Legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 30 09 1982 n. 12

Esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Allo scopo di conseguire e mantenere l’equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio, a partire dal 1° gennaio 1982, alle imprese, enti od esercizi di trasporto pubblico per i servizi disciplinati dalla legge regionale sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", sulla base di piani poliennali o programmi annuali di intervento per l’esercizio e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della predetta legge regionale.

Art. 2

I piani poliennali di intervento per l’esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nel Piano di Bacino di Traffico di cui all’apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose".

I programmi annuali di intervento per l’esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nei programmi annuali dei Servizi di Trasporto, di cui all’articolo 13 della legge regionale predetta, in attuazione del Piano di Bacino di Traffico.

Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione.

Art. 3

I contributi di esercizio sono assegnati ed erogati dalla Giunta regionale sulla base dei principi e delle procedure stabiliti con la presente legge.

Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa definitivamente il sistema di concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori e dei contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore di cui alle LR 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46.

Art. 4

La Regione, mediante propria legge, sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato dei Trasporti Collettivi, determina, entro il 30 novembre di ogni anno, i contributi di esercizio da erogare calcolando, per ciascun modo o categoria di trasporto, di cui all’articolo 11 della apposita legge regionale sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose":

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione.

b) mediante analisi comparate, i coefficienti di adattamento del costo standardizzato alla qualità del servizio offerto e alle condizioni ambientali in cui esso viene svolto.

c) i ricavi del traffico presunti derivanti dall’applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per i Trasporti, sentito il parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi e delle Comunità Montane e dei Comuni interessati, in attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di Bacino di Traffico e nel Programma annuale, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del Trasporto collettivo di persone e di cose".

Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente col decreto del Ministro dei Trasporti previsto dall’articolo 6, lettera b, della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l’adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi - costi" da definirsi nell’ambito del Programma annuale di cui all’articolo 13 della legge regionale, sopra richiamata, sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l’attuazione dei programmi aziendali.

d) L’ammontare dei contributi da erogare alle imprese, enti o esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra i costi, di cui alle precedenti lettere a) e b), e i ricavi, di cui alla precedente lettera c).

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.

Il Piano di Bacino di Traffico determina, in riferimento alla precedente lettera a), anche un costo economico "ottimale", quale punto di arrivo ed obiettivo di programmazione pluriennale, ai fini, tra l’altro, dell’incremento annuale del rapporto " ricavi - costi " richiesto dalla apposita disposizione contenuta sotto la precedente lettera c).

Per le modificazioni del sistema tariffario di cui alla precedente lettera c), si tiene conto della rilevazione dei costi effettuata ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati.

Art. 5

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per i Trasporti, approva annualmente la ripartizione dei contributi di esercizio, determinati sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, alle imprese, enti ed esercizi di cui all’articolo 1 della presente legge.

La ripartizione e la conseguente erogazione avvengono in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell’anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Vengono considerate, altresì la percorrenza dei trasferimenti a vuoto tra capilinea e rimesse, previste e autorizzate nei documenti di concessione, e la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempreché il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti. La denuncia delle corse bis deve essere controfirmata dal direttore responsabile dell’esercizio. Viene sottratta la percorrenza relativa ai giorni di sospensione.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, così come determinati dalla Giunta regionale, sulla base del sistema di calcolo e di determinazione di cui al precedente articolo 4 restano a carico delle singole aziende di trasporto private e dei singoli Enti od Esercizi di trasporto pubblici, senza la possibilità di ulteriore copertura e rimborso da parte dello Stato o della Regione.

I contributi vengono erogati, anche mediante anticipi, con cadenza non superiore al trimestre, da parte della Giunta regionale, direttamente alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto.

In costanza di parità di servizio, la Regione garantisce alle imprese, enti ed esercizi di trasporto, nella fase dell’anticipazione e a titolo di acconto, l’ammontare dei contributi erogati nell’anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le imprese, gli enti e gli esercizi ammessi ai benefici della presente legge devono presentare all’Assessorato regionale competente per i Trasporti una dichiarazione debitamente firmata con un prospetto riepilogativo delle percorrenze distinte per linee autorizzate e realmente effettuate nell’anno precedente.

