Legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 - Testo vigente

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 38

Esercizio e gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi. (*)

(B.U. 30 settembre 1982, n. 12, S.O.).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Allo scopo di conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio, a partire dal 1° gennaio 1982, alle imprese, enti od esercizi di trasporto pubblico per i servizi disciplinati dalla legge regionale sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", sulla base di piani poliennali o programmi annuali di intervento per l'esercizio e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della predetta legge regionale.

Art. 2.

I piani poliennali di intervento per l'esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nel Piano di Bacino di Traffico di cui all'apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose".

I programmi annuali di intervento per l'esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nei programmi annuali dei Servizi di Trasporto, di cui all'articolo 13 della legge regionale predetta, in attuazione del Piano di Bacino di Traffico.

Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni contenute nel Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione.

Art. 3.

I contributi di esercizio sono assegnati ed erogati dalla Giunta regionale sulla base dei principi e delle procedure stabiliti con la presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa definitivamente il sistema di concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori e dei contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore di cui alle LR 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46.

Art. 4.

La Regione, mediante propria legge, sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi, determina, entro il 30 novembre collettivo, previo parere del Comitato regionale dei di ogni anno, i contributi di esercizio da erogare calcolando, per ciascun modo o categoria di trasporto, di cui all'articolo 11 della apposita legge regionale sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose":

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione.

b) mediante analisi comparate, i coefficienti di adattamento del costo standardizzato alla qualità del servizio offerto e alle condizioni ambientali in cui esso viene svolto.

c) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per i Trasporti, sentito il parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi e delle Comunità Montane e dei Comuni interessati, in attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di Bacino di Traffico e nel Programma annuale, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del Trasporto collettivo di persone e di cose".

Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente col decreto del Ministro dei Trasporti previsto dall'articolo 6, lettera b, della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi - costi" da definirsi nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 13 della legge regionale, sopra richiamata, sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.

d) L'ammontare dei contributi da erogare alle imprese, enti o esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra i costi, di cui alle precedenti lettere a) e b), e i ricavi, di cui alla precedente lettera c).

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.

Il Piano di Bacino di Traffico determina, in riferimento alla precedente lettera a), anche un costo economico "ottimale", quale punto di arrivo ed obiettivo di programmazione pluriennale, ai fini, tra l'altro, dell'incremento annuale del rapporto " ricavi - costi " richiesto dalla apposita disposizione contenuta sotto la precedente lettera c).

Per le modificazioni del sistema tariffario di cui alla precedente lettera c), si tiene conto della rilevazione dei costi effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati.

Art. 5.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per i Trasporti, approva annualmente la ripartizione dei contributi di esercizio, determinati sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, alle imprese, enti ed esercizi di cui all'articolo 1 della presente legge.

La ripartizione e la conseguente erogazione avvengono in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Vengono considerate, altresì la percorrenza dei trasferimenti a vuoto tra capilinea e rimesse, previste e autorizzate nei documenti di concessione, e la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempreché il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti. La denuncia delle corse bis deve essere controfirmata dal direttore responsabile dell'esercizio. Viene sottratta la percorrenza relativa ai giorni di sospensione.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, così come determinati dalla Giunta regionale, sulla base del sistema di calcolo e di determinazione di cui al precedente articolo 4 restano a carico delle singole aziende di trasporto private e dei singoli Enti od Esercizi di trasporto pubblici, senza la possibilità di ulteriore copertura e rimborso da parte dello Stato o della Regione.

I contributi vengono erogati, anche mediante anticipi, con cadenza non superiore al trimestre, da parte della Giunta regionale, direttamente alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto.

In costanza di parità di servizio, la Regione garantisce alle imprese, enti ed esercizi di trasporto, nella fase dell'anticipazione e a titolo di acconto, l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le imprese, gli enti e gli esercizi ammessi ai benefici della presente legge devono presentare all'Assessorato regionale competente per i Trasporti una dichiarazione debitamente firmata con un prospetto riepilogativo delle percorrenze distinte per linee autorizzate e realmente effettuate nell'anno precedente.

Art. 6.

L'Assessorato regionale competente per i Trasporti compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Ogni impresa, azienda, ente o servizio di trasporto beneficiario degli interventi regionali deve inviare all'Assessorato regionale competente per i Trasporti entro il 30 giugno di ogni anno:

a) i propri consuntivi economici relativi ai servizi oggetto della presente legge e relativi stati di previsione redatti sulla base di appositi schemi approvati dalla Giunta regionale;

b) una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della presente legge;

c) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che abbiano prestato la loro opera nell'impresa, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;

d) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;

e) i bilanci e tutte le informazioni economiche e di esercizio che l'Assessorato Industria Commercio Artigianato e Trasporti riterrà di richiedere.

Art. 7.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi e liquidati a favore delle imprese, degli enti ed esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, a condizione che gli interessati:

a) abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed abbiano effettuato regolarmente la gestione;

b) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico;

c) abbiano osservato la legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.

