois

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 33 - Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla l.r. 5/2001

Art. 34 Interventi nel settore difesa del suolo

Art. 35 - Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 36 - Contributo straordinario al comune di Fontainemore per interventi di investimento nell'ambito della Riserva naturale Mont Mars

Art. 37 - Interventi nel settore selvicolturale

Art. 38 - Interventi di investimento nell'ambito del Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Art. 39 - Interventi per lavori in amministrazione diretta presso il Tiro a segno nazionale di regione Saumont, nel comune di Aosta

Art. 40 - Interventi in materia di insediamento e cura del verde pubblico

Art. 41 - Disposizioni in materia di mobilità sostenibile

Art. 42 - Finanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale

Art. 43 - Finanziamento di interventi complementari agli interventi del FOSMIT

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI, VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

Art. 44 - Interventi di completamento dell'aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex

Art. 45 - Interventi prioritari sulla rete viaria regionale

Art. 46 - Finanziamento per la realizzazione di rotatorie lungo la SS 26

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 47 - Realizzazione del polo operativo gestionale della Protezione Civile

Art. 48 - Manutenzione straordinaria della Caserma regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di Aosta

Art. 49 - Contributi agli investimenti per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente a eventi calamitosi

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO

Art. 50 - Contributo straordinario alla Regione Campania per l'ammodernamento del sistema informatico GISA

Art. 51 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

Art. 52 - Finanziamento della progettazione e della realizzazione di un ospedale di comunità sito in Verrès

CAPO XI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO INDUSTRIALE

Art. 53 - Contributi agli investimenti in ambito industriale

Art. 54 - Contributo straordinario a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l.

CAPO XII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 55 - Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare

Art. 56 - Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

CAPO XIII

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 57 - Sistema informativo regionale

Art. 58 - Autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel comune di Châtillon

Art. 59 - Finanziamento di interventi su beni di proprietà regionale e acquisto automezzi

Art. 60 - Finanziamento dell'intervento di sistemazione e allestimento dell'area antistante la nuova Università della Valle d'Aosta

Art. 61 - Autorizzazione a FINAOSTA S.p.A. a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28

Art. 63 - Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza. Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2

Art. 64 - Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR del comune di Arvier

Art. 65 - Disposizioni concernenti l'estinzione del Fondo di previdenza per la corresponsione del trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle scuole elementari della Valle d'Aosta

CAPO II

AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA, VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 67 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 68 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 69 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici

Art. 70 - Allegati

Art. 71 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026 di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 503.290.042,35.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 194.336.132,14.

Art. 2

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2024, determinato in euro 770.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 26/2023, è aumentato di euro 31.788.396,48, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2023 pari a euro 801.788.396,48.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 31.788.396,48 per l'anno 2024 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 a incremento del fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva),come indicato nell'allegato D.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 pari a euro 5.605.307,46 per l'anno 2024 è ridotto di euro 484.558,39; conseguentemente allo stesso bilancio è disposta la seguente variazione compensata in parte spesa come riepilogata nell'allegato C:

a) riduzione di euro 484.558,39 per l'anno 2024 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità), Titolo I (Spese correnti);

b) incremento di euro 484.558,39 per l'anno 2024 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2023, è quantificato in euro 525.753.952,80.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate da applicare alla competenza 2024 è pari a euro 79.219.398,77. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 152.301.480,82, di cui:

a) euro 20.391.226,35 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) euro 11.478.694,87 per la copertura di residui perenti;

c) euro 10.660.884,91 per il Fondo perdite società partecipate;

d) euro 12.420.866,20 per il Fondo contenzioso;

e) euro 97.349.808,49 per altri accantonamenti.

3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 è determinata in euro 294.233.073,21, che, con la presente legge, sono applicati alla competenza 2024 del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026.

Art. 4

(Minori entrate)

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio in seguito alla previsione di minori entrate sui capitoli del gettito IRPEF del bilancio regionale, derivante dagli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), solo in parte compensati da un trasferimento statale a titolo di ristoro del minor gettito, previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), in euro 5.027.679,92, per l'anno 2024, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2024/2026, è costituito un accantonamento a titolo di fondo rischi di euro 6.100.000.

2. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026 è disposta la seguente variazione compensata in parte entrata, come riepilogata nell'allegato B:

a) riduzione di euro 5.027.679,92 per l'anno 2024, Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali);

b) incremento di euro 5.027.679,92 per l'anno 2024, Titolo II (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche).

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2024, in euro 6.100.000, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 5

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2024/2026 e per la gestione di cassa per l'anno 2024, come risulta rispettivamente dall'allegato J e dall'allegato I.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

CAPO I

FINANZA LOCALE. INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 6

(Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2024)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementato, per l'anno 2024, di euro 51.090.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato Q.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 51.090.000, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026:

a) per euro 6.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 7;

b) per euro 8.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 8;

c) per euro 11.200.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall' articolo 9;

d) per euro 11.650.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 10;

e) per 2.750.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 11;

f) per euro 700.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 12;

g) per euro 1.500.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 13;

h) per euro 1.500.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 14 e 15;

i) per euro 7.790.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 16 e 17.

