Legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1

Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8.

(B.U. del 25 gennaio 2023, n. 5)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta, in armonia con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con il principio di autofinanziamento del servizio sanitario regionale, disposizioni organizzative urgenti e temporanee in materia di reclutamento di personale sanitario e di operatori socio-sanitari da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta (azienda USL), finalizzate ad assicurare, mediante il reperimento di professionalità adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.

Art. 2

(Disposizioni in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025, limitatamente al personale sanitario e agli operatori socio-sanitari, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti e del personale del comparto, i bandi prevedono che gli aspiranti che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi. L'indennità di bilinguismo, prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico. Resta fermo quanto previsto dalla normativa eurounitaria e statale vigente in ordine ai requisiti, anche linguistici, per il riconoscimento della qualifica professionale e per l'esercizio di una professione sanitaria in Italia.

2. L'azienda USL garantisce al personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 lo svolgimento delle prove di accertamento linguistico di cui all'articolo 42, comma 6, della l.r. 5/2000 con cadenza almeno semestrale. Al fine di agevolare l'apprendimento linguistico, l'azienda USL organizza appositi corsi che il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 può frequentare fuori dall'orario di servizio.

3. In caso di superamento dell'accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della l.r. 5/2000 entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso. Il superamento dell'accertamento linguistico costituisce titolo per la percezione dell'indennità di bilinguismo di cui alla l.r. 58/1988 con decorrenza dal superamento dell'accertamento stesso. L'indennità è corrisposta nella prima mensilità utile successiva alla data di superamento dell'accertamento linguistico.

4. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti messi a concorso e dell'eventuale fabbisogno sopravvenuto di personale, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria ordinaria e, in caso di esaurimento o assenza della medesima, di quella separata, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, nei limiti della loro validità temporale. Lo scorrimento della graduatoria separata avviene con priorità per gli idonei che, al momento dell'assunzione, abbiano superato l'accertamento linguistico di cui all'articolo 42 della l.r. 5/2000. Nel caso di cui al precedente periodo, l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, con priorità per chi occupa la posizione più alta nella graduatoria.

5. Le assunzioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto dei posti messi a concorso e dell'eventuale fabbisogno sopravvenuto approvato annualmente dall'azienda USL. In ogni caso, nella determinazione del fabbisogno annuale di personale da assumere a tempo indeterminato, l'azienda USL tiene conto del personale assunto a tempo determinato ai sensi del presente articolo.

6. Nei casi di cui al presente articolo, l'azienda USL garantisce, nei rapporti con l'utenza, il rispetto del principio del bilinguismo adottando idonee misure organizzative.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 5/2000)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"1bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono assegnati annualmente al direttore generale dell'azienda USL gli obiettivi operativi gestionali con i corrispondenti indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione conseguiti, anche ai fini della corresponsione della quota integrativa aggiuntiva del trattamento economico annuo prevista dalle disposizioni statali vigenti; tali obiettivi rappresentano la declinazione su base annuale degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al direttore all'atto della nomina.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 16 della l.r. 5/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"2bis. Nei casi di vacanza dell'ufficio, ove sussistano comprovati e giustificati motivi che non consentono di procedere secondo le ordinarie modalità di sostituzione del direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'articolo 13, comma 1. Tale commissariamento non può eccedere il periodo di sei mesi e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di comprovati e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 13.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 26 della l.r. 5/2000)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"5bis. I parametri standard definiti a livello statale per l'individuazione, nell'atto costitutivo di cui all'articolo 10, delle strutture complesse di cui al comma 4 sono adattati alle peculiarità organizzative del sistema sanitario regionale, nei limiti di un incremento massimo del trenta per cento degli incarichi di struttura complessa rispetto all'applicazione delle disposizioni statali, sia in area ospedaliera che in area non ospedaliera, e nel rispetto dei tetti di spesa per il personale previsti dalle indicazioni regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 1. Le strutture semplici, di cui al comma 5, e semplici dipartimentali non possono superare il rapporto di 1,31 struttura semplice/semplice dipartimentale per struttura complessa. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente comma.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 36 della l.r. 5/2000)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"3bis. Ferme restando le responsabilità degli enti gestori delle strutture residenziali e semi-residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private, l'azienda USL garantisce alle medesime, attraverso medici o altri operatori sanitari dell'area territoriale e dell'area della prevenzione, un supporto tecnico in materia di sanità pubblica, anche ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità dei livelli di servizio.".

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano alle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6);

b) l'articolo 13 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, è determinato in euro 10.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025, pari a complessivi euro 30.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili presso l'azienda USL, trasferite per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 13 della l.r. 8/2020 non realizzate nel triennio 2020/2022.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2023/2025, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'azienda USL, riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, al fine di consentire ogni valutazione utile sull'efficacia della sperimentazione e sulla necessità di introdurre eventuali ulteriori modificazioni alla disciplina regionale in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.