La Regione potrà comunque concedere e liquidare i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio ed e ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

In particolare l'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il " Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ", ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

La Regione può trattenere e versare direttamente all'INPS le somme dovute al titolo di cui al comma precedente, salvo eventuali successivi conguagli.

Art. 8.

La domanda per ottenere l'ammissione ai contributi deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Assessorato regionale competente per i Trasporti entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento oppure, se trattasi di servizi di linea di nuova istituzione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di autorizzazione e di concessione del nuovo servizio.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco dei servizi per i quali è richiesto il contributo;

b) dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalle leggi statali e regionali vigenti;

c) prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate dei servizi concessi;

d) dichiarazione relativa all'ammontare dei ricavi del traffico dei servizi di cui sopra realizzati nei primi otto mesi dell'anno precedente a quello a cui il contributo si riferisce;

e) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che prestino la loro opera nell'impresa, per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera d);

f) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera d);

g) dichiarazione attestante la misura dei contributi percepiti dallo Stato o da altri enti ovvero dichiarazione di non averli percepiti;

h) dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio (sgravi fiscali, sgravi contributi, ecc.);

i) dichiarazione di avvenuta presentazione delle richieste di cui al successivo articolo 9;

l) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 9.

I contributi d'esercizio previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi allo stesso titolo dallo Stato o da Enti Pubblici.

Il loro importo deve essere dall'impresa interessata versato alla Regione Valle d'Aosta fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.

La richiesta di tali contributi, sussidi o rimborsi, quando siano previsti per legge o per regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate. L'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all'articolo 8.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE PER IL 1982

Art. 10.

Con riferimento a quanto previsto, in via specifica, dall'articolo 47 (interventi finanziari) dell'apposita legge regionale che disciplina il trasporto collettivo delle persone e delle cose in Valle d'Aosta, i contributi relativi al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, istituito dal Titolo II della Legge 10 aprile 1981, n. 151 a partire dall'esercizio finanziario 1982, costituiscono uno dei modi di intervento regionale per l'esercizio dei trasporti pubblici disposti dall'articolo 1 della presente legge.

L'assegnazione dei contributi alle imprese, enti o esercizi di trasporto, che siano soggetti alla disciplina dell'apposita legge regionale di cui al comma precedente e che svolgono servizi regolari di linea ritenuti dalla Giunta regionale, per la loro natura specifica, ammissibili ai benefici del titolo II della Legge 10 aprile 1981, n. 151, avviene secondo le disposizioni del Titolo I della presente legge.

Art. 11.

Solo per l'esercizio 1982, i costi economici standardizzati, i coefficienti di adattamento degli stessi e i ricavi presunti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono determinati in conformità agli allegati n. 1-2-3-4-5-6 alla presente legge, che formano parte integrante della legge stessa.

Le tariffe, di cui alla lettera c), dell'articolo 4 della presente legge, solo per l'esercizio 1982, sono considerate quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve ulteriori variazioni autorizzate.

Per effetto dell'articolo 11, terzo comma, dell'apposita legge regionale che detta norme sulla " Disciplina dei sevizi di trasporto collettivo di persone e di cose ", l'aliquota dei ricavi a copertura dei costi per il 1982, di cui all'articolo 6, lettera b) della legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'intera Valle d'Aosta è quella indicata, per la classe di abitanti da n. 100.001 a n. 300.000, prima zona ambientale, dal decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, nella percentuale del 25 percento.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, calcolati e determinati, sulla base del sistema di cui ai precedenti commi, restano a carico delle singole aziende e dei singoli enti ed esercizi di trasporto.

In fase transitoria e solo per l'esercizio 1982, l'ammontare dei contributi da erogare, sulla base dei valori e dei parametri di cui all'allegato n. 1 alla presente legge, che forma parte integrante della legge stessa, è determinato dalla Giunta regionale.

Art. 12.

Per il 1982, nell'attesa dell'approvazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale, anticipazioni sui contributi di cui all'articolo precedente possono essere erogate, con deliberazione della Giunta regionale, alle aziende di trasporto, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 e sulla base della relativa, conforme documentazione.

Sempre per il 1982, per gli esercizi di trasporto degli enti pubblici, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ancorché gli esercizi relativi non siano configurati con società per azioni a totale partecipazione pubblica.

I contributi già disposti per l'anno 1982 in applicazione delle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 sono considerati anticipazioni dei contributi determinati ai sensi della presente legge per l'anno 1982.

Art. 13.

I contributi relativi al 1982 sono concessi ed erogati in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge - che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie della apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo delle persone e delle cose".

Sempre in via preventiva sono concessi ed erogati, sulla base delle percorrenze autorizzate, alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - di nuova istituzione - che prima della fine del 1982 abbiano ottenuto le relative autorizzazioni e concessioni dei servizi di linea.

