Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 25 10 1982

Bollettino ufficiale 29 11 1982 n. 15

Proroga al 31 dicembre 1982 dell’applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

Art. 1

L’applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, č prorogata a tutto il 31 dicembre 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, previsto in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali" - spese di investimento - settore II, sviluppo economico) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) settore II, sviluppo economico L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37585 Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche L. 200.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.