Legge regionale 15 maggio 2023, n. 4 - Testo vigente
Legge regionale 15 maggio 2023, n. 4
Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
(B.U. del 23 maggio 2023, n. 24)
(Modificazioni all'articolo 90bis)
1. Dopo il comma 2ter dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:
"2quater. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023.".
2. Il comma 3 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.".
(Modificazioni all'articolo 90ter)
1. Al comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "verifica degli indici" sono inserite le seguenti: "e parametri".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. Per gli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, e per gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non può superare il 50 per cento della superficie utile agibile dell'albergo o dell'affittacamere. Per le residenze turistico-alberghiere, come definite dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non può superare il 40 per cento della superficie utile agibile della residenza turistico-alberghiera.".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"2bis. Alle superfici e ai relativi volumi da destinare a centro benessere realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.".
5. Dopo il comma 2bis dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:
"2ter. Le superfici e i volumi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati esclusivamente alle attività consentite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e per le durate di cui al comma 2bis.".
(Modificazioni all'articolo 90quater)
1. La rubrica dell'articolo 90quater della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive extralberghiere".
2. Il comma 1 dell'articolo 90quater della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"1. È consentita la realizzazione di ostelli per la gioventù, di posti tappa escursionistici (dortoirs) nonché di case e appartamenti per vacanze, di cui rispettivamente ai capi III, V e VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.".
3. Al comma 2 dell'articolo 90quater della l.r. 11/1998, dopo le parole: "essere mutate in" sono inserite le seguenti: "ostelli per la gioventù, posti tappa escursionistici (dortoirs) o".
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.