Il successivo conguaglio, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, avverrà in base alle percorrenze autorizzate e realmente effettuate a tutto il 31 dicembre 1982. Esse dovranno essere denunciate, entro il 31 gennaio 1983, nella forma prevista dal comma 6° dell'articolo 5 della presente legge, integrata da una dichiarazione attestante le somme ricevute in acconto per il 1982 sia in base alle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46; sia in base alle leggi 10 aprile 1981, n. 151 e 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge con modificazioni, del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).

Art. 14.

In deroga al termine prescritto dal primo comma dell'articolo 8 della presente legge, la domanda di contributo per l'anno 1982, in relazione al Fondo di cui all'articolo 10, deve essere inoltrato all'Assessorato regionale competente per i Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la documentazione a corredo, ivi prevista.

Resta ferma la data del 10 ottobre 1982, prescritta dal primo comma dell'articolo 8 della presente legge, per la domanda di contributo per il 1983.

In deroga al termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, la documentazione ivi richiesta, ai fini della determinazione dei costi standardizzati per l'esercizio 1983, dovrà essere trasmessa - solo per questo primo anno - entro il 10 settembre 1982.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art. 15.

Dal beneficio del contributo di esercizio vengono esclusi le imprese, gli enti ed esercizi di trasporto i cui titolari o legittimi rappresentanti o direttori responsabili:

a) non abbiano prodotto integralmente la prescritta documentazione entro i termini indicati;

b) abbiano reso false dichiarazioni relative alle percorrenze effettuate, ai ricavi, alle spese sostenute, al personale impiegato, all'esercizio in genere delle linee concesse;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni alla regolarità di esercizio.

Le somme residue, relative ai contributi di esercizio non concesse a qualsiasi titolo alle imprese inadempienti, saranno ripartite a favore delle altre aziende nei limiti del disavanzo accertato.

La esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 16.

Prima di ogni assegnazione od erogazione di contributi, la Regione deve effettuare gli accertamenti opportuni mediante visite, ispezioni e controlli.

Valgono a tale scopo le disposizioni sulla vigilanza e sul controllo di cui all'apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose".

Gli accertamenti possono essere effettuati anche successivamente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi. Le somme ottenute indebitamente o mediante documentazioni rivelatasi, dopo gli accertamenti, non pertinenti o inesatte o false sono restituite dalle imprese, anche se relative a contributi di esercizi trascorsi. In tale caso, la Giunta regionale con propria deliberazione può effettuare direttamente il recupero con conguagli sulle somme di cui le stesse imprese siano creditrici.

Art. 17.

Ogni grave violazione alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, al sistema tariffario, all'inosservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati ad uso diverso dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta una decurtazione del contributo di esercizio di L. 500.000.

In caso di ulteriore recidiva la decurtazione è elevata a L. 1.000.000.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi vengono irrogate dalla Giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio, senza pregiudizio dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 15 e delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 19.

Art. 18.

Avverso le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli artt. 15. 16, e 17, l'impresa, l'ente od esercizio destinatari dell'esclusione, dei recuperi e delle decurtazioni possono produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Il silenzio serbato dalla Giunta regionale per i quarantacinque giorni successivi equivale a rigetto dell'opposizione.

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono comunque soggette alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni, così come per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, si applicano le apposite norme della legge regionale sulla " Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ".

Art. 20.

A modificazione dell'ottavo comma dell'articolo 47 (interventi finanziari) della apposita legge regionale sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ", la concessione dei contributi definitivi e il conguaglio con le anticipazioni avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni della presente legge (che si richiama agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151) e dell'articolo 27- bis della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 786 recante disposizioni in materia di finanza locale).

Art. 21.

Per l'applicazione della presente legge, in conformità di quanto disposto dalle legge 10 aprile 1981, n. 151, l'Assessorato regionale competente per i trasporti provvede ad effettuare e redigere studi e ricerche, a compiere analisi comparate, a rilevare dati e assumere documentazioni, nonché a promuovere e realizzare tutte le iniziative opportune al fine:

1) della formazione e dell'adozione del Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale dei Servizi;

2) della corretta determinazione annuale dei costi economici standardizzati, dei ricavi del traffico, delle tariffe e del rapporto "ricavi - costi";

3) dell'assunzione di provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale;

4) dell'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Art. 22.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, finanziate con le assegnazioni spettanti alla Regione sulle ripartizioni del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche o private, previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritte nei bilanci regionali con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 58.

Per l'anno 1982, le assegnazioni di cui al comma precedente ammontano a Lire 6.061.000.000, secondo la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti stabilita con Decreto interministeriale n. 176 del 13 gennaio 1982.

Art. 23.

Le somme che la Regione stanzia annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per l'applicazione della presente legge non possono essere comunque inferiori a quanto le sarà stato attribuito ogni anno dallo Stato attraverso il Fondo di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose" e sostituiscono quelle della precedente legislazione regionale sulla concessione di contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati - (Omissis).

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(*) Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 della L.R. 2 agosto 1994, n. 38:

"Le disposizioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 (Esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi) che si riferiscono ai servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus sono abrogate. Rimangono in vigore le disposizioni per quanto riguarda gli altri modi o categorie di trasporto pubblico."