Art. 7

(Contributi agli investimenti agli enti locali per interventi di edilizia scolastica)

1. Per l'anno 2024, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza dei medesimi enti, per un importo complessivo di euro 6.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 6.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 8

(Contributo straordinario al Comune di Arnad per lavori di demolizione e ricostruzione ovvero sostituzione edilizia della Scuola Primaria "L. Duc")

1. Per l'anno 2024, la Regione concede, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario al Comune di Arnad per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione, ovvero sostituzione edilizia, della Scuola Primaria "L. Duc" per un importo non superiore a euro 8.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 9

(Trasferimento straordinario all'ARER per la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi del programma di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per la riqualificazione energetica, già oggetto di finanziamento nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda Regionale Edilizia Residenziale (ARER) un trasferimento straordinario di euro 11.200.000 per l'anno 2024.

2. Il trasferimento straordinario, necessario per completare gli interventi di cui al comma 1, anche a seguito delle modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), introdotte con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica), la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che hanno rivisto la disciplina delle quote cedibili di cui all'articolo 119 del D.L. 34/2020, è erogato all'ARER dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, per una quota pari al 30 per cento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di anticipazione, e per la quota restante, fino al 70 per cento, a seguito di trasmissione da parte dell'ARER alla medesima struttura degli stati di avanzamento dei lavori.

3. L'onere di cui al comma 1, a valere sulle risorse di finanza locale, fa carico alla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 10

(Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per l'anno 2024, la Regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla l.r. 48/1995, alla mitigazione del rischio frana a monte della strada intercomunale Emarese Saint Vincent II lotto, nonché per la sistemazione idraulica del torrente Evançon in comune di Ayas e per lavori di regimazione acque e mitigazione del rischio di caduta massi tra le loc. Château Charles e Notre-Dame de la Garde nel Comune di Perloz, per un importo complessivo di euro 11.650.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 11

(Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile)

1. Al fine di ottimizzare i processi volti alla gestione della risorsa idrica ai fini idropotabili, la Regione è autorizzata, per l'anno 2024, in deroga alla l.r. 48/1995, a finanziare contributi agli investimenti a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo dell'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 2.750.000 per realizzare un progetto pilota di test delle tecnologie, degli interventi necessari e dei processi gestionali di digitalizzazione nel settore acquedottistico.

2. Il BIM predispone, nei limiti delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito programma con le linee di intervento da trasmettere alla struttura regionale competente ai fini della verifica della congruità degli interventi con le finalità stabilite al comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del CPEL, è approvata una convenzione tra l'Amministrazione regionale e il BIM per la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), la Regione autorizza, in deroga alla l.r. 48/1995, la maggiore spesa di euro 700.000 per l'intervento di realizzazione della pista forestale "Molinat" nel comune di Fontainemore.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 700.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 13

(Contributo straordinario al Comune di Fénis per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale)

1. Per l'anno 2024, è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario al Comune di Fénis per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea per un importo di euro 1.500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 14

(Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è incrementata, per l'anno 2024, di euro 1.000.000 per l'adeguamento tecnologico delle strutture residenziali territoriali, ai fini dell'obiettivo MA 2.17 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale (PSBS) 2022-2025, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2604/XVI del 22 giugno 2023.

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 15

(Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)

1. A integrazione del finanziamento straordinario per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), così come disposto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), la Regione concede per l'anno 2024 un contributo straordinario agli investimenti di euro 500.000 all'azienda di pubblici servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 16

(Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è incrementata, per l'anno 2024, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000, per il comune di Aosta, euro 125.000, per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000, per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000, per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2022.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 17

(Finanziamento integrativo del Piano di interventi per lo sviluppo di Aosta Capitale dell'autonomia)

1. Al fine di dare copertura finanziaria ai costi derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti nell'ambito del Piano di interventi per lo sviluppo di Aosta Capitale dell'autonomia, di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è incrementata per l'anno 2024 di euro 1.490.000.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 18

(Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione di interventi su porzioni di solai in esito alla verifica della vulnerabilità sismica eseguita presso la sede dell'Institut Agricole Régional nel comune di Aosta per un importo di euro 300.000;

b) il completamento della recinzione perimetrale e la realizzazione di interventi in esito alla verifica della vulnerabilità sismica eseguita presso la sede della Scuola professionale alberghiera della Valle d'Aosta sita in Rue de la Gare n. 39 nel comune di Châtillon, per un importo di euro 400.000;

c) la realizzazione di copertura del tetto dell'edificio scolastico Don Bosco di Châtillon, per un importo di euro 160.000;

d) interventi di ammodernamento ed efficientamento dei laboratori delle scuole secondarie di secondo grado anche in chiave digitale, finalizzati all'attività didattica dei percorsi di studio attivi presso le stesse per euro 30.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 890.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 19