Art. 6

L’Assessorato regionale competente per i Trasporti compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Ogni impresa, azienda, ente o servizio di trasporto beneficiario degli interventi regionali deve inviare all’Assessorato regionale competente per i Trasporti entro il 30 giugno di ogni anno:

a) i propri consuntivi economici relativi ai servizi oggetto della presente legge e relativi stati di previsione redatti sulla base di appositi schemi approvati dalla Giunta regionale;

b) una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell’articolo 4 della presente legge;

c) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che abbiano prestato la loro opera nell’impresa, per ciascuno dei mesi dell’anno precedente;

d) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo, per ciascuno dei mesi dell’anno precedente;

e) i bilanci e tutte le informazioni economiche e di esercizio che l’Assessorato Industria Commercio Artigianato e Trasporti riterrà di richiedere.

Art. 7

I contributi di cui alla presente legge sono concessi e liquidati a favore delle imprese, degli enti ed esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, a condizione che gli interessati:

a) abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed abbiano effettuato regolarmente la gestione

b) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico;

c) abbiano osservato la legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.

La Regione potrà comunque concedere e liquidare i contributi solo dopo che l’impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio e ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

In particolare l’erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo contributivo verso il " Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ", ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 88.

La Regione può trattenere e versare direttamente all’INPS le somme dovute al titolo di cui al comma precedente, salvo eventuali successivi conguagli.

Art. 8

La domanda per ottenere l’ammissione ai contributi deve essere presentata, a pena di decadenza, all’Assessorato regionale competente per i Trasporti entro il 10 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento oppure, se trattasi di servizi di linea di nuova istituzione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di autorizzazione e di concessione del nuovo servizio.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco dei servizi per i quali è richiesto il contributo;

b) dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalle leggi statali e regionali vigenti;

c) prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate dei servizi concessi;

d) dichiarazione relativa all’ammontare dei ricavi del traffico dei servizi di cui sopra realizzati nei primi otto mesi dell’anno precedente a quello a cui il contributo si riferisce;

e) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che prestino la loro opera nell’impresa, per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera d);

f) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera d);

g) dichiarazione attestante la misura dei contributi percepiti dallo Stato o da altri enti ovvero dichiarazione di non averli percepiti;

h) dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio (sgravi fiscali, sgravi contributi, ecc.);

i) dichiarazione di avvenuta presentazione delle richieste di cui al successivo articolo 9;

l) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 9

I contributi d’esercizio previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi allo stesso titolo dallo Stato o da Enti Pubblici.

Il loro importo deve essere dall’impresa interessata versato alla Regione Valle d’Aosta fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.

La richiesta di tali contributi, sussidi o rimborsi, quando siano previsti per legge o per regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate. L’avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comporta in sede di presentazione della documentazione di cui all’articolo 8.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE PER IL 1982

Art. 10

Con riferimento a quanto previsto, in via specifica, dall’articolo 47 (interventi finanziari) dell’apposita legge regionale che disciplina il trasporto collettivo delle persone e delle cose in Valle d’Aosta, i contributi relativi al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, istituito dal Titolo II della Legge 10 aprile 1981, n. 151 a partire dall’esercizio finanziario 1982, costituiscono uno dei modi di intervento regionale per l’esercizio dei trasporti pubblici disposti dall’articolo 1 della presente legge.

L’assegnazione dei contributi alle imprese, enti o esercizi di trasporto, che siano soggetti alla disciplina dell’apposita legge regionale di cui al comma precedente e che svolgono servizi regolari di linea ritenuti dalla Giunta regionale, per la loro natura specifica, ammissibili ai benefici del titolo II della Legge 10 aprile 1981, n. 151, avviene secondo le disposizioni del Titolo I della presente legge.

Art. 11

Solo per l’esercizio 1982, i costi economici standardizzati, i coefficienti di adattamento degli stessi e i ricavi presunti, di cui all’articolo 4 della presente legge, sono determinati in conformità agli allegati n. 1- 2- 3- 45- 6 alla presente legge, che formano parte integrante della legge stessa.

Le tariffe, di cui alla lettera c), dell’articolo 4 della presente legge, solo per l’esercizio 1982, sono considerate quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve ulteriori variazioni autorizzate.

Per effetto dell’articolo 11, terzo comma, dell’apposita legge regionale che detta norme sulla " Disciplina dei sevizi di trasporto collettivo di persone e di cose ", l’aliquota dei ricavi a copertura dei costi per il 1982, di cui all’articolo 6, lettera b) della legge 10 aprile 1981, n. 151, per l’intera Valle d’Aosta è quella indicata, per la classe di abitanti da n. 100.001 a n. 300.000, prima zona ambientale, dal decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, nella percentuale del 25 percento.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, calcolati e determinati, sulla base del sistema di cui ai precedenti commi, restano a carico delle singole aziende e dei singoli enti ed esercizi di trasporto.

