Legge regionale 24 agosto 1982, n. 58 - Testo vigente

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 58

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Finanziamento della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps. (1)

Art. 1

Č autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire cento milioni per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante: "Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps".

Art. 2

L'onere di lire cento milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, graverą sull'istituendo capitolo 41660 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983 - 1984 con la disponibilitą relativa a "Sicurezza sociale - 2.2.3.03. Assistenza sociale" del bilancio pluriennale 1982 - 1984; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

- Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"

L. 100.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 41660 (di nuova istituzione) "Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps. Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54"

L. 100.000.000

(1) La L.R. 24 agosto 1982, n. 58 era stata abrogata dal numero 6), della lettera b), del comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 19. Tale numero č stato in seguito abrogato dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 30 giugno 2014, n. 4 con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla predetta data, vige quindi nuovamente la presente legge regionale 24 agosto 1982, n. 58.