Legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 25 maggio 2023, n. 7

Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.

(B.U. del 6 giugno 2023, n. 26)

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2023

Art. 1 - Aggiornamento dei residui

Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa

Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022

Art. 4 - Equilibri di bilancio

CAPO II

INTERVENTI URGENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Art. 5 - Incremento degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini

Art. 6 - Rifinanziamento del contributo straordinario a sostegno degli investimenti di cui alla legge regionale 23 settembre 2022, n. 21

Art. 7 - Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

Art. 8 - Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune

Art. 9 - Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 10 - Autorizzazione a FINAOSTA S.p.A. a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 12 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 13 - Allegati

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza)

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2023

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 455.600.802,15.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 186.680.965,48.

Art. 2

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2023, determinato in euro 650.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 33/2022, è ridotto di euro 7.831.129,97, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2022 pari a euro 642.168.870,03.

2. Alla minore disponibilità di cassa di euro 7.831.129,97 per l'anno 2023 è data copertura nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 mediante la riduzione per pari importo del Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2022, è quantificato in euro 460.955.779,81.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate da applicare alla competenza 2023 è pari a euro 89.281.373,79. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 129.541.729,37, di cui:

a) euro 20.730.146,28 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) euro 10.348.835,15 per la copertura di residui perenti;

c) euro 13.072.309,17 per il Fondo perdite società partecipate;

d) euro 12.682.694,18 per il Fondo contenzioso;

e) euro 72.707.744,59 per altri accantonamenti.

3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 è determinata in euro 242.132.676,65 di cui euro 172.400.000 sono applicati, con la presente legge, alla competenza 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

Art. 4

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2023/2025 e per la gestione di cassa per l'anno 2023, come risulta rispettivamente dall'Allegato G (Prospetto degli equilibri) e dall'Allegato H (Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese).

CAPO II

INTERVENTI URGENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Art. 5

(Incremento degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini)

1. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini in Aosta e delle infrastrutture ad esso collegate di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), e all'articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), è incrementata di euro 60.000.000 complessivi, sull'anno 2023, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura per l'anno 2023 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato L.

Art. 6

(Rifinanziamento del contributo straordinario a sostegno degli investimenti di cui alla legge regionale 23 settembre 2022, n. 21)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), le domande presentate entro il termine ultimo del 15 novembre 2022 per l'ottenimento dei contributi una tantum a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali e opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese), non finanziate o finanziate parzialmente per insufficienza delle disponibilità finanziarie nell'anno 2022, conservano validità ed efficacia e sono ammesse a finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 5.

2. Le domande sono istruite e i contributi sono concessi nell'ordine cronologico originario di ricevimento delle relative domande, nel rispetto dei limiti percentuali di contribuzione e di ogni altro requisito di ammissibilità previsto dall'articolo 3 della l.r. 21/2022 e dalla relativa deliberazione attuativa, adottata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo; nel caso di domande riferite a investimenti non ancora ultimati alla data di presentazione, il termine massimo di diciotto mesi, di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 21/2022, per l'ultimazione dell'investimento ammesso a contributo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'istruttoria delle domande di contributo ai sensi del presente articolo, la piattaforma telematica istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è conseguentemente aggiornata con le necessarie funzionalità aggiuntive.

4. I contributi destinati alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 21/2022 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I contributi destinati ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2022 sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 9669 del 16 dicembre 2022 (Regime SA.105191), con il limite di euro 65.000 di importo massimo di contributo per gli investimenti nel settore agricolo primario.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 14.550.000 a valere sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) delle seguenti Missioni e Programmi:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), per euro 100.000;

b) nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 3.300.000;

c) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), per euro 4.100.000;

d) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), per euro 2.200.000;

e) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), per euro 4.850.000.

6. L'onere di cui al comma 5 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 7

(Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di euro 35.000.000 per l'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per l'anno 2023 in euro 35.000.000 a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 8

(Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune)

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore degli impianti a fune, anche in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per l'anno 2023 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 7.700.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico): euro 280.000 a valere su sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose): euro 20.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 5.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a mitigare i rischi di crollo derivanti dall'imprevista accelerazione dello scioglimento da permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Skyway frequentati dalle persone, è autorizzato un trasferimento straordinario al concessionario di 500.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 13.500.000 per l'anno 2023 e ripartito tra le missioni e programmi indicati nei commi 1 e 2, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

4. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato L.

Art. 9

(Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), è prorogata a tutto il 2023 alle medesime condizioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Autorizzazione a FINAOSTA S.p.A. a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. FINAOSTA S.p.A. è autorizzata, nell'anno 2023, a disporre l'estinzione anticipata, per un ammontare massimo di euro 46.550.000, dei mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla stessa contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome proprio e per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).

2. Per le finalità di cui al comma 1, FINAOSTA S.p.A. procede all'individuazione delle posizioni di mutuo da estinguere sulla base delle valutazioni della convenienza economico-finanziaria delle operazioni ed è autorizzata a sostenere i conseguenti oneri accessori di estinzione e di indennizzo da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per i conseguenti disinvestimenti, da calcolarsi ai parametri di tasso previsti a tale titolo nei rispettivi contratti di prestito.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2023 in euro 46.550.000 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso prestiti). Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato per l'anno 2023 in euro 2.800.000 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, per euro 49.350.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio per dare applicazione al presente articolo. Gli effetti finanziari netti conseguenti all'estinzione anticipata di cui al presente articolo sono registrati sul bilancio regionale successivamente al perfezionamento dell'operazione.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato B.

Art. 12

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato C.

Art. 13

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022;

b) Allegato B: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) Allegato C: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) Allegato D: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) Allegato E: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

g) Allegato G: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2023/2025;

h) Allegato H: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

i) Allegato I: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2023/2025;

j) Allegato J: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

k) Allegato K: Nota integrativa;

l) Allegato L: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e relativo elenco annuale.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.