Legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 26

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022.

(B.U. del 15 novembre 2022, n. 60)

INDICE

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 1 - Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

Art. 2 - Disposizioni in materia di società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

Art. 3 - Disposizioni in materia di tutela e gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Art. 4 - Disposizioni in materia di attività regionali di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

Art. 5 - Disposizioni in materia di sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Art. 6 - Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

Art. 7 - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Art. 8 - Disposizioni in materia di tributi locali. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, 23 novembre 2009, n. 40, e 22 dicembre 2021, n. 37

Art. 9 - Disposizioni in materia di valutazione e indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

Art. 10 - Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Art. 11 - Disposizioni in materia di riconoscimento, diagnosi e cura della fibromialgia. Modificazioni alla legge regionale 13 ottobre 2021, n. 25

Art. 12 - Disposizioni in materia di impianti a fune. Modificazione alla legge regionale 23 giugno 2022, n. 15

CAPO II

PROROGHE DI TERMINI

Art. 13 - Proroga di termini in materia di agricoltura. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

Art. 14 - Proroghe straordinarie dei termini dei titoli abilitativi edilizi

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 1

(Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Dopo l'articolo 9bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è inserito il seguente:

"Art. 9ter

(Comunicazione dei prezzi)

1. Il titolare dell'attività ricettiva alberghiera comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'attività ricettiva alberghiera comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.

4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

5. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e in ciascuna camera o unità abitativa.".

2. Dopo il comma 5bis dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

"5ter. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall'articolo 9ter e l'omessa esposizione di tabelle e cartellini con l'indicazione dei prezzi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.".

3. Dopo il comma 5ter dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"5quater. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.".

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, le parole: "ai commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 4, 5, 5ter e 5quater".

Art. 2

(Disposizioni in materia di società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia di esercizio del controllo analogo congiunto, INVA S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da massimo cinque membri, la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), compete all'assemblea dei soci della INVA S.p.A.. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci.".

Art. 3

(Disposizioni in materia di tutela e gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 della l. 157/1992.".

Art. 4

(Disposizioni in materia di attività regionali di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 5/2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato".

Art. 5

(Disposizioni in materia di sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: "e riconosciute ai fini sportivi dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/2004 dopo le parole: "in ambito regionale" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato".

Art. 6

(Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è sostituito dal seguente:

"5. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché la loro articolazione, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente allo sportello unico competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2006, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"5bis. Le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicate entro trenta giorni dal primo giorno di chiusura allo sportello unico competente per territorio e rese note al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.".

3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2006, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5bis".

4. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2006, le parole: "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 5 e 5bis".

Art. 7

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole: "dal Consiglio regionale," sono inserite le seguenti: "con propria deliberazione,".

2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 31/2007, la parola: "adozione" è sostituita con la seguente: "approvazione".

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 31/2007, come modificato dal comma 1, si applica anche all'approvazione del primo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, come aggiornato dalla legge regionale 9 maggio 2022, n. 4 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026).

Art. 8

(Disposizioni in materia di tributi locali. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, 23 novembre 2009, n. 40, e 22 dicembre 2021, n. 37)

1. Al comma 1 dell'articolo 62sexies della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), dopo le parole: "gli enti del Terzo settore, di cui al medesimo decreto", sono inserite le seguenti: "iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:

"2bis. Dal 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui all'articolo 62sexies si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).".

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è sostituita dalla seguente:

"a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009, è inserito il seguente:

"2bis. Dal 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).".

5. Dopo il comma 1bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è inserito il seguente:

"1ter. Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, alle condizioni ivi previste, agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).".

Art. 9

(Disposizioni in materia di valutazione e indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di indennizzo è presentata, entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 4bis, alla struttura regionale competente, che adotta il provvedimento finale a seguito della valutazione del danno sulla base dei criteri stabiliti con la medesima deliberazione.".

2. Il comma 4bis dell'articolo 9 della l.r. 17/2010 è sostituito dal seguente:

"4bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i termini per la presentazione della domanda e per la conclusione del procedimento, stabilisce i criteri per la valutazione del danno, individua le condizioni, i requisiti e i presupposti per la concessione ed erogazione degli indennizzi e disciplina ogni ulteriore modalità e aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.".

Art. 10

(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Al comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, il proponente presenta la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare.".

2. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 13/2015, dopo le parole: "dei termini per l'avvio", sono inserite le seguenti: ", fissati in tre anni dal rilascio del titolo,".

3. Il comma 3 dell'articolo 61bis della l.r. 13/2015, è sostituito dal seguente:

"3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ai sensi della normativa statale e regionale vigente, ivi compresa la tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere vincolante delle autorità competenti alla gestione dei vincoli.".

Art. 11

(Disposizioni in materia di riconoscimento, diagnosi e cura della fibromialgia. Modificazioni alla legge regionale 13 ottobre 2021, n. 25)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2021, n. 25 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), dopo le parole: "per ogni associazione", sono inserite le seguenti: "operante sul territorio".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2021, dopo le parole: "associazioni di volontariato", sono inserite le seguenti: "e degli altri enti del Terzo settore".

Art. 12

(Disposizioni in materia di impianti a fune. Modificazione alla legge regionale 23 giugno 2022, n. 15)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2022, n. 15 (Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale), le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre".

CAPO II

PROROGHE DI TERMINI

Art. 13

(Proroga di termini in materia di agricoltura. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

Art. 14

(Proroghe straordinarie dei termini dei titoli abilitativi edilizi)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui agli articoli 60 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 54 della l.r. 13/2015, relativi ai permessi di costruire e alle autorizzazioni uniche rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 61 della l.r. 11/1998. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali sia stata applicata una proroga ai sensi degli articoli 60, comma 6, e 61, comma 8, della l.r. 11/1998, o ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Le proroghe dei termini delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate sono applicate ai sensi della normativa statale vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, della l.r. 11/1998, è inoltre prorogato di un anno il termine di validità dei piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica, di cui agli articoli 49 e 50 della l.r. 11/1998, in vigore al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 5 novembre 1981, n. 67 (Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri);

b) il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 17/2010.

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.