In fase transitoria e solo per l’esercizio 1982, l’ammontare dei contributi da erogare, sulla base dei valori e dei parametri di cui all’allegato n. 1 alla presente legge, che forma parte integrante della legge stessa, è determinato dalla Giunta regionale.

Art. 12

Per il 1982, nell’attesa dell’approvazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale, anticipazioni sui contributi di cui all’articolo precedente possono essere erogate, con deliberazione della Giunta regionale, alle aziende di trasporto, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 e sulla base della relativa, conforme documentazione.

Sempre per il 1982, per gli esercizi di trasporto degli enti pubblici, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ancorché gli esercizi relativi non siano configurati con società per azioni a totale partecipazione pubblica.

I contributi già disposti per l’anno 1982 in applicazione delle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 sono considerati anticipazioni dei contributi determinati ai sensi della presente legge per l’anno 1982.

Art. 13

I contributi relativi al 1982 sono concessi ed erogati in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge - che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie della apposita legge regionale che detta norme sulla " Disciplina del trasporto collettivo delle persone e delle cose ".

Sempre in via preventiva sono concessi ed erogati, sulla base delle percorrenze autorizzate, alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - di nuova istituzione - che prima della fine del 1982 abbiano ottenuto le relative autorizzazioni e concessioni dei servizi di linea.

Il successivo conguaglio, di cui al secondo comma dell’articolo 5 della presente legge, avverrà in base alle percorrenze autorizzate e realmente effettuate a tutto il 31 dicembre 1982. Esse dovranno essere denunciate, entro il 31 gennaio 1983, nella forma prevista dal 6° comma dell’articolo 5 della presente legge, integrata da una dichiarazione attestante le somme ricevute in acconto per il 1982 sia in base alle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46; sia in base alle leggi 10 aprile 1981, n. 151 e 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).

Art. 14

In deroga al termine prescritto dal primo comma dell’articolo 8 della presente legge, la domanda di contributo per l’anno 1982, in relazione al Fondo di cui all’articolo 10, deve essere inoltrato all’Assessorato regionale competente per i Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la documentazione a corredo, ivi prevista.

Resta ferma la data del 10 ottobre 1982, prescritta dal primo comma dell’articolo 8 della presente legge, per la domanda di contributo per il 1983.

In deroga al termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 6 della presente legge, la documentazione ivi richiesta, ai fini della determinazione dei costi standardizzati per l’esercizio 1983, dovrà essere trasmessa - solo per questo primo anno - entro il 10 settembre 1982.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art. 15

Dal beneficio del contributo di esercizio vengono esclusi le imprese, gli enti ed esercizi di trasporto i cui titolari o legittimi rappresentanti o direttori responsabili:

a) non abbiano prodotto integralmente la prescritta documentazione entro i termini indicati;

b) abbiano reso false dichiarazioni relative alle percorrenze effettuate, ai ricavi, alle spese sostenute, al personale impiegato, all’esercizio in genere delle linee concesse;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni alla regolarità di esercizio.

Le somme residue, relative ai contributi di esercizio non concesse a qualsiasi titolo alle imprese inadempienti, saranno ripartite a favore delle altre aziende nei limiti del disavanzo accertato.

La esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 16

Prima di ogni assegnazione od erogazione di contributi, la Regione deve effettuare gli accertamenti opportuni mediante visite, ispezioni e controlli.

Valgono a tale scopo le disposizioni sulla vigilanza e sul controllo di cui all’apposita legge regionale che detta norme sulla " Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ".

Gli accertamenti possono essere effettuati anche successivamente all’assegnazione e all’erogazione dei contributi. Le somme ottenute indebitamente o mediante documentazioni rivelatasi, dopo gli accertamenti, non pertinenti o inesatte o false sono restituite dalla imprese, anche se relative a contributi di esercizi trascorsi. In tale caso, la Giunta regionale con propria deliberazione può effettuare direttamente il recupero con conguagli sulle somme di cui le stesse imprese siano creditrici.

Art. 17

Ogni grave violazione alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, al sistema tariffario, all’inosservanza delle prescrizioni di esercizio, all’impiego di autobus sovvenzionati ad uso diverso dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta una decurtazione del contributo di esercizio di L. 500.000.