(Valorizzazione dell'immobile denominato "Palazzo Cogne" da destinare prevalentemente a residenza universitaria)

1. Per gli investimenti di valorizzazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Palazzo Cogne" in Aosta, prevalentemente destinati alla realizzazione e alla gestione di uno studentato-residenza universitaria, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 15.184.948,36, di cui euro 6.184.948,36 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 21/27 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in attuazione dell'accordo per la coesione per la programmazione delle risorse firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione in data 31 gennaio 2024, e euro 9.000.000,00 a valere su risorse del bilancio regionale.

2. Per l'attuazione degli investimenti e la gestione dell'immobile di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2024, la costituzione di un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30 ((Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani). A fronte dell'emissione di quote del fondo immobiliare, la Regione è autorizzata a partecipare alla dotazione del fondo immobiliare medesimo per un valore complessivo massimo di euro 9.000.000, in parte mediante conferimento del diritto di superficie dell'immobile di cui al comma 1, per la durata massima di sessantacinque anni, e per la parte restante, mediante sottoscrizione delle quote in denaro. Tali apporti, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono avvenire sulla base di un progetto di valorizzazione e di utilizzo da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposita valutazione economico-finanziaria effettuata da soggetto indipendente e previa individuazione della società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.

3. Per la contabilizzazione della cessione del diritto di superficie di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

4. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato in euro 9.000.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 20

(Realizzazione di uno studentato annesso al polo scolastico di Verrès)

1. Per la realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado nel comune di Verrès, è autorizzata per l'anno 2024 una maggiore spesa di euro 2.500.000 a seguito degli approfondimenti effettuati in fase di sviluppo della progettazione definitiva e dell'aumento dei costi dei materiali di costruzione.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 21

(Interventi per servizi ausiliari istruzione)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzati i seguenti interventi su immobili adibiti a convitti:

a) presso l'Istituto regionale A. Gervasone di Chatillon, interventi per la messa in sicurezza dell'edificio, rifacimento dell'impianto antincendio e realizzazione della linea vitae sul tetto per un importo di euro 630.000;

b) presso il Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, interventi puntuali su alcune strutture della palestra, resisi necessari in seguito agli interventi strutturali di adeguamento sismico eseguiti sull'adiacente edificio scolastico in via Conseil des Commis, per un importo di euro 250.000.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 880.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 22

(Finanziamento straordinario all'Institut Agricole Régional per la realizzazione di manutenzioni straordinarie presso la propria sede)

1. Per l'anno 2024, la Regione autorizza la Fondazione Institut Agricole Régional di Aosta, istituita con legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), a effettuare lavori di manutenzione straordinaria sui campi sportivi a servizio del plesso scolastico-collegiale di proprietà regionale e ceduto in comodato d'uso gratuito alla stessa per le proprie finalità istituzionali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 da trasferirsi per l'anno 2024 alla Fondazione di cui al comma 1, la quale è tenuta, al termine dei lavori, a presentare alla Regione una relazione sulle spese sostenute, certificata dal proprio organo di revisione.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 23

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzati i seguenti interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale:

a) realizzazione del riallestimento complessivo del Museo archeologico regionale (MAR) per un importo di euro 1.900.000;

b) pavimentazione della piazza sovrastante l'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, per un importo di euro 1.000.000;

c) interventi di manutenzione straordinaria all'area esterna di pertinenza del Palazzo Roncas in Aosta e il completamento del restauro delle sue superfici pittoriche, per un importo di euro 350.000;

d) realizzazione di una illuminazione esterna per la valorizzazione del castello di Villa, nel comune di Challant-Saint-Victor, per un importo di euro 200.000;

e) acquisizione del servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione del parcheggio interrato nel parco del Castello di Aymavilles, per un importo di euro 90.000.

2. Per l'anno 2024, è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard di euro 380.000 per i maggiori costi sostenuti per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico al Forte di Bard e per procedere a vari interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantirne la sicurezza per l'accesso, il transito e la relativa protezione impiantistica, nonché alla sicurezza del transito dei veicoli sulla strada statale n. 26.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, complessivamente in euro 3.920.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui euro 3.690.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), ed euro 230.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche).

