Legge regionale 24 agosto 1982, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione a favore della società per azioni Autoporto Valle d’Aosta per pagamento differito di diritti doganali.

Art. 1

La Giunta regionale, in considerazione della necessità di mantenere l’attuale indice di transito commerciale presso la struttura autoportuale di Pollein (Aosta) ed in via eccezionale in relazione all’attuale periodo congiunturale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione a favore della Cassa di Risparmio di Torino nell’interesse della SpA Autoporto Valle d’Aosta, fino alla concorrenza massima di Lire diecimiliardi a garanzia del pagamento differito dei diritti doganali afferenti le merci sdoganate in Pollein (Valle d’Aosta).

La garanzia fideiussoria comprende anche eventuali spese dell’ufficio doganale di cui al comma precedente e scadrà il 31- 12- 1984.

Essa ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 3

L’eventuale onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in annue L. 5.000.000 sino al 1984 graverà sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

L’onere di cui al comma precedente trova copertura nell’aumento previsto dei canoni statali di cui all’articolo 12 dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

Cap. 9100 " Provento dei 9/10 dei canoni statali per le concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all’articolo 12 dello Statuto Speciale "- L. 26 novembre 1981, n. 690 L. 5.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizione legislativa "- LR 1° aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Art. 5

Al bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1982/ 1984, sono apportate le seguenti variazioni per gli anni 1983 e 1984:

Parte entrata

Variazioni in aumento:

Titolo III

Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.

Categoria 9

Proventi di beni della Regione e da partecipazione in aziende ed enti diversi.

anno 1983 L 5.000.000

anno 1984 L. 5.000.000

parte spesa

Variazioni in aumento:

3. Oneri non ripartibili

3.2 Altri oneri non ripartibili

anno 1983 L. 5.000.000

anno 1984 L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.