In caso di ulteriore recidiva la decurtazione è elevata a L. 1.000.000.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi vengono irrogate dalla Giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio, senza pregiudizio dei provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 15 e delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 19.

Art. 18

Avverso le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli artt. 15. 16, e 17, l’impresa, l’ente od esercizio destinatari dell’esclusione, dei recuperi e delle decurtazioni possono produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Il silenzio serbato dalla Giunta regionale per i quarantacinque giorni successivi equivale a rigetto dell’opposizione.

Art. 19

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono comunque soggette alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l’accertamento e la irrogazione delle sanzioni, così come per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, si applicano le apposite norme della legge regionale sulla " Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ".

Art. 20

A modificazione dell’ottavo comma dell’articolo 47 (interventi finanziari) della apposita legge regionale sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ", la concessione dei contributi definitivi e il conguaglio con le anticipazioni avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni della presente legge (che si richiama agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151) e dell’articolo 27- bis della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 786 recante disposizioni in materia di finanza locale).

Art. 21

Per l’applicazione della presente legge, in conformità di quanto disposto dalle legge 10 aprile 1981, n. 151, l’Assessorato regionale competente per i trasporti provvede ad effettuare e redigere studi e ricerche, a compiere analisi comparate, a rilevare dati e assumere documentazioni, nonché a promuovere e realizzare tutte le iniziative opportune al fine:

1) della formazione e dell’adozione del Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale dei Servizi;

2) della corretta determinazione annuale dei costi economici standardizzati, dei ricavi del traffico, delle tariffe e del rapporto " ricavi - costi ";

3) dell’assunzione di provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale;

4) dell’adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Art. 22

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, finanziate con le assegnazioni spettanti alla Regione sulle ripartizioni del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche o private, previsto dall’articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritte nei bilanci regionali con le modalità previste dall’articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 58.

Per l’anno 1982, le assegnazioni di cui al comma precedente ammontano a Lire 6.061.000.000, secondo la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti stabilita con Decreto interministeriale n. 176 del 13 gennaio 1982.

Art. 23

Le somme che la Regione stanzia annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per l’applicazione della presente legge non possono essere comunque inferiori a quanto le sarà stato attribuito ogni anno dallo Stato attraverso il Fondo di cui all’articolo precedente.

Art. 24

Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose " e sostituiscono quelle della precedente legislazione regionale sulla concessione di contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico.

Art. 25

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato n. 1

CALCOLO DEI VALORI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO ECONOMICO STANDARDIZZATO E DEI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO PER L’ANNO 1982

A - CATEGORIE E MODI DI TRASPORTO

Le categorie e modi di trasporto, di cui all’articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e all’articolo 4 della presente legge, assunti per il 1982 ai fini della determinazione dei contributi di esercizio sono, in riferimento all’articolo 11 della legge regionale sulla " Disciplina del Trasporto collettivo di persone e di cose ", i seguenti:

Modi di trasporto: - automobilistici, Categorie di trasporto: servizi di linea viaggiatori

Modi di trasporto: - ad impianti fissi, Categorie di trasporto: a fune.

B - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI

ESERCIZIO

La determinazione per il 1982 dei contributi di esercizio per i servizi automobilistici e per i servizi ad impianti a fune avviene calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, sulla base di quanto segue:

a1 - percorrenza media annua per mezzo

a2 - percorrenza media annua per addetto

a3 - costi di esercizio derivanti dallo svolgimento dei servizi e relativi costi di trazione, alle manutenzioni e riparazioni, assicurazioni e spese generali, ammortamento veicoli, impianti e fabbricati, agli oneri finanziari e agli altri costi del mezzo

a4 - costo del personale.

b) i coefficienti di adattamento del costo standardizzato alla qualità del servizio offerto e alle condizioni ambientali n cui esso viene svolto, e quindi tenendo conto dei seguenti correttivi:

b1 - del servizio di città, di pianura e di montagna

b2 - delle dimensioni dell’azienda o dell’esercizio

b3 - del tipo di mezzo ritenuto idoneo per il servizio

b4 - degli scostamenti, rispetto all’azienda di riferimento, per l’anzianità media, per le prestazioni straordinarie e festive e per le indennità di trasferta del personale.

c) i ricavi del traffico presunti derivanti dall’applicazione delle tariffe, autorizzate dalla Regione, attualmente in vigore.

