Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato.

(B.U. del 20 dicembre 2022, n. 66)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso l'impiego dei fondi europei, favorisce la creazione e concorre al sostegno dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata attraverso la concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

(Destinatari)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi per la costituzione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese, industriali e artigiane, rientranti nella relativa definizione eurounitaria, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti. (1)

2. I destinatari dei contributi oggetto della presente legge devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) donne;

c) disoccupati di lunga durata ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese, oltre alle imprese di nuova costituzione, anche quelle costituite da non più di due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 3

(Contributi a fondo perduto)

1. I contributi a fondo perduto di cui alla presente legge sono concessi, una tantum, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. L'importo massimo concedibile non può comunque essere superiore a euro 80.000.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari a euro 10.000.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato. (2)

Art. 4

(Mutui a tasso agevolato.

Cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 5

(Requisiti per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, le imprese devono presentare alla struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, di seguito denominata struttura competente, un business plan, contenente la descrizione dell'attività, gli obiettivi che si intendono perseguire, l'analisi del mercato di riferimento, la strategia di marketing, l'organizzazione aziendale, la strategia di sviluppo e la proiezione economico-finanziaria.

2. Le imprese o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non in possesso di un business plan possono avvalersi, per la redazione dello stesso, del servizio di tutoraggio erogato dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e della formazione, nell'ambito delle iniziative previste dal piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego). La predetta struttura può avvalersi, per il servizio di cui al precedente periodo, del supporto di soggetti esterni all'Amministrazione regionale individuati mediante procedure a evidenza pubblica. (3)

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, sono ammissibili le spese, direttamente collegate all'iniziativa, relative all'acquisizione di beni e alla realizzazione di servizi materiali e immateriali, nei settori dell'industria e dell'artigianato.

2. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, le spese relative a:

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature;

b) immobilizzazioni immateriali, compresi i costi sostenuti per la digitalizzazione di processi portanti della gestione aziendale, per analisi di mercato e per consulenze a elevata specializzazione.

3. Sono, in ogni caso, ammissibili a contributo le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo di cui all'articolo 8.

Art. 7

(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)

1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

3. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, autorizza il mutamento di destinazione d'uso o l'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento e recupera l'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione.

4. Qualora l'impresa beneficiaria, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente. In tal caso, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 3, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. La restituzione del contributo concesso non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

Art. 8

(Concessione dei contributi)

1. L'istanza di contributo, unitamente al business plan, deve essere presentata alla struttura competente che svolge l'istruttoria delle domande anche mediante il supporto della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) o tramite soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, anche individuati mediante procedure a evidenza pubblica. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del supporto di Finaosta S.p.A., la struttura competente provvede a stipulare apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività di istruttoria e l'entità dei compensi per le attività svolte.

2. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 9

(Revoca)

1. La revoca, anche parziale, dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora l'impresa:

a) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1;

c) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;

d) trasferisca l'attività o ceda le quote sociali nei primi tre anni di attività; i contributi non sono revocati qualora l'attività o le relative quote siano cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;

e) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

3. La mancata restituzione del contributo entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 10

(Ispezioni e controlli)

1. La struttura competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.A. o tramite soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, anche individuati mediante procedure a evidenza pubblica, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché alla documentazione necessaria.

Art. 11

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi previsti della presente legge, ivi compresi l'entità degli stessi, il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini per la concessione nonché per l'espletamento dell'istruttoria, il diniego o la revoca dei contributi.

2. I contributi di cui all'articolo 3 possono essere concessi anche tramite procedimenti a bando, secondo le modalità e i termini individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conseguenza di eventi che possano manifestarsi e che richiedano specifici interventi di rilancio dell'economia regionale.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Le leggi regionali 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile), e 31 marzo 2003, n. 9 (Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile), sono abrogate.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali);

b) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 230.000, a decorrere dall'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico, sia per il triennio 2022/2024 sia per il triennio 2023/2025, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione a valere:

a) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

1) nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 10.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023;

b) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 20.000 a decorrere dall'anno 2023.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024:

a) nel Titolo 1 (Spese correnti):

1) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), per euro 10.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), per euro 20.000 a decorrere dall'anno 2023;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), per euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2024 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi per la costituzione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese, industriali e artigiane, rientranti nella relativa definizione eurounitaria, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione.".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 3 recitava:

"4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti in regime de minimis.".

(3) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 7 agosto 2023, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Le imprese non in possesso di un business plan possono avvalersi, per la redazione dello stesso, del servizio di tutoraggio erogato dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e della formazione, nell'ambito delle iniziative previste dal piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego). La predetta struttura può avvalersi, per il servizio di cui al precedente periodo, del supporto di soggetti esterni all'Amministrazione regionale individuati mediante procedure a evidenza pubblica.".