4. L'onere trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 24

(Finanziamento dei maggiori oneri per il completamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2024, è autorizzato il maggiore onere dovuto alla revisione dei prezzi dei materiali da costruzione per il completamento dei seguenti interventi concernenti beni di interesse storico:

a) interventi di manutenzione straordinaria in corso presso il Castello di Quart, per un importo di euro 600.000;

b) interventi di manutenzione straordinaria in corso presso l'area archeologica denominata "Aosta est", per un importo di euro 450.000;

c) interventi di manutenzione straordinaria in corso presso l'ex caserma Challand, sede del MAR, per un importo di euro 150.000;

d) interventi di manutenzione straordinaria in corso al tetto del rustico presso il castello Vallaise di Arnad, per un importo di euro 60.000;

e) interventi di manutenzione straordinaria in corso al Castello di Ussel, per un importo di euro 150.000;

f) interventi di manutenzione straordinaria in corso presso Palazzo Roncas in Aosta, per un importo di euro 250.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.660.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 25

(Contributi per il restauro del patrimonio edilizio di interesse storico)

1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e storico-artistico, il finanziamento della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), è incrementato per l'anno 2024 di euro 1.000.000, di cui:

a) 300.000 euro per finanziare contributi ad amministrazioni locali finalizzati a sostenere gli interventi di restauro di alcuni edifici classificati monumento e documento nei piani regolatori, anche in un'ottica della loro connotazione del paesaggio culturale della Valle d'Aosta;

b) 400.000 euro per finanziare contributi ad enti e istituzioni ecclesiastiche finalizzati a sostenere gli interventi di restauro di alcuni edifici di culto e relativi arredi sacri, anche in un'ottica della loro fruizione turistico-culturale;

c) 300.000 euro per finanziare contributi a soggetti privati finalizzati a sostenere gli interventi di restauro di alcuni edifici classificati documento nei piani regolatori, anche in un'ottica della loro connotazione del paesaggio culturale della Valle d'Aosta.

2. Al fine di conservare e valorizzare i borghi della Valle d'Aosta, per l'anno 2024 è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 18 novembre 2005, n. 30 (Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta), di euro 150.000, finalizzata a sostenere un intervento di riqualificazione del borgo di Donnas tramite recupero del fabbricato denominato Palazzo Henrielli e dei suoi dintorni.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.150.000 per l'anno 2024, fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 26

(Interventi straordinari su un immobile non di proprietà)

1. Al fine di garantire la corretta conservazione di reperti archeologici e lo studio degli stessi in condizioni di sicurezza per gli operatori, la Regione è autorizzata a realizzare interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti antincendio e anti intrusione dei locali dello stabile sito a Quart in località Teppe 25, di proprietà di terzi e in locazione alla Regione per un importo massimo di euro 60.000 per l'anno 2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 27

(Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta)

1. Per l'anno 2024, è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi manutentivi e migliorativi degli apparati scenotecnici del Teatro Splendor di Aosta e per l'acquisto di arredi, per un importo di euro 120.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPORT

Art. 28

(Contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne")

1. Al fine di sostenere e valorizzare le professioni di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna e di agevolarne le sinergie, anche formative, per incrementare l'offerta turistica locale, per l'anno 2024 la Regione concede all'Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS), un contributo in conto capitale, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, e fino a un massimo di euro 4.850.000, per la realizzazione di un immobile nel territorio regionale denominato "Maison de la Montagne" da destinarsi a sede congiunta dell'AVMS e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui, rispettivamente, all'articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta), con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività di natura commerciale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, su presentazione di apposita domanda corredata del cronoprogramma di realizzazione nonché del livello minimo di progettazione e dell'ulteriore documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, a copertura di tutte le spese per la realizzazione e per l'arredamento dell'immobile, ivi compresi gli oneri per la gestione del ciclo dei relativi appalti, le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudi di lavori e opere edili e impianti tecnici, delle spese relative agli adempimenti degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione della disponibilità delle aree da parte del beneficiario a titolo di proprietà o di diritto di superficie, gli oneri di urbanizzazione nonché gli oneri IVA, ove non recuperabili dal beneficiario.

3. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti del trenta per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, per le variazioni soggettive del beneficiario nonché per i casi di revoca, cessione, decadenza, rinuncia e restituzione dell'agevolazione percepita.

5. Il beneficiario del contributo è obbligato a non alienare o cedere a terzi e a non distogliere dalla destinazione prevista dal comma 1 i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione:

a) novanta anni, per i beni immobili;

b) dieci anni, per i beni mobili.

6. I vincoli di cui al comma 5, lettera a), sono resi pubblici, a spese del beneficiario del contributo, mediante trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

7. La violazione dei vincoli di cui al comma 5 comporta la revoca del contributo e la restituzione dell'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

8. L'alienazione o la cessione dell'immobile a terzi o il mutamento della destinazione d'uso dello stesso prima della scadenza del termine di cui al comma 5, lettera a), possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità per gli Enti di cui al comma 1 di mantenere la destinazione dell'immobile, sulla base di apposita istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo. L'autorizzazione è subordinata alla cancellazione del vincolo a spese del soggetto beneficiario e alla restituzione del contributo, con i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, tenuto conto del periodo di mancato rispetto del vincolo e comunque in misura non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso. L'ammontare del contributo da restituire è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

9. Le modalità di restituzione del contributo possono essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dal comma 8 in caso di autorizzazione alla cessione dell'immobile a titolo gratuito a un ente locale territoriale con destinazione a finalità istituzionali o di cessione dell'immobile a titolo gratuito alla Regione.