I ricavi devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura del 25 percento.

d) l’ammontare dei contributi da erogare alle imprese di trasporto per coprire la differenza tra i costi (di cui alle precedenti lettere a e b) ed i ricavi (di cui alla precedente lettera c).

1) Per i servizi automobilistici

Per il calcolo del costo economico standardizzato 1982, viene innanzitutto determinato nelle sue componenti il costo 1981 e poi inflazionato al 1982, in relazione alle variazioni di prezzo previste per le varie componenti.

Per semplicità di elaborazione, si determina il costo " istantaneo " al 1° luglio 1981. Si fa riferimento agli autobus extraurbani di grande capienza tipo FIAT 370.12.25 per esercizio in linee di pianura.

Successivamente si apportano i correttivi per gli autobus di dimensioni medie e piccole per l’esercizio di montagna.

I valori relativi ai consumi vengono così assunti per il 1982, secondo i procedimenti elaborati dall’Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti - Servizio Trasporti:

Carburante

Costo chilometrico assunto: L./ lt. 406 (gasolio) x lt. / km 0,360 (consumo medio) = L./ km 146.

Lubrificanti

Vengono rilevati i seguenti consumi:

- motore: gr / km 3,8

- cambio: gr / km 0,4

- ponte: gr / km 0,5

- servosterzo: gr / km 0,1

I prezzi di listino, IVA compresa, per fusto da kg 180, sono:

- motore: OLIO 15 W/ 40: L./ kg 2.550

- cambio: ZC 90: L./ kg 3.500

- ponte: W 140: L./ kg 3.500

- servosterzo: GI/ M: L./ kg 3.949

il costo corrispondente risulta:

L./ km (3,8 x 2.550 + 0,4 x 3.500 + 0,5 x 3.500 + 0,1 x 3.949) = L./ km 13,3.

Pneumatici

Si considera la copertura MICHELIN sez. 12.00 - 20 X ZA PR 18.

Prezzi:

- copertura: L. 607.200

- camera d’aria: L. 38.640

- ricopertura REMI X: L. 188.600.

Rendimento chilometrico: km 60.000 (anelli nuovi) e km 40.000 (anelli ricoperti). Coefficienti di recupero K = 70 percento.

Costo chilometrico:

L. (607.200 + 38.640) x 6 + 188.600 x 6 x 0,7 diviso km 60.000 + (0,7 x 40.000) uguale a L./ km 53,04 = 53.

Manutenzione e riparazione

Costo materiali e ricambi (ciclo di chilometri 400.000): L./ km 43,75.

Costo del lavoro: L./ km 31.

Il costo della manutenzione ordinaria viene assunto in L./ km 44 + 31 = L./ km 75.

Per le revisioni generali, vengono assunti mediante i seguenti costi:

- revisione di motore e parti meccaniche (ogni 400.000 km): L./ milioni 15;

- la revisione intermedia di carrozzeria, intorno all’8° anno di età: L./ milioni 12;

- la grande revisione di carrozzeria, intorno al 13° anno di età: L./ milioni 20;

- seconda revisione intermedia di carrozzeria, intorno al 18° anno di età: L./ milioni 16;

- seconda grande revisione di carrozzeria, intorno al 22° anno di età: L./ milioni 24.

Valutando mediamente in km 50.000 la percorrenza annua per veicolo, si ricava la seguente successione di operazioni:

- dopo 8 anni: prima revisione meccanica L./ km 37,5; - dopo 8 anni: prima revisione intermedia L./ km 48;

- dopo 13 anni: prima grande revisione di carrozzeria L./ km 80;

- dopo 16 anni: seconda revisione meccanica L./ km 37,5; - dopo 18 anni: seconda revisione intermedia L./ km 80;

- dopo 22 anni: seconda grande revisione di carrozzeria L./km 120.

Si costituisce il diagramma del costo chilometrico riportato nell’allegato n. 3. Si tratta di un diagramma a gradini che rappresenta un’approssimazione accettabile ai fini del procedimento in oggetto di un fenomeno che in realtà è più complesso e presenta una maggiore continuità.

In base alla situazione in atto ed ai programmi d’investimento, la distribuzione del parco per età in Valle d’Aosta per il 1982 è la seguente:

- fino ad 8 anni: 70 percento;

- da 9 a 13 anni: 15 percento;

- da 14 a 22 anni: 15 percento.

Conseguentemente risulta un costo medio ponderato di L./ km 105,4.

