Legge regionale 15 novembre 1964, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 15 11 1964

Bollettino ufficiale 26 11 1964 n. 0

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI AOSTA A TITOLO DI CONCORSO REGIONALE NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO, PER L’ANNO 1964, DI MUTUI PASSIVI ASSUNTI DAL COMUNE STESSO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di Lire centoventisei milioni cinquecento mila a favore del Comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di ammortamento, per l’anno 1964, di mutui prossimi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di Lire centoventisei milioni cinquecento mila, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATA e allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964:

A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATA:

lo stanziamento del capitolo 23 (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29/11/1955 n. 1179, sull’ordinamento finanziario della Regione") è aumentato della somma di Lire 126.500.000;

B) variazione allo stato di previsione della parte SPESA:

istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 157 bis, con lo stanziamento di Lire 126.500.000: "Contributo al Comune di Aosta per concorso nelle spese di ammortamento, per l’anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune per il finanziamento di lavori di pubblica utilità".

Art. 3

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla Tesoreria del Comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31/12/1964, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso, da adottarsi dalla Giunta Regionale.

Art. 4

La spesa per la liquidazione del contributo di cui ai precedenti articoli sarà imputata al nuovo capitolo 157 bis del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.