10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 4.850.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 7.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 29

(Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono autorizzate per l'anno 2024 le seguenti spese per interventi in corso o da realizzare riguardanti infrastrutture sportive classificate di interesse regionale:

a) euro 360.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per il completamento degli impianti del centro per il tiro a volo in comune di Châtillon;

b) euro 2.500.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), destinati al trasferimento al comune di Aosta per la realizzazione di un nuovo maneggio all'interno dell'area sportiva sita in Regione Tzamberlet;

c) euro 2.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), destinati al trasferimento al comune di Brissogne per l'ampliamento del campo di golf.

2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui alla l.r. 16/2007, è incrementato, per l'anno 2024, di euro 500.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle ulteriori richieste pervenute.

3. Per il completamento degli interventi di miglioramento architettonico, energetico e strutturale sulla piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier, e in relazione ai maggiori importi per l'adeguamento dei prezzi, è autorizzata per l'anno 2024 la maggiore spesa di euro 600.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 5.960.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE

Art. 30

(Interventi di investimento nel settore degli impianti a fune)

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore degli impianti a fune, relative, tra l'altro, all'ammodernamento di impianti strategici e al potenziamento dei sistemi di innevamento, e in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per l'anno 2024 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 21.500.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 54.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico): euro 700.000 a valere su sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 76.200.000 per l'anno 2024 e ripartito tra le missioni e programmi indicati nei precedenti commi, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 31

(Interventi di mitigazione dei rischi di scioglimento del permafrost presso il complesso funiviario Skyway)

1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati a mitigare i rischi derivanti dallo scioglimento del permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Pontal d'Entrèves - Punta Helbronner, denominato "Skyway", il trasferimento straordinario al concessionario del predetto complesso funiviario di euro 700.000, autorizzato dall'articolo 37 della l.r. 25/2023 è incrementato, per l'anno 2024, di euro 1.100.000. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 32

(Interventi di investimento per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois)

1. Per l'anno 2024, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è autorizzato il finanziamento di euro 60.000 per l'acquisto di macchinari e la manutenzione straordinaria per la funivia e la teleferica Buisson-Chamois.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 33

(Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla l.r. 5/2001)

1. Nell'ambito delle finalità della l.r. 5/2001, per l'anno 2024 sono autorizzate maggiori spese per euro 5.620.000, finalizzate a interventi diretti di mitigazione, messa in sicurezza dei versanti e sistemazioni idrauliche sui torrenti regionali, a interventi di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, nonché di rilevazione della radioattività.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 34

(Interventi nel settore difesa del suolo)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024 in euro 4.872.400 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 35

(Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per l'anno 2024 è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di euro 10.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 36

(Contributo straordinario al comune di Fontainemore per interventi di investimento nell'ambito della Riserva naturale Mont Mars)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 24 giugno 2002, n. 10 (Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante, in comune di Fontainemore), per l'anno 2024 è autorizzato un contributo straordinario al comune di Fontainemore di euro 800.000 per finanziare l'intervento di recupero di una struttura situata presso la riserva naturale Mont Mars.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 800.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 37

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi su viabilità forestale di proprietà regionale e per la valorizzazione della multifunzionalità delle foreste, ai sensi della l.r. 3/2010:

a) manutenzione straordinaria sulla viabilità forestale regionale "Molère-Pont de Bouro" in comune di Lillianes, per un importo di euro 200.000;

b) manutenzione straordinaria sulla viabilità forestale regionale "Pos-Brein" in comune di Gressan, per un importo di euro 200.000;

c) manutenzione straordinaria della viabilità forestale regionale "La Pesse-Joux" in comune di Nus, per un importo di euro 70.000;

d) realizzazione dell'accesso della pista, con funzioni di anticendio boschivo, di Vignole in comune di Aosta, per un importo di euro 180.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente per l'anno 2024 in euro 650.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 38

(Interventi di investimento nell'ambito del Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) realizzazione di tettorie con scaffalature presso il capannone sito in località Chavonne nel comune di Villeneuve, per un importo di euro 160.000;

b) realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso la sede del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale e presso il capannone denominato "Ex-Fipe" nel comune di Quart, per un importo di euro 25.000;

c) realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili a uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta, per un importo di euro 30.000.

