Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5

Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.

(B.U. del 28 maggio 2024, n. 26)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni al fine di rafforzare il ruolo strategico della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., di seguito denominata Società, quale principale soggetto costituito con la finalità di garantire la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive e commerciali, conferito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

Art. 2

(Indirizzi generali)

1. La Società opera in regime di piena autonomia finanziaria e gestionale nel perseguimento del proprio oggetto sociale, assicurando la valorizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei beni immobili conferiti nonché di quelli acquisiti ovvero realizzati, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza nella gestione dei medesimi, favorendo, con il loro utilizzo, il consolidamento e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali connesse agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Società assicura il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità e parità di trattamento e della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato.

Art. 3

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito)

1. La Società predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano generale di ricognizione degli immobili a essa conferiti dalla l.r. 10/2004 che necessitino di interventi di riqualificazione e adeguamento, al fine della loro fruizione e valorizzazione.

2. Il piano generale di ricognizione di cui al comma 1 è trasmesso dalla Società a Finaosta S.p.A, che, entro novanta giorni dalla ricezione, procede a una valutazione economico-finanziaria dello stesso e trasmette il relativo parere alla struttura regionale competente.

3. Il piano generale di ricognizione, congiuntamente al parere di Finaosta S.p.A., è trasmesso dalla struttura regionale competente alla Giunta regionale, che lo approva con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 4

(Piano generale di ricognizione degli immobili)

1. Il piano generale di ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, contiene:

a) l'elenco degli immobili che necessitano di interventi di manutenzione e riqualificazione ai fini della loro fruizione;

b) per ogni immobile di cui alla lettera a), la definizione degli interventi necessari e la correlativa stima dei costi;

c) per ogni immobile di cui alla lettera a), la stima dei relativi costi di gestione;

d) per ogni immobile di cui alla lettera a), una stima previsionale degli introiti derivanti dal futuro utilizzo del bene a regime.

2. Il piano generale di ricognizione è articolato in ordine di priorità di intervento, stabilite a seconda della possibile redditività del bene riqualificato.

Art. 5

(Finanziamento degli interventi)

1. Per concorrere al finanziamento degli interventi previsti dal piano generale di ricognizione degli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, come declinati nel cronoprogramma triennale degli interventi di cui al comma 2, la Regione può concedere un contributo alla Società nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. La Società, sulla base delle priorità di intervento individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, predispone un cronoprogramma triennale degli interventi di investimento sul patrimonio da eseguire, corredato delle relative stime di spesa, inclusi gli oneri di progettazione interni o esterni, e lo trasmette alle strutture regionali competenti per materia di intervento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione, approva il cronoprogramma di cui al comma 1 e, sulla base di quest'ultimo, autorizza la misura del contributo regionale che concorre al finanziamento degli stessi.

4. Il cronoprogramma di cui al comma 1 può essere modificato, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, su motivata richiesta della Società.

Art. 6

(Attività di insediamento)

1. Fermo restando il rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 2, nonché degli indirizzi strategici delineati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), rientra nell'autonomia organizzativa della Società la gestione del processo insediativo nei beni immobili di proprietà, fatto salvo l'obbligo di salvaguardare la destinazione produttiva del bene immobile.

2. La Giunta regionale, su motivata richiesta della Società, può autorizzare la stessa a derogare alla destinazione produttiva di cui al comma 1, purché l'insediamento sia compatibile con le indicazioni del piano regolatore generale comunale vigente.

Art. 7

(Beni immobili destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. I beni immobili destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti alla Società ai sensi dell'articolo 3bis1 della l.r. 10/2004, in virtù della peculiarità delle attività ivi esercitate, sono da considerarsi di rilievo meramente locale e, pertanto, oggetto di valutazione differenziata nell'ambito del piano generale di ricognizione degli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, a condizione che l'attività esercitata sia irrilevante sotto il profilo della distorsione degli scambi internazionali.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le procedure e i termini per l'individuazione degli immobili di cui al comma 1.

Art. 8

(Rinvio)

1. Le attività di verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, le cui risultanze sono trasmesse alla Regione anche ai fini di cui all'articolo 2bis della l.r. 20/2016, sono effettuate da Finaosta S.p.A.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge, ivi compresi la verifica e il monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Gli indirizzi strategici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 5 aprile 2007, n. 2625/XII, e le convenzioni stipulate, ai sensi della l.r. 10/2004, con la Società prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla medesima data e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio per il triennio 2024/2026.

2. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il cronoprogramma di cui all'articolo 5 è presentato congiuntamente, ed entro il medesimo termine, al piano generale di ricognizione degli immobili di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 trovano applicazione esclusivamente per le domande di insediamento presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 3ter e 4 della l.r. 10/2004 e l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 31 (Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali)), sono abrogati.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.050.000 per l'anno 2024, in euro 1.050.000 per l'anno 2025 e in euro 1.050.000 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

a) Titolo 1 (spese correnti) per annui euro 50.000;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro

1.000.000.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), a valere sugli appositi Fondi speciali:

a) Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 50.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.000.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2026, l'onere può essere rideterminato con legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.