Legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 26 marzo 2024, n. 3

Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezzae Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

(B.U. del 2 aprile 2024, n. 14)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In considerazione delle peculiarità e della rilevanza delle funzioni svolte dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, per i quali è essenziale rendere l'ordinamento del personale più adeguato alle tradizionali missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della protezione civile, nonché rafforzare la funzione di sicurezza civile che gli stessi svolgono nel sistema di sicurezza garantito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, anche nel conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la presente legge reca disposizioni in materia di istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", distinto dal comparto unico regionale di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 2

(Inserimento del capo IIbis nel titolo II)

1. Dopo il capo II del titolo II della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"CAPO IIbis

DISCIPLINA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL COMPARTO SICUREZZA E SOCCORSO VALLE D'AOSTA

Art. 15quinquies

(Personale in regime di diritto pubblico)

1. In deroga all'articolo 2 e in ragione della specificità del ruolo e dello stato giuridico nonché della peculiarità dei compiti e delle funzioni svolte, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, appartenente all'area operativa-tecnica, escluso il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, e di quello con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo specifiche leggi regionali e la sua disciplina si armonizza con quanto previsto dalla normativa statale in materia, rispettivamente, di Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di Forze di polizia a ordinamento civile, in particolare per gli aspetti assistenziali, assicurativi, ordinamentali e retributivi, in quanto compatibile con le previsioni del presente capo, nonché con l'assetto ordinamentale della Regione e con l'organizzazione dei servizi antincendi.

2. L'ordinamento, le funzioni e le modalità di accesso ai due Corpi regionali di cui al comma 1 sono stabiliti dalle leggi regionali di cui al medesimo comma, nonché da specifiche disposizioni attuative e organizzative.

3. Il rapporto di impiego del personale regionale di cui al presente articolo è regolato, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", comprendente due separate aree di negoziazione, da appositi accordi negoziali stipulati dal Presidente della Regione e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto comparto, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative, attuative e organizzative di cui ai commi 1 e 2, nonché dei limiti massimi di spesa previamente autorizzati dalle stesse leggi regionali di cui al comma 1 e, a regime, con la legge di stabilità regionale.

4. Gli accordi negoziali di cui al comma 3 disciplinano, in particolare:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento nonché i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) i criteri di articolazione dell'orario di lavoro e delle turnazioni;

e) i criteri per la mobilità a domanda;

f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

g) la reperibilità;

h) il congedo ordinario e straordinario;

i) l'aspettativa per motivi personali e di famiglia;

j) i permessi brevi per esigenze personali;

k) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale e per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro;

m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale nonché le procedure di raffreddamento dei conflitti;

n) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

o) la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli.

5. Gli accordi negoziali di cui al comma 3 sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, e hanno durata triennale per la parte normativa e per la parte economica, fatta salva la diversa durata dagli stessi indicata. La disciplina derivante dall'accordo negoziale conserva provvisoriamente efficacia dopo la scadenza, fino a che ne intervenga uno nuovo.

6. Per la negoziazione degli accordi di cui al comma 3, nel rispetto e nei limiti massimi di spesa autorizzati, di cui al medesimo comma, la Regione esercita il potere di indirizzo nei confronti della delegazione di parte pubblica di cui al comma 7, mediante deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre formulate specifiche direttive per l'armonizzazione con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa statale in materia di Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di Forze di polizia a ordinamento civile.

7. La delegazione di parte pubblica, autorizzata alle trattative per la stipulazione degli accordi negoziali di cui al comma 3, è istituita presso la Presidenza della Regione ed è nominata, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. La delegazione, ai cui membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, è composta, oltre che dal Presidente della Regione che la presiede, da due membri in rappresentanza dell'Amministrazione regionale scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di disciplina e gestione del rapporto di impiego del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Alla scadenza, i membri della delegazione continuano a esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. La delegazione regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento.

8. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente comma hanno diritto a partecipare alla negoziazione di comparto di cui al comma 3. Sono rappresentative le organizzazioni sindacali che nel predetto comparto abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media ponderata tra il dato associativo e il dato elettorale, in proporzione rispettivamente del 75 e del 25 per cento. Il dato associativo è espresso dalle adesioni, desunte dalle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti dell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dai voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali interne, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato.

9. La raccolta e la verifica dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali spettano alla delegazione di parte pubblica di cui al comma 7, che vi provvede entro il 31 marzo di ogni anno, previa trasmissione dei medesimi dati da parte dell'amministrazione regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per garantire modalità certe di rilevazione, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito un Comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo. Il Comitato paritetico, la cui istituzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, verifica i dati e dirime le eventuali controversie.

10. La delegazione di parte pubblica di cui al comma 7, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 8, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe rilasciate.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 50 della l.r. 22/2010)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 22/2010, le parole: ", comprensivo di una specifica sezione riguardante le peculiarità del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco" sono soppresse.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, gli indirizzi, le direttive e la nomina della delegazione di parte pubblica di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 2, sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di cui al comma 1 del medesimo articolo 15quinquies.

2. Nelle more dell'adozione delle disposizioni normative, attuative e organizzative e della stipulazione degli accordi negoziali di cui, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 2, per il personale appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo forestale della Valle d'Aosta, di cui al comma 1 del medesimo articolo 15quinquies, continuano a trovare applicazione le disposizioni normative che disciplinano le funzioni, la composizione e le modalità di accesso ai due Corpi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi provvedimenti attuativi e i contratti collettivi di comparto.

3. In sede di negoziazione del primo accordo, sono rappresentative le organizzazioni sindacali di cui al comma 8 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 2, che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando il dato associativo espresso dalle adesioni, desunte dalle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti nell'ambito del comparto di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 2, considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla negoziazione.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.