Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 - Testo vigente
Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10
Disciplina dell'imposta di soggiorno.
(B.U. del 1° agosto 2023, n. 35)
(Finalità e oggetto)
1. Allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati e omogenei, la presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).
(Ambito e soggetti passivi)
1. L'imposta di soggiorno è applicata da tutti i Comuni della regione ed è posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi a uso turistico come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, per strutture turistico-ricettive si intendono:
a) gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere);
b) le case per ferie, ivi comprese quelle autogestite, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i posti tappa escursionistici (dortoirs), gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast-chambre et petit déjeuner) e le case e appartamenti per vacanze, di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
c) i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34);
d) le strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
3. Ai fini di cui al comma 1, non sono considerati strutture turistico-ricettive i locali invernali dei rifugi alpini e i bivacchi fissi di cui al capo IV della l.r. 11/1996, nonché gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili in tenda di cui al capo IV della l.r. 8/2002.
(Limiti, criteri e modalità di applicazione dell'imposta)
1. L'imposta di soggiorno è applicata dal Comune territorialmente competente secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a cinquanta centesimi di euro e non superiore a cinque euro per notte di soggiorno, in base ai seguenti criteri:
a) per le aziende alberghiere di cui alla l.r. 33/1984 e per i complessi ricettivi all'aperto di cui al capo II della l.r. 8/2002, l'imposta è applicata per persona in base al livello di classificazione assegnato;
b) per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, a eccezione di quanto previsto alla lettera c), e per quelle agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, l'imposta è applicata per persona in base al prezzo medio;
c) per le case per ferie autogestite di cui alla l.r. 11/1996, l'imposta è applicata per persona in misura fissa;
d) per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui al capo III della l.r. 8/2002, l'imposta è applicata per autocaravan in misura fissa;
e) per gli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, l'imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal piano territoriale paesistico (PTP), di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno.
(Misura, riduzioni ed esenzioni)
1. I Comuni stabiliscono, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno.
2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, la misura dell'imposta corrisponde a quella minima approvata dalla Giunta regionale. (1)
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata dal Comune entro il 31 dicembre e ha effetto dal 1° maggio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione, la misura dell'imposta si intende prorogata.
4. Ferma restando l'inderogabilità dell'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 1, la misura dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 2, con le eventuali maggiorazioni stabilite dalla deliberazione del Comune di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento:
a) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
b) dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto.
5. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di soggiorni gratuiti;(2)
c) i minori di anni quindici;
d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
j) le scolaresche di ogni ordine e grado, ivi compreso quello universitario, e i loro autisti e accompagnatori. (3)
(Destinazione del gettito)
1. I Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, e, in particolare, di:
a) interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), gli altri enti locali, le associazioni, le fondazioni e i soggetti privati;
b) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
c) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
d) progetti di mobilità turistica interna;
e) interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici.
(Vigilanza)
1. Ai soli fini della verifica della correttezza dell'applicazione della presente legge, i Comuni e le loro forme associative possono utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura turistico-ricettiva o di un singolo alloggio a uso turistico ubicati nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). (4)
(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)
1. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge, si applica l'articolo 70quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). Gli eventuali oneri conseguenti all'esercizio dei poteri sostitutivi restano a carico del Comune inadempiente.
(Adempimenti per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico)
1. I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, e i locatori degli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, entro le scadenze stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2:
a) presentano al Comune competente per territorio una dichiarazione contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e alle riduzioni, e l'ammontare dell'imposta totale riscossa;
b) versano al Comune competente per territorio le somme corrisposte a titolo d'imposta di soggiorno dai soggetti passivi di cui all'articolo 2, comma 1.
(Misure sanzionatorie per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico)
1. L'omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'omesso, ritardato o parziale versamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), comportano, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico inadempienti, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le medesime condotte. (5)
2. (6)
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni adottano la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo. L'imposta di soggiorno stabilita ai sensi del presente comma si applica a decorrere dal 1° maggio 2024. I Comuni provvedono a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione, eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
2. Fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).
3. L'articolo 32 della l.r. 30/2011 e l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2024.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
_______
(1) Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. 24 settembre 2024, n. 17.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 4 recitava:
"2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo a quello di adozione della predetta deliberazione della Giunta regionale e comunque non oltre il 30 aprile dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale.".
(2) Lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 24 settembre 2024, n. 17.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) comma 5 dell'art. 4 recitava:
"b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;".
(3) Lettera modificata dal comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 24 settembre 2024, n. 17.
Nella formulazione originaria, il testo della lett. j) comma 5 dell'art. 4 recitava:
"j) le scolaresche di ogni ordine e grado.".
(4) Comma modificato dall'articolo 2 della L.R. 24 settembre 2024, n. 17.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 6 recitava:
1. Ai soli fini della verifica della correttezza dell'applicazione della presente legge, i Comuni possono utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura turistico-ricettiva o di un singolo alloggio a uso turistico ubicati nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).".
(5) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 9 recitava:
"1. L'omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1ter, del d.lgs. 23/2011.".
(6) Comma abrogato dal comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 9 recitava:
"2. L'omesso, ritardato o parziale versamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).".