Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 25 10 1982

Bollettino ufficiale 29 11 1982 n. 15

Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché le norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali sono disciplinate dalla presente legge.

Con decorrenza 1° gennaio 1983 è abrogata la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 56.

Art. 2

L’indennità spettante ai membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Consiglieri è stabilita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio in misura non superiore alle seguenti percentuali della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261:

a) 100 percento per il Presidente della Giunta;

b) 90 percento per il Presidente del Consiglio;

c) 80 percento per gli Assessori regionali;

d) 50 percento per i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;

e) 40 percento per i Consiglieri regionali.

Le indennità di cui al comma precedente non sono cumulabili tra loro e spettano una sola volta.

Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa, o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui al punto e) del primo comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 3

L’ammontare della diaria mensile spettante ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, per spese inerenti all’espletamento del mandato, è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento Nazionale.

Art. 4

Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio sarà applicata una trattenuta del 2,00 percento sull’indennità mensile lorda di cui al punto e) e dell’articolo 2 e sulla diaria di cui all’articolo 3, salvo che l’assenza sia dovuta ad incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta o a ricovero in ospedale.

L’importo delle ritenute di cui al presente articolo sarà versato al Fondo Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, istituito con l’articolo 120 del vigente regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 5

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito almeno annualmente il Comitato amministrativo della Cassa di Previdenza, determina altresì:

a) l’ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli Consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25 per cento dell’indennità di carica di cui al punto e) dell’articolo 2 e della diaria di cui all’articolo 3;

b) l’ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall’articolo 120 del Regolamento interno, solo entro il limite dell’ammontare delle somme versate dai Consiglieri in carica.

Art. 6

L’ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali è determinato, ai sensi del Regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all’indennità mensile di carica prevista al punto e) dell’articolo 2 della presente legge, fino ad un massimo del 60 per cento.

Art. 7

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l’espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. È inoltre corrisposta una indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell’Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all’estero.

In sostituzione dell’indennità di missione di cui al comma precedente può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con una eventuale maggiorazione del 10 percento del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al 20 percento per le missioni effettuate all’estero.

Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo sono effettuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.

Art. 8

Ai Consiglieri residenti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta spetta un rimborso forfettario di spese di viaggio commisurato alle seguenti presenze mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:

a) membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta e Presidenti Commissioni consiliari permanenti: 15 presenze;

b) Consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: 10 presenze;

c) altri Consiglieri: 5 presenze;

Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotto di un quindicesimo, di un decimo o di un quinto.

Art. 9

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese di cui alla presente legge decorre, per i Consiglieri regionali, dalla data della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti o dalla data di convalida delle elezioni nel caso di seggio rimasto vacante a norma dell’articolo 25 dello Statuto speciale.

Per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, per i membri della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti la corresponsione dell’indennità decorre dalla data di elezione o nomina.

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale. Per i componenti la Giunta regionale cessa al termine della permanenza nelle rispettive cariche. Nel caso di cessazione dalle cariche nel corso della legislatura le indennità ed i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.

Art. 10

Ai Consiglieri regionali non competono altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 11

L’onere annuo, a decorrere dal 1983, derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000 per l’esercizio 1983 e in Lire 302.000.000 per l’esercizio 1984, graverà sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti ai capitoli 20000, 20250 e 20300 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

La copertura dell’onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.

A decorrere dall’esercizio 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 12

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/ 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Titolo I

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali. anno 1983 L. 300.000.000

anno 1984 L. 302.000.000

Totale in aumento L. 602.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento

1.1. - Organi della Regione

1.1.1. - Consiglio regionale

anno 1983 L. 297.000.000

anno 1984 L. 298.000.000

Totale L. 595.000.000

1.1.2. - Giunta regionale e suo Presidente anno 1983 L. 3.000.000

anno 1984 L. 4.000.000

Totale L. 7.000.000

Totale in aumento L. 602.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.