Legge regionale 24 agosto 1982, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 4 10 1982 n. 13

Fondi per le spese di gestione e per le spese di investimento delle Comunità Montane per l’anno 1982 - Adeguamento stanziamento LR 5 aprile 1973, n. 13.

Art. 1

Per le finalità di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, è autorizzata per l’anno 1982 l’ulteriore spesa di lire 650.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per la esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 650.000.000 graverà sui capitoli 22710 e 22715 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982.

Alla copertura dell’onere relativo si provvede:

- per le spese di gestione mediante integrazione dello stanziamento previsto dal capitolo 22710 col prelievo della somma di L. 200.000.000 dal capitolo 50000: " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

- Per le spese di investimento mediante integrazione dello stanziamento previsto dal capitolo 22715 col prelievo della somma di Lire 450.000.000 dal capitolo 50050: " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 200.000.000

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 450.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22710 " Contributi per la istituzione e la gestione delle Comunità Montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - LR 5 aprile 1973, n. 13 " L. 200.000.000

Cap. 22715 " Contributi per interventi, iniziative ed opere di interesse delle Comunità Montane di cui alle legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - LR 5 aprile 1973, n. 13 ". L. 450.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.