Legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 25

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 10 novembre 2022, n. 59)

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1 - Rientri da Finaosta S.p.A.

Art. 2 - Variazioni di parte entrata

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 3 - Rifinanziamento dei contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici

Art. 4 - Rifinanziamento dei contributi straordinari a sostegno degli investimenti

Art. 5 - Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico

Art. 6 - Contributi straordinari per fronteggiare la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi

Art. 7 - Autorizzazione della spesa per l'acquisizione, mediante affidamento alle società in house, di servizi di assistenza e di supporto per l'attuazione degli interventi della Regione e degli enti locali del PNRR e del PNC

Art. 8 - Contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione

Art. 9 - Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi

Art. 10 - Modificazione alla l.r. 18/2022

Art. 11 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

Art. 12 - Variazioni compensative

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024

Art. 13 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 14 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 15 - Allegati

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1

(Rientri da Finaosta S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate, limitatamente al 2022, nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A..Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 5.100.000.

Art. 2

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate, per l'anno 2022, nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali), le maggiori entrate derivanti dagli effetti finanziari del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51, previste in ulteriori euro 4.800.000 rispetto a quanto già iscritto, per la medesima annualità, dall'articolo 44 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 3

(Rifinanziamento dei contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici)

1. Le risorse destinate al finanziamento dei contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese), sono incrementate, per l'anno 2022, di euro 4.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2022, per euro 2.000.000 a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1, come meglio esplicitato nell'Allegato A, e, per euro 2.000.000, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante variazione in diminuzione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, di cui alle seguenti leggi regionali ricomprese nell'allegato 2 alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024):

a) 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008), Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), per un importo di euro 150.000;

b) 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), per un importo di euro 850.000;

c) 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) e 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programmi 03 (Interventi per gli anziani), per un importo di euro 865.000, e 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti), per un importo di euro 50.000;

d) 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)), Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti), per un importo di euro 85.000.

3. Per effetto di tali riduzioni, riepilogate nell'allegato B, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 35/2021, già rideterminato dall'articolo 74 della l.r. 18/2022, è ridotto, per l'anno 2022, di euro 2.000.000.

Art. 4

(Rifinanziamento dei contributi straordinari a sostegno degli investimenti)

1. Le risorse destinate al finanziamento dei contributi straordinari a sostegno degli investimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2022 sono incrementate, per l'anno 2022, di complessivi euro 4.000.000 a valere sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) e sono ripartite nelle seguenti Missioni e Programmi:

a) nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 1.275.000;

b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), per euro 1.475.000;

c) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), per euro 1.200.000;

d) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), per euro 50.000.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede, per euro 2.559.000, a valere sulle maggiori entrate di cui al capo I come meglio esplicitate nell'Allegato A e, per euro 1.441.000, mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato B.

Art. 5

(Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico)

1. In considerazione dello straordinario incremento dei prezzi dell'energia e dei cereali conseguente al conflitto internazionale e delle ripercussioni negative determinatesi sulla reddittività del settore zootecnico, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto, per ogni singola impresa agricola richiedente, pari a:

a) 200 euro per vacca in lattazione, intendendo come tale l'animale che ha partorito nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 luglio 2022;

b) 50 euro per capo bovino non produttivo di età superiore a 2 anni;

c) 30 euro per capo ovicaprino in lattazione, intendendo come tali gli animali che sono stati sottoposti a controlli funzionali per la verifica della produzione di latte nell'anno 2022.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle imprese agricole detentrici dei capi, sulla base della consistenza aziendale al 31 marzo 2022, a domanda, da presentare in via telematica, tramite una piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), entro il 30 novembre 2022, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei dati autodichiarati nella domanda, attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso ai contributi e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente per l'accesso alle sovvenzioni pubbliche. Il limite minimo di contributo è pari a 400 euro e quello massimo è pari a 12.000 euro.

3. La concessione del contributo è subordinata, pena la revoca e il conseguente obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione, all'assunzione, da parte dell'impresa richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e a esibire tutta la documentazione utile a comprovare la veridicità dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

4. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui al presente articolo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nella piattaforma dedicata alla presentazione delle domande ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito, aspetto, modalità e termine procedimentale per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato), della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA.102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (regime SA.103965).

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 3.031.000 a valere per euro 3.000.000 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e per euro 31.000 sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

8. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 7, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al capo I come meglio esplicitate nell'Allegato A.

Art. 6

(Contributi straordinari per fronteggiare la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi)

1. In considerazione delle eccezionali condizioni di avversità atmosferica determinate dal deficit idrico e dal perdurare della siccità verificatasi a partire dalla primavera 2022, sono concessi contributi integrativi una tantum a fondo perduto a ogni singola impresa agricola beneficiaria del premio di monticazione per l'anno 2022 di cui all'articolo 9, comma 6bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per ogni giorno di demonticazione anticipata rispetto ai cento giorni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 222 del 27 marzo 2020, attuativa della predetta misura agevolativa, di importo pari a:

a) 2 euro per capo di bestiame, monticato in un alpeggio condotto direttamente dal richiedente;

b) 2,5 euro per capo di bestiame monticato in un alpeggio condotto da terzi.

2. Il limite minimo di contributo integrativo ammissibile è pari a 200 euro. Per ogni altro requisito, aspetto, modalità e termine procedimentale relativi alla concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 222/2020, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 6 della medesima.

3. I contributi integrativi di cui al presