Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.

(B.U. del 30 maggio 2023, n. 25)

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 1

(Disposizioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34)

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), le parole: ", un Vicepresidente ed un Segretario" sono sostituite dalle seguenti: "e un Vicepresidente".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 34/1976, la parola: "Segretario" è sostituita dalle seguenti: "componente del Consiglio".

3. L'articolo 15 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Funzioni di segretario del Consorzio)

1. Le funzioni di segretario del Consorzio sono assolte da personale dipendente del Consorzio stesso. Compete al segretario redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e ogni altro documento inerente all'attività e alle pertinenze di detti organi.".

Art. 2

(Disposizioni in materia di toponomastica locale. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61)

1. Il comma 1 dell'articolo 1quater della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale), è sostituito dal seguente:

"1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucune propriété, ou partie de propriété, d'une collectivité locale, de la Région ou de l'un des établissements publics non économiques dépendant de la Région, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une structure ou d'un espace.".

2. Al comma 2 dell'articolo 1quater della l.r. 61/1976, la parola: "bâtiments" è sostituita dalle seguenti: "biens immeubles".

Art. 3

(Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. All'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione, indice apposita conferenza di servizi, convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette, tutela del paesaggio e, se del caso, in materia di espropriazioni, i rappresentanti del Comune competente per territorio, nonché i membri della Commissione di cui all'articolo 6.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Acquisito il parere della conferenza di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), a classificare la pista e a localizzare l'area sciabile attrezzata. Tale deliberazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nonché costituisce variante al piano regolatore generale del Comune interessato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

2. Il comma 6 dell'articolo 3quinquies della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"6. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 7, che localizza l'area sciabile attrezzata equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio anche delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2004.".

Art. 4

(Disposizioni in materia di elezioni comunali. Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)), è sostituito dal seguente:

"1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, così individuati:

a) due dottori commercialisti, designati dall'Ordine dei dottori commercialisti della Valle d'Aosta, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale;

b) due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale;

c) un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, le parole: "alla Commissione e" sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/1997 è aggiunto il seguente:

"1bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali regionali e statali, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata specificamente per le elezioni comunali.".

4. Dopo il comma 1bis dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, come aggiunto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"1ter. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) trasmette alla Commissione, per la sua attività di controllo, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del medesimo comma.".

Art. 5

(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. All'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) della lettera e) del comma 2, è inserito il seguente:

"3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;";

b) dopo la lettera ebis) del comma 2, è aggiunta la seguente:

"eter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione.";

c) dopo il comma 2bis, è aggiunto il seguente:

"2ter. Ad esclusione delle zone territoriali di tipo Ea, Ec, Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, è sempre ammessa l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione nel rispetto di quanto definito dal comma 2, lettera eter). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, ambientale e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette opere.".

2. All'articolo 38 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12bis è sostituito dal seguente:

"12bis. Le deliberazioni conclusive della Giunta regionale relative alle procedure di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30 ricomprendono l'autorizzazione di cui al comma 12.";

b) al comma 13bis, dopo le parole: "dissesti idraulici, geologici o valanghivi" sono inserite le seguenti: "o da incendi non attribuibili al dolo degli interessati,".

3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:

"rbis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;".

4. All'articolo 63 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e conserva validità finché non intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici o ai vincoli riportati nel certificato stesso.";

c) dopo il comma 1bis, aggiunto dalla lettera b), è aggiunto il seguente:

"1ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del certificato di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio. La stessa deliberazione precisa, inoltre, i contenuti del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi del d.P.R. 380/2001.".

Art. 6

(Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le indennità dei componenti la Giunta possono, inoltre, essere rideterminate, in corso d'anno, in caso di variazione del numero dei componenti della stessa intervenuta ai sensi e con le limitazioni di cui all'articolo 22, comma 1ter, della l.r. 54/1998. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero di assessori superiore ai limiti stabiliti dalla legge, le deliberazioni sono adottate previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 23/2001, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti: ", incontri istituzionali o eventi organizzati".

Art. 7

(Disposizioni in materia di servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".

