Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.

(B.U. del 29 dicembre 2022, n. 68)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025

Art. 2 - Allegati al bilancio di previsione finanziario

Art. 3 - Programmazione dei lavori pubblici

Art. 4 - Allegati

Art. 5 - Variazioni di bilancio

Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025)

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2023 e di competenza per gli anni 2024 e 2025, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) anno 2023: entrate competenza 1.723.053.439,77

cassa 2.357.580.647,11

spese competenza 1.723.053.439,77

cassa 2.357.580.647,11

b) anno 2024: entrate competenza 1.570.942.629,40

spese competenza 1.570.942.629,40

c) anno 2025: entrate competenza 1.525.606.649,86

spese competenza 1.525.606.649,86

Art. 2

(Allegati al bilancio di previsione finanziario)

1. Sono approvati, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025:

a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;

b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (articolo 11, comma 3, lettera b), del d.lgs. 118/2011);

c) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (articolo 11, comma 3, lettera c), del d.lgs. 118/2011);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (articolo 11, comma 3, lettera d), del d.lgs. 118/2011);

e) prospetto concernente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133);

f) nota integrativa (articolo 11, comma 3, lettera g), del d.lgs. 118/2011).

2. E' altresì allegata, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs.118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), una volta acquisita entro il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 3

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. Sono approvati il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale, allegati alla presente legge.

Art. 4

(Allegati)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 39, comma 11, del d.lgs. 118/2011, i seguenti allegati alla presente legge:

a) elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (Allegato A);

b) elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato B).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011, a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.