Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 02 12 1982

Bollettino ufficiale 21 12 1982 n. 17

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione a favore della Ditta Buzzi Romano di Aosta per il pagamento di canoni di locazione finanziaria.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione a favore della Ditta Buzzi Romano di Aosta, fino alla concorrenza massima di L. 118.193.112 a garanzia del contratto di locazione stipulato dalla Ditta stessa con la Leasimpresa SpA, per il leasing di macchinari per maglieria con decorrenza dal tredicesimo mese dalla data di inizio del canone di locazione mensile e scadenza al trentacinquesimo mese.

La garanzia fideiussoria comprende altresì l’IVA, gli interessi moratori, i premi assicurativi, le spese accessorie e quant’altro connesso direttamente o indirettamente con il contratto di locazione finanziaria.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento l’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 3

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria, prevista dalla presente legge, valutati in L. 2.000.000 per ciascuno degli anni 1983 e 1984, faranno carico al capitolo dei futuri bilanci, corrispondente al capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente per gli anni 1983 e 1984 si provvede mediante utilizzo per L. 4.000.000 delle risorse disponibili relative al programma " 3 - 2 altri oneri non ripartibili ", all’uopo integrato di pari importo con le risorse disponibili relative al programma " 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l’industria " del bilancio pluriennale 1982- 1984.

Art. 4

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982- 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Settore II - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.09: Interventi promozionali per l’industria

Anno 1983 L. 2.000.000

Anno 1984 L. 2.000.000

Totale in diminuzione L. 4.000.000

Variazioni in aumento:

3. Oneri non ripartibili

3.2. Altri oneri non ripartibili

Anno 1983 L. 2.000.000

Anno 1984 L. 2.000.000

Totale in aumento L. 4.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.