Legge regionale 29 agosto 1964, n. 19 - Testo storico
Legge regionale n. 19 del 29 08 1964
Bollettino ufficiale 31 8 1964
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio di Sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del DLCPS 23 dicembre 1946 n. 532 è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, ed è composto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti membri:
- Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;
- Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta o un suo delegato;
- Il Medico Regionale;
- Il Veterinario Regionale;
- Il Presidente del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta;
- L'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- Il Sovrintendente Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti;
- Il Dirigente del Servizio Controllo Comuni presso l'Amministrazione Regionale;
- Un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;
- Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Aosta;
- L'Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;
- L'Ufficiale Medico Militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;
- Un Medico condotto, designato dalla locale Associazione dei Medici Condotti;
- Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari designato dal rispettivo Consiglio di Ordine o Collegio Sanitario;
- I Direttori dei Reparti Medico - Micrografico e Chimico del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi;
- Un Primario Medico e un Primario Chirurgo ospedaliero, residente in Aosta;
- Un Direttore Sanitario di un Ospedale di Aosta;
- Tre Dottori in Medicina e Chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- Due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera;
- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;
- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore Regionale alla Sanità.
Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta dura in carica tre anni.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.