2. Per l'anno 2024, è autorizzata la maggiore spesa di euro 55.000 per l'acquisto di attrezzatura per la gestione della peste suina africana nell'ambito delle attività di gestione della fauna selvatica di cui alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

3. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali)), è autorizzata una maggiore spesa di euro 50.000 per la fornitura di attrezzature finalizzate a interventi migliorativi del locale biglietteria e accoglienza dei visitatori del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2024, in euro 320.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 39

(Interventi per lavori in amministrazione diretta presso il Tiro a segno nazionale di regione Saumont, nel comune di Aosta)

1. Per l'anno 2024, è autorizzata la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, in amministrazione diretta, dello stand di tiro ubicato presso il Tiro a segno nazionale di regione Saumont, di proprietà del comune di Aosta e in comodato d'uso al Corpo forestale della Valle d'Aosta, per un importo di euro 30.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 40

(Interventi in materia di insediamento e cura del verde pubblico)

1. Per l'anno 2024, nell'ambito delle finalità per la cura e la protezione del verde pubblico previste dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati), è autorizzata la maggiore spesa di euro 130.000 per i seguenti interventi:

a) realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde antistante il Centro agricolo dimostrativo di Saint-Marcel;

b) manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione dell'area verde di proprietà regionale, sede degli sport tradizionali, di Brissogne.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 41

(Disposizioni in materia di mobilità sostenibile)

1. Per l'anno 2024, nell'ambito degli interventi per favorire l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale previsti dalla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è autorizzata la maggiore spesa di euro 1.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 42

(Finanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale)

1. Per gli interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale, di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 8.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 43

(Finanziamento di interventi complementari agli interventi del FOSMIT)

1. Per gli investimenti volti alla realizzazione del secondo stralcio funzionale dell'intervento denominato "Riqualificazione della strada intervalliva comunale che collega il comune di Brusson al comune di Gressoney- Saint-Jean tramite il Col Ranzola", individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 1438/2023 nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), è autorizzato, per l'anno 2024, un contributo straordinario in conto capitale al comune di Gressoney-Saint-Jean, in qualità di capofila, per l'importo complessivo di euro 1.789.704,48. Per l'intervento trovano applicazione le medesime modalità di erogazione del contributo e di procedura previste per il FOSMIT, a eccezione della data di conclusione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.789.704,48 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI, VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE

STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE

Art. 44

(Interventi di completamento dell'aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex)

1. Per gli interventi di completamento dell'aerostazione dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, nonché per i maggiori importi per l'adeguamento prezzi, è autorizzata, per l'anno 2024, una maggiore spesa di euro 1.400.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 45

(Interventi prioritari sulla rete viaria regionale)

1. Per l'anno 2024, è autorizzata la maggiore spesa di euro 7.250.000 per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'Amministrazione regionale e per il finanziamento dei maggiori costi dovuti alla revisione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli interventi già avviati.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 46

(Finanziamento per la realizzazione di rotatorie lungo la SS 26)

1. Per l'anno 2024, nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto con Anas S.p.A. in data 27 settembre 2005 e del suo aggiornamento per la realizzazione di un piano per la messa in sicurezza degli incroci con la viabilità regionale mediante la realizzazione di rotatorie lungo le strade statali n. 26 e 26dir, la Regione autorizza la spesa di euro 2.400.000 per la realizzazione di rotatorie nei comuni di Saint-Pierre, di Sarre e di Pont-Saint-Martin.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 47

(Realizzazione del polo operativo gestionale della Protezione Civile)

1. Al fine di procedere alla realizzazione del nuovo polo operativo gestionale della Protezione Civile, previa valutazione preliminare di convenienza e fattibilità sulle modalità di realizzazione, che potranno prevedere anche il ricorso all'attuale gestore aeroportuale AVDA S.p.A., in qualità di concessionario degli spazi aeroportuali individuati, è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa di euro 5.000.000.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e le procedure di realizzazione del nuovo polo operativo gestionale della Protezione Civile e, nel caso di ricorso all'attuale concessionario aeroportuale, gli eventuali anticipi e le rendicontazioni spese richieste, i risvolti applicativi sull'attuale concessione, nonché le garanzie sul rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 11 (Sistema di Protezione Civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 48

(Manutenzione straordinaria della Caserma regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di Aosta)

1. Per l'anno 2024, è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per realizzare lavori di efficientamento energetico, consolidamento strutturale, nel rispetto della normativa vigente, nonché di razionalizzazione degli spazi e contenimento dei costi di gestione della Caserma regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 49

(Contributi agli investimenti per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente a eventi calamitosi)

1. Al fine di procedere alla concessione dei contributi agli investimenti previsti dalla l.r. 5/2001 a favore di famiglie e imprese, comprese quelle operanti nel settore agricolo, per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente a eventi calamitosi, è autorizzata, per l'anno 2024, una maggiore spesa di euro 885.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO

Art. 50

(Contributo straordinario alla Regione Campania per l'ammodernamento del sistema informatico GISA)