In base a quanto rilevato in casi concreti, i correttivi da apportare al costo di trazione (carburante + lubrificanti + pneumatici + manutenzione e riparazioni) per tener conto dell’esercizio in montagna e delle dimensioni degli autobus, sono:

- linee di montagna: + 15 percento;

- dimensioni: - autobus medi: - 20 percento;

- autobus piccoli: - 50 percento.

Personale

La determinazione analitica del costo di un conducente di linea (livello 7°) con n. 3 scatti di anzianità, è riportata nell’allegato 4.

Per quanto concerne gli elementi fino al totale mensile B, vengono applicate le norme del Contratto Nazionale di Lavoro.

Viene considerato l’Accordo nazionale del 12 giugno 1981, che prevede oneri per il personale autista per un totale di L./ mese 62.110 (più oneri sociali).

Inoltre si valuta intorno al 10 percento di L./ mese 30.000 per 12 mesi l’onere dei contratti aziendali in atto.

Infine vengono calcolati gli oneri accessori relativi a straordinario, lavoro festivo, trasferte e concorsi pasto.

Complessivamente risulta un costo totale annuo per agente di L. 22.592.748.

Si tiene conto poi, degli scostamenti rispetto all’azienda di riferimento, per l’anzianità media, per le prestazioni straordinarie e festive e per le indennità di trasferta, mediante i seguenti correttivi, espressi in percentuale del suddetto costo totale annuo per agente:

- per ogni scatto di anzianità in più o in meno: più o meno 2 percento; - per ogni ora/ mese di lavoro straordinario, festivo o straordinario festivo: più o meno 0,4 percento;

- per ogni trasferta/ mese: più o meno 0,6 percento.

Tassa di circolazione e assicurazione RC e incendio

Per l’autobus FIAT 370 la tassa di circolazione è di L. 249.000, mentre l’assicurazione RC e incendio è di circa L. 800.000, per un totale annuo per autobus, quindi, di circa L. 1.049.000.

Spese generali e diverse

Da rilevazioni a campione, vengono assunti i seguenti costi annui per autobus (per categorie di imprese): - Cat. prima (meno di 26 dipendenti): L./ autobus 2.500.000;

- Cat. seconda (da 26 a 100 dipendenti): L./ autobus 5.000.000;

- Cat. terza (da 101 a 300 dipendenti): L./ autobus 7.500.000.

Ammortamento autobus

Il prezzo di listino 1981, IVA compresa, dell’autobus FIAT 370.12.25 extraurbano di linea è di L. 134.147.500.

Considerando il periodo di ammortamento in 10 anni con un tasso di interesse del 22 percento (prime rate) la rata annua di ammortamento e interesse sul capitale risulta di L. 34.193.525.

Nota:

In sede di erogazione del contributo d’esercizio, occorrerà tener conto (con analogo procedimento) e per ciascuna Azienda del rateo riferito ai contributi erogati alla Azienda stessa per l’acquisto di autobus. Ammortamento (o affitto) impianti e fabbricati

In base a rilevazioni emergono i seguenti costi annui per autobus (per categorie di imprese):

- Cat. prima (meno di 26 dipendenti): L./ autobus anno L. 300.000;

- Cat. seconda (da 26 a 100 dipendenti): L./ autobus anno: L. 700.000;

- Cat. terza (da 101 a 300 dipendenti): L./ autobus anno: L. 1.200.000.

Per passare dal costo " istantaneo " 1981 al costo medio annuo preventivo 1982 si tiene conto del limite del 16 percento che, secondo i programmi governativi, è l’obiettivo di " tetto " all’inflazione.

Tale incremento del 16 percento viene applicato a tutte le voci di costo ad eccezione del personale, per il quale, essendo scaduto, alla fine del 1981 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si assume un incremento del 18 percento, e del carburante, per il quale si assume un aumento del 30 percento.

In base a tali inflazionamenti i costi delle componenti preventivi per il 1982 sono:

a) costi di trazione: (pianura): //

a1 - carburante (L./ km) 190

a2 - lubrificanti (L./ km) 15

a3 - pneumatici (L./ km) 61

a4 - manutenzione e riparazione (L./ km) 122

Totale trazione (L./ km) 388

b) costo del personale: L./ agente anno 26.659.443. Il corrispondente costo chilometrico è riportato nell’allegato n. 5 per utilizzi da un minimo di 20.000

a un massimo di 40.000 km / agente anno.

