Legge regionale 24 agosto 1982, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 4 10 1982 n. 13

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni. Costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta

Art. 1

L’articolo 7, secondo comma, punto 1) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1) per i casi di cui ai nn. 1, 2 e 4 del precedente comma:

- fino ad un massimo del 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile, per i primi 300 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile, per la parte di spesa eccedente i 300 milioni".

Art. 2

All’articolo 22 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Le norme di cui ai precedenti commi 3° e 4° non si applicano alle attrezzature turistico - ricettive beneficiarie delle provvidenze di cui al capo II della presente legge, le quali restano vincolate alla loro destinazione per un periodo uguale alla durata originaria del mutuo; durante tale periodo il Sindaco non può autorizzare un diverso utilizzo dei fabbricati interessati".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.