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo alla Regione Campania per l'evoluzione e la reingegnerizzazione, in conformità con la normativa vigente, della parte "core" del software GISA, in base a una convenzione condivisa tra le parti, per un importo non superiore a euro 110.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 110.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 51

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario determinata per l'anno 2024 in euro 6.750.000 dall'articolo 22, comma 9, della l.r. 25/2023, è incrementata di euro 2.000.000 per finanziare l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie biomedicali e contrastare l'obsolescenza delle grandi apparecchiature sanitarie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 52

(Finanziamento della progettazione e della realizzazione di un ospedale di comunità sito in Verrès)

1. Per l'anno 2024, è autorizzata la spesa di investimento per la progettazione e la realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès determinata in complessivi euro 15.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO XI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO INDUSTRIALE

Art. 53

(Contributi agli investimenti in ambito industriale)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è autorizzata, per l'anno 2024, una maggiore spesa di euro 1.000.000 finalizzata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati da imprese industriali, anche in collaborazione con centri di ricerca, coerenti con la Strategia di specializzazione intelligente regionale.

2. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è autorizzata, per l'anno 2024, una maggiore spesa di euro 2.000.000 finalizzata al finanziamento di aiuti per la realizzazione di investimenti innovativi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2024, fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 54

(Contributo straordinario a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l.)

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della strada Lavoratori vittime del Col du Mont, realizzata in attuazione dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica e riconversione a servizio dell'area industriale "Cogne" di Aosta, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2248 del 30 settembre 2011, la Regione eroga alla società Vallée d'Aoste Structure S.r.l., attuale proprietaria delle aree, un contributo per un importo massimo di euro 250.000, comprensivo degli oneri per l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico. Il contributo è erogato dalla struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione entro un mese dalla trasmissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, per un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, comunque non superiore a euro 250.000.

2. Entro un mese dal collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di cui al comma 1, la Regione e il Comune di Aosta perfezionano, in attuazione dell'Accordo di programma di cui al comma 1, le procedure per il trasferimento a quest'ultimo, per il tramite della società Vallée d'Aoste Structure S.r.l., della proprietà della strada e delle relative pertinenze.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO XII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 55

(Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2024, è autorizzata la spesa per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche da assegnare ai laboratori di analisi nel settore agroalimentare per un importo di euro 120.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 120.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 56

(Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2024, una maggiore spesa di euro 4.050.000, così ripartita:

a) euro 4.000.000 per contributi ai consorzi di miglioramento fondiario per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali;

b) euro 50.000 per la realizzazione dell'allacciamento alla nuova rete dell'acquedotto comunale del Centro genetico bovino, di proprietà regionale, sito nel comune di Gressan.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 4.050.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO XIII

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 57

(Sistema informativo regionale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), la Regione è autorizzata, per l'anno 2024:

a) a supportare la diffusione di soluzioni e tecnologie di intelligenza artificiale (IA) a favore del territorio di riferimento della Fondation Grand Paradis, a titolo sperimentale, finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini;

b) a realizzare ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo e all'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale.

2. L'onere di Titolo 2 (Spese in conto capitale), derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato complessivamente per l'anno 2024 in euro 1.441.000 di cui:

a) euro 1.291.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi);

b) euro 50.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità);

c) euro 100.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro).

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 58

(Autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel comune di Châtillon)

1. Per l'anno 2024, è autorizzato l'acquisto di una porzione di un fabbricato sito nel comune di Châtillon, in rue de la Gare, catastalmente identificato al foglio 38 mappale n. 390 sub. 1 - piano terra - e n. 744. 2.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in un massimo di euro 350.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 59

(Finanziamento di interventi su beni di proprietà regionale e acquisto automezzi)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) riqualificazione degli spazi di proprietà regionale ubicati nell'edificio sito in località Amérique, n. 45, in comune di Quart, per un importo di euro 700.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) realizzazione di interventi di riqualificazione e ammodernamento dell'immobile denominato "Centre d'Accueil", sito nel comune di Verrès, per la realizzazione di un centro di orientamento e avvicinamento al lavoro rivolto ai giovani denominato "Youth Corner" per un importo di euro 100.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di competenza condominiale su beni immobili di proprietà regionale, per un importo di euro 235.968,73 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione di beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Per l'anno 2024, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'acquisto di automezzi a uso promiscuo di cui 70.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e 30.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.135.968,73 per l'anno 2024 e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 60

(Finanziamento dell'intervento di sistemazione e allestimento dell'area antistante la nuova Università della Valle d'Aosta)

1. Nell'ambito degli interventi di realizzazione del nuovo Polo universitario della Valle d'Aosta è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 450.000 per l'intervento di sistemazione e allestimento dell'area antistante la nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta -Université de la Vallée d'Aoste.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 61

(Autorizzazione a FINAOSTA S.p.A. a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. FINAOSTA S.p.A è autorizzata, nell'anno 2024, a disporre l'estinzione anticipata, per un ammontare massimo di euro 45.739.000, dei mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla stessa contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome proprio e per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).