Categoria c1 - tassa di circolazione ed assicurazione

1: 1.217, 2: 1.217, 3: 1.217

categoria c2 - spese generali 1: 2.900, 2: 5.800, 3: 8,700

categoria c3 - amm.to autobus 1: 39.665, 2: 39.665, 3: 39.665

categoria c4 - amm.to o affitto impianti e attrezz.

1: 348, 2: 812, 3: 1.392

Totale 1: 44.130, 2: 47.494, 3: 50.974

Il corrispondente costo chilometrico, considerando le imprese di seconda categoria, è riportato nell’allegato n. 5 per utilizzi da un minimo di 25.000 ad un massimo di 50.000 km / autobus anno.

I costi di cui sopra vengono tabulati in una tabella a doppia entrata (vedi allegato n. 2). Su tale tabella si leggono direttamente i costi riferiti ad aziende della seconda categoria dimensionale per esercizio di pianura con autobus grandi e con riferimento alla quantità di prestazioni accessorie sopra indicate.

Sulla medesima tabella sono riportati i correttivi (già espressi in L./ km) mediante il quale si determina il costo chilometrico per tutte le altre possibili condizioni (linea di montagna, dimensioni autobus, dimensioni aziendali, prestazioni accessorie in quantità diversa).

2) Per i servizi ad impianti fissi

Per il calcolo del costo economico standardizzato 1982 si fa riferimento ai seguenti valori:

COSTI ECONOMICI STANDARDIZZATI

L. 400 x posto offerto

Coefficiente di adattamento 1, Portata oraria fino a 200 persone

Coefficiente di adattamento 2,5, Portata oraria fino a 300 persone

Coefficiente di adattamento 4, Portata oraria fino a 400 persone

Coefficiente di adattamento 5,5 Portata oraria fino a 500 persone

RICAVI DEL TRAFFICO

L. 328 x posto offerto

Coefficiente di adattamento 1,00 Posti annui offerti fino a 400.000

Coefficiente di adattamento 0,70, Posti annui offerti fino a 500.000

Coefficiente di adattamento 0,45, Posti annui offerti fino a 600.000

Posto offerto: portata oraria x ore teoriche annue di esercizio.

Allegato n. 2

TABELLA RELATIVA AL COSTO ECONOMICO STANDARDIZZATO 1982

Categoria Aziendale seconda - Autolinee

km / autobus anno: 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000;

Costo trazione (L./ km) 388, 388, 388, 388, 388, 388; //

Costo autobus (L./ km) 1.900, 1.583, 1.357, 1.187, 1.055, 950; //

Costo trazione + autobus (L./ km) 2.288, 1.971, 1.745, 1.575, 1.443, 1.338.

Personale

Utilizzo 20.000, (L./ km) 1.333:

3.621, 3.304, 3.078, 2.908, 2.776, 2.671; //

Utilizzo 22.000, (L./ km) 1.212:

3.500, 3.183, 2.957, 2.787, 2.655, 2.550; //

Utilizzo 24.000, (L./ km) 1.111:

3.399, 3.082, 2.856, 2.686, 2.554, 2.449; //

Utilizzo 26.000, (L./ km) 1.025:

3.313, 2.996, 2.770, 2.600, 2.4468, 2.363; //

Utilizzo 28.000, (L./ km) 952:

3.240, 2.923, 2.697, 2.527, 2.395, 2.290; //

Utilizzo 30.000, (L./ km) 889:

3.177, 2.860, 2.634, 2.464, 2.332, 2.227; //

Utilizzo 32.000, (L./ km) 833:

3.121, 2.804, 2.578, 2.408, 2.276, 2.171; //

Utilizzo 34.000, (L./ km) 784:

3.702, 2.755, 2.529, 2.359, 2.227, 2.122; //

Utilizzo 36.000, (L./ km) 741:

3.029, 2.712, 2.486, 2.316, 2.184, 2.079; //

Utilizzo 38.000, (L./ km) 702:

2.990, 2.673, 2.447, 2.277, 2.145, 2.040; //

Utilizzo 40.000, (L./ km) 667:

2.955, 2.638, 2.412, 2.242, 2.110, 2.005.