2. Al comma 2bis dell'articolo 5 della l.r. 32/2001, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

Art. 8

(Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. Alla lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: "enti e istituzioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "enti pubblici e privati o istituzioni pubbliche";

b) dopo il quinto periodo, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente: "Con deliberazione della Giunta regionale può essere, altresì, disposta la cessione gratuita delle predette opere premiate a favore di enti senza scopo di lucro, che ne garantiscano un'adeguata valorizzazione e fruizione pubblica.".

Art. 9

(Disposizioni in materia di sport. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è aggiunto il seguente:

"6bis. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, su richiesta dei beneficiari i contributi possono essere altresì liquidati a titolo di anticipazione, anche prima della conclusione della manifestazione, nei limiti del 40 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.".

Art. 10

(Disposizioni per il trasferimento della quota regionale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Modificazione alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. L'articolo 38 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. La quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), spettante alla Regione è ripartita mediante deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 593, della medesima legge.".

Art. 11

(Disposizione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per le persone che usufruiscono dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11".

Art. 12

(Disposizioni in materia di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è inserita la seguente:

"bbis) costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, qualora ricada all'interno dell'area sciabile definita dai piani regolatori e delle sottozone che ammettono l'intervento nel rispetto della l.r. 11/1998.".

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 20/2008, dopo le parole: "le cui mansioni" sono inserite le seguenti: ", e la cui formazione continua obbligatoria,".

Art. 13

(Disposizioni in materia di Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria. Modificazioni alla legge regionale 12 marzo 2012, n. 6)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), è sostituito dal seguente:

"4. Il Comitato valuta preventivamente le attività che la Regione realizza direttamente e quelle che la stessa intende patrocinare o finanziare mediante contributi concessi a enti, associazioni e organismi senza fini di lucro, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.".

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 6/2012 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva con propria deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di patrocinio e contributo, nel limite delle disponibilità finanziarie, i criteri per la valutazione delle attività ammissibili, nonché ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale.".

Art. 14

(Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazione alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)

1. Alla lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), dopo le parole: "sconosciute o decedute senza eredi," sono inserite le seguenti: "ovvero decedute con eredi in assenza di presentazione della dichiarazione di successione nei termini di legge o in caso di rinuncia espressa all'eredità,".

Art. 15

(Disposizioni in materia di certificazioni sanitarie. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2013, n. 13)

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria), è inserita la seguente:

"jbis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia, salvo quando sia richiesto da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica;".

Art. 16

(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10)

1. Il comma 2bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è sostituito dal seguente:

"2bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 o in caso di scioglimento o modificazione, per qualsiasi motivo, dell'ambito territoriale sovracomunale. Nel caso di cessazione del mandato di uno qualsiasi dei Sindaci o Presidenti di Unités des Communes valdôtaines di enti convenzionati per l'esercizio della funzione di segretario, o in caso di scioglimento o modificazione della convenzione stessa, l'incarico di segretario cessa se conferito successivamente alla stipula della convenzione.".

Art. 17

(Disposizioni in materia di termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: ", salvo diversa previsione di legge regionale" sono soppresse.

Art. 18

(Disposizioni in materia di imprenditoria. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), le parole: "in regime de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "di Stato".

Art. 19

(Disposizioni in materia di assunzioni. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32)

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è sostituito dal seguente: "In caso di vacanza del posto in organico e in caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito, fino al completamento delle procedure di reclutamento per la copertura dello stesso ovvero sino al rientro del titolare, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, d'intesa con il dirigente dell'Istituzione scolastica di appartenenza circa le modalità di svolgimento delle attività e previo assenso del dipendente, l'incarico di reggenza ad altro responsabile amministrativo in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina, all'interno dello stesso comune, o, in subordine, presso quella ubicata nei comuni limitrofi, con preferenza per l'Istituzione scolastica dello stesso ordine e grado.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 32/2022, è inserito il seguente:

"7bis. Il reclutamento di personale da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta è escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali di cui al comma 7.".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 32/2022, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023, le Unités possono, in deroga al limite assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dai Comuni, personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL).".

CAPO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 20

(Disposizioni in materia di vendite di fine stagione o saldi estivi per l'anno 2023)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), nell'anno 2023 la data di decorrenza delle vendite di fine stagione o saldi estivi è stabilita nel 6 luglio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica);

b) i commi 3 e 4 dell'articolo 3quinquies della l.r. 9/1992;

c) il comma 7 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998;

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

Art. 22

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.