Legge regionale 24 agosto 1982, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, concernente norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 1

È autorizzata, a partire dall’esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire duecentotrenta milioni per l’applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, recante: "Norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali".

Art. 2

L’onere di lire duecentotrenta milioni, derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sugli istituendi capitoli 42050 e 42100 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982; per gli anni 1983 - 1984 con la disponibilità relativa a "Sicurezza sociale - 2.2.3.03. Assistenza sociale" del bilancio pluriennale 1982 - 1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)"

L. 230.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 42050 (di nuova istituzione). " Spese per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 ".

L. 60.000.000

Cap. 42100 (di nuova istituzione). " Contributi a favore di enti e privati per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 "

L. 170.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.