Correttivi autobus L./ km

1 Linee montagna + 15 percento costo trazione:

+ 58, + 58, + 58, + 58, + 58, + 58; //

2 Dimensioni azienda:

fino a 25 dipendenti:

- 116, - 97, - 83, - 72, - 64, - 58; // oltre 100 dipendenti:

+ 120, + 100, + 86, + 75, + 67, + 60; //

3 Tipo autobus (percentuale su costo trazione): //

piccoli ( - 50 percento) - 194, - 194, - 194, - 194, - 194, - 194; // medi (- 20 percento) - 78, - 78, - 78, - 78, - 78, - 78,

NOTA: Il costo si determina come somma algebrica dei relativi valori della tabella e dei correttivi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Correttivi personale (vedi articolo 2 " Personale")

4 Anzianità + L./ km per scatto anzianità: 27, 24,

22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13; //

5 Straordinari + L./ km per ora / mese di straordinario:

5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3; //

6 Trasferta + - L./ km per trasferta al mese: 8, 7, 7,

6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4.

Allegato n. 3

Manutenzioni e riparazioni autobus

Diagramma (approssimato) del costo chilometrico

in funzione dell’età del veicolo.

Costi in L./ km di manutenzione e riparazione autobus in funzione dell’età del veicolo: //

da 0 a 18 anni L. 75; //

da 8 a 13 anni L. 160,5; //

da 13 a 22 anni L. 192,5; //

oltre 22 anni L. 235,5.

Allegato n. 4

Conducente di linea (livello 7°) con 10 anni di anzianità; costi.

Costo annuo su base 1/ 7/ 1981.

- Retribuzione conglobata (comprende 2 scatti) L. 339.936

- Contingenza al 1/ 7/ 1981 L. 332.515

- Aumenti periodici di anzianità (n. 3) L. 50.990

- Competenze accessorie unificate L. 56.359

- Eccedenza paga L. 375

- Indennità di mensa L. 3.431

TOTALE A (mensile) L. 773.606

- Rateo di 13a mensilità: L. 773.606 L. 64.467

- Rateo di 14a mensilità: L. 773.606 L. 64.467

TOTALE B (mensile) L. 902.540

- Accordo nazionale 12/ 6/ 1981 L. 62.110

- Contrattazione aziendale (10 percento del Tot. A) L. 77.361

TOTALE C (mensile) L. 1.042.011

- Oneri accessori (su base regionale):

- straordinario feriale: ore/ mese 26 L. 129.064

- lavoro festivo: ore/ mese 4 L. 21.660

- straordinario festivo: ore/ mese 1 L. 5.866

- concorso pasto: n./ mese 10 L. 24.350

- trasferte: n./ mese 7 L. 68.180

TOTALE D (mensile) L. 1.291.131

- Oneri sociali aziendali:

(su conc. pasto e trasf. = 50 percento imponibile) (44 percento) L. 547. TOTALE E (mensile) L. 1.838.873

- Costo annuo (totale E x 12) L. 22.066.476

- Accantonamento indennità buonauscita:

quota dell’anno L. 526.272

TOTALE COSTO ANNUO L. 22.592.748

Correttivi del totale costo annuo

- Per ogni scatto di anzianità: più o meno 2 percento

- Per ogni ora/ mese di lavoro straordinario o festivo: più o meno 0,4 percento

- Per ogni trasferta/ mese: più o meno 0,6 percento.

Allegato n. 5

Costo chilometrico del personale

(in base a Lit. / dipendente/ anno)

(1981: Lit. 22.592.748) (1982: Lit. 26.660.000).

Costi per gli anni 1981 e 1982 in L./km in base al parametro km / dipendente/ anno: //

20.000: 1981, 1.130, 1982 1.333; //

22.000: 1981 1.027, 1982 1.212; //

24.000: 1981 941, 1982 1.111; //

26.000: 1981 869, 1982 1.025; //

28.000: 1981 807, 1982 952; //

30.000: 1981 753, 1982 889; //

32.000 1981 706, 1982 833; //

34.000: 1981 664, 1982 784; //

36.000: 1981 628, 1982 741; //

38.000 1981 595, 1982 702; //

40.000 1981 565, 1982 667.

Allegato n. 6

Costo chilometrico dell’autobus

Imprese della seconda categoria: servizi extraurbani autobus grande.

(in base a Lit. / autobus/ anno)

(1981: Lit. 40.943) (1982: Lit. 47.494).

Costi per gli anni 1981 e 1982 in L./ km in base al parametro km / autobus/ anno

25.000: 1981 1.638, 1982 1.900; //

30.000: 1981 1.365, 1982 1.583; //

35.000: 1981 1.170, 1982 1.357; //

40.000: 1981 1.024, 1982 1.187; //

45.000: 1981 910, 1982 1.055; //

50.000: 1981 819, 1982 950.