2. Per le finalità di cui al comma 1, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a sostenere i conseguenti oneri accessori di estinzione e di indennizzo da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per i disinvestimenti, da calcolarsi ai parametri di tasso previsti a tale titolo nei rispettivi contratti di prestito.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2024 in euro 45.739.000 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico) Programma 02 (Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso prestiti). Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato per l'anno 2024 in euro 1.000.000 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, per euro 46.739.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2023, come meglio esplicitato nell'allegato A.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio per dare applicazione al presente articolo. Gli effetti finanziari netti conseguenti all'estinzione anticipata di cui al presente articolo sono registrati sul bilancio regionale successivamente al perfezionamento dell'operazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 62

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28)

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28 (Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente: "L'accordo può riguardare:

a) la gestione dell'archivio e l'integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all'articolo 51, comma 2bis, del d.l. 124/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 157/2019;

b) la cooperazione per il contrasto all'evasione fiscale in materia di tributi sui veicoli, attraverso l'analisi delle banche dati PRA e il supporto reciproco nella funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli.".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 28/2023 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 28/2023, dopo le parole: "divenuti definitivi" sono aggiunte le seguenti: "da oltre un anno".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 28/2023, è inserito il seguente:

"5bis. Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 9 non comportano nuove minori entrate al bilancio regionale in quanto riconfermano le medesime misure previste dalle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 13, comma 3.".

5. Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 28/2023 è sostituito dal seguente:

"6. Le maggiori spese previste dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 2, 3 e 4, 7, comma 2 e 10, pari, complessivamente, a euro 80.963,10 per il 2024 e euro 235.000 a decorrere dal 2025, fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), e trovano compensazione nella riduzione di spese già iscritte negli stessi bilanci ai sensi della normativa abrogata dall'articolo 13, comma 3, per il medesimo scopo e nei medesimi Missione, Programma e Titolo.".

6. In considerazione delle modificazioni di cui ai commi precedenti la relazione tecnico finanziaria alla l.r. 28/2023 è sostituita da quella di cui all'allegato S.

Art. 63

(Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza. Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici), è sostituito dal seguente:

"3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 850.000 nel 2024, euro 973.000 nel 2025 e euro 973.000 nel 2026;

b) nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.".

Art. 64

(Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR del comune di Arvier)

1. Per le esigenze connesse all'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici" - Linea azione A, per l'anno 2024, in relazione a specifiche esigenze di cassa del comune di Arvier, la Regione è autorizzata ad anticipare a titolo non oneroso al comune medesimo, a seguito di motivata e documentata richiesta, la liquidità necessaria, per un importo massimo di euro 3 milioni. La restituzione delle somme anticipate è effettuata entro il termine dell'esercizio di erogazione.

2. L'onere derivante dal comma 1 trova copertura, per l'anno 2024, a valere sullo specifico accantonamento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023 (deliberazione legislativa del Consiglio regionale n. 3682/XVI del 6 giugno 2024), come evidenziato nell'Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate.

3. L'entrata derivante dalla restituzione di cui al comma 1 è introitata sul bilancio regionale al Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 200 (Riscossione di crediti di breve termine).

Art. 65

(Disposizioni concernenti l'estinzione del Fondo di previdenza per la corresponsione del trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle scuole elementari della Valle d'Aosta)

1. L'onere massimo derivante dall'applicazione dell'articolo 82 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), è rideterminato in euro 17.811.000 sulla base del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2023 e trova copertura a valere sullo specifico accantonamento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023 (deliberazione legislativa del Consiglio regionale n. 3682/XVI del 6 giugno 2024), come evidenziato nell'Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate.

CAPO II

AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA, VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

(Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 25/2023 sono aggiornate per gli importi indicati nell'allegato P.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Art. 67

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato E.

Art. 68

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato F.

Art. 69

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato Q.

Art. 70

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo e conseguenti variazioni di cassa;

b) allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte entrata;

c) allegato C: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

d) allegato D: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni per l'iscrizione di maggiori entrate e delle corrispondenti maggiori spese;

e) allegato E: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) allegato F Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) allegato H: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) allegato I: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

j) allegato J: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2024/2026;

k) allegato K: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

l) allegato L: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2024/2026;

m) allegato M: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

n) allegato N: Prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2024;

o) allegato O: Nota integrativa;

p) allegato P: Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2024/2026;

q) allegato Q: Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2024 di cui all'allegato 2 della l.r. 25/2023;

r) allegato R: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026 e relativo elenco annuale;

s) allegato S: Relazione tecnico finanziaria alla L.R. n 28/2023.

Art. 71

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.