Legge regionale 7 agosto 2023, n. 17 - Testo vigente
Legge regionale 7 agosto 2023, n. 17
Disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell'ente gestore del parco naturale Mont Avic. Modificazioni alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16.
(B.U. del 22 agosto 2023, n. 39)
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nell'ente gestore del parco naturale Mont Avic)
1. Per l'anno 2023, l'ente gestore del parco naturale Mont Avic, di seguito denominato ente gestore, è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2022 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2023, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al presente comma il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di due unità di personale appartenenti alla categoria/posizione D da assegnare all'ufficio tecnico dell'ente gestore per il potenziamento delle funzioni istituzionali, attribuite al medesimo ente in materia di conservazione e recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio del Parco, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 2023, n. 298 (Ampliamento dei confini territoriali del Parco naturale Mont Avic, in comune di Fénis, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16).
2. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate nel piano di programmazione del fabbisogno, adottato dall'ente gestore nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.
(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), le parole: "e Champorcher" sono sostituite dalle seguenti: ", Champorcher e Comuni limitrofi,".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di ampliamento dei confini del Parco sul territorio di altri Comuni, limitrofi a quelli di Champdepraz e Champorcher, il rappresentante di cui al comma 1, lettera c), è scelto in accordo tra i Comuni territorialmente interessati.".
(Disposizione transitoria)
1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale dell'ente gestore, di cui all'articolo 3 della l.r. 16/2004, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza naturale o, comunque, fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui agli articoli 4, 5, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e 7 della l.r. 16/2004.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.