Regolamento regionale 24 agosto 1982, n. 4 - Testo storico

Regolamento regionale 24 agosto 1982, n. 4

(B.U. 11 ottobre 1982, n. 14)

Applicazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

Per poter beneficiare dei contributi annui previsti dall’art. 2 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 gli organismi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 debbono presentare domanda all’Assessorato Agricoltura e Foreste entro il 30 aprile di ogni anno.

La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’Ente con l’indicazione dell’importo complessivo di spesa. Alla domanda, da presentarsi in carta legale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per le Cooperative:

a) atto costitutivo e statuto sociale aggiornato;

b) dichiarazione di iscrizione al registro delle cooperative per la Regione Valle d’Aosta;

c) copia del bilancio con dettagliato conto profitti e perdite presentato al tribunale, entro i termini di legge, con la relazione del Collegio Sindacale.

Per le Associazioni:

a) atto costitutivo e/o statuto sociale e/o regolamento aggiornato;

b) copia originale del Bilancio o elenco dettagliato delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività firmato dal legale rappresentante o, in mancanza, da un socio amministratore e, ove previsto dallo statuto o dal regolamento, dal collegio sindacale o revisori dei conti;

c) copie autentiche delle fatture regolarmente quietanzate ed emesse a carico del richiedente, relative al periodo per cui è richiesto il rimborso e riguardanti le spese ammesse a contributo;

d) elenco dei soci conferenti con indicazione dei quantitativi di prodotto lavorato, firmato dal legale rappresentante, o in mancanza, da un socio amministratore, e, ove previsto dallo statuto o regolamento, dal Presidente del Collegio sindacale o revisori dei conti;

e) dichiarazione dello S.C.A.U. da cui risultino le giornate di occupazione annuale per ogni singolo dipendente con relativa qualifica.

Art. 2

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla l.r. 17 luglio 1981, n. 40, gli organismi di cui all’art. 2 della l.r. 24 ottobre 1973 n. 34 devono esplicare attività interessanti la produzione agricola, zootecnica o del legname dei propri soci.

Le latterie turnarie sono assimilabili, a tutti gli effetti, alle Associazioni di produttori agricoli previste dall’art. 2 della l.r. 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 3

Le spese ritenute ammissibili a contributo sono le seguenti:

trasporti, manutenzione degli stabili ed impianti, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature.

I benefici di cui trattasi non sono cumulabili con altri contributi, sussidi o concorsi corrisposti per gli stessi scopi e per lo stesso periodo in applicazione di norme comunitarie, statali, regionali e di altri enti pubblici.

Art. 4

In sede di prima applicazione del Regolamento, la data di cui al primo comma dell’art. 1 è fissata al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 5

Nel caso che non tutte le domande possano essere soddisfatte per insufficienza dei fondi disponibili, la priorità nella concessione dei contributi sarà determinata dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno tenuto conto di tutte le domande presentate aventi i requisiti richiesti e della disponibilità finanziaria, previo parere della Consulta regionale per la Cooperazione istituita dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 55.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.