Legge regionale 24 agosto 1982, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 4 10 1982 n. 13

Ulteriori modificazioni della LR 11 marzo 1968, n. 9, concernente l’approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in Comune di Gressan.

Art. 1

(Modificazioni degli allegati A e B)

All’allegato A della LR 11 marzo 1968, n. 9, sono apportate le modificazioni seguenti: sono soppresse tutte le indicazioni grafiche concernenti il "settore di ulteriore attuazione" e le relative "aree di espansione da studiarsi in dettaglio", le parole: "Delimitazione zona settori di prima e ulteriore attuazione ed aree di espansione" sono sostituite con le parole: "Delimitazione della zona di particolare importanza turistica e dell’ambito destinato agli insediamenti"; le parole: "Settore di prima attuazione" sono sostituite con le parole: "ambito destinato agli insediamenti"; le parole: "aree di espansione da studiarsi in dettaglio" sono soppresse.

Nell’allegato B alla LR 11 marzo 1968, n. 9 come modificato dall’art, 1 della LR 4 aprile 1978, n. 6, sono soppresse tutte le indicazioni concernenti le "aree di espansione da studiarsi in dettaglio".

Art. 2

(Modificazioni dell’allegato D)

Il primo comma del punto 1 dell’allegato D alla LR 11 marzo 1968, n. 9. è sostituito col seguente: "Nella zona di particolare importanza turistica della Conca di Pila è individuato e delimitato l’ambito destinato agli insediamenti".

Nel secondo comma del punto 1 dell’allegato D alla LR 11 marzo 1968, n. 9, come modificato dal primo comma dell’articolo 2 della LR 4 aprile 1978, n. 6, le parole: "il settore di prima attuazione" sono costituite con le parole: "l’ambito destinato agli insediamenti".

L’ultimo comma del punto 1 dell’allegato D alla LR 11 marzo 1968, n. 9, è sostituito col seguente: "La rimanente parte è destinata alla attività sciistica e alle relative attrezzature, e all’attività silvopastorale".

Nel terzo comma del punto 2 dell’allegato D alla LR 11 marzo 1968, n. 9, le parole: "scuola di sci", "impianti sportivi coperti", "scuole e istituti privati", sono soppresse.

Nel quinto comma del punto 2 dell’allegato D alla LR 11 marzo 1968, n. 9, tra le parole: "ambulatorio" e "ecc.", sono inserite le parole: "impianti sportivi coperti".

Il Punto 4 dell’allegato D alla LR 11 marzo 1968, n. 9, è sostituito col seguente:

"In sede di approvazione dei progetti di utilizzazione di cui al punto successivo, e loro varianti, la Giunta può prescindere dagli indici di costruibilità relativi alle singole destinazioni d’uso, di cui alla tabella del punto 2 delle presente norme, al fine di consentire, nelle zone 1 e 2, una diversa ripartizione nonché all’aumento del volume con destinazione alberghiera e a collettivi, purché non sia superato il volume complessivamente previsto nelle zone 1 e 2, ai sensi della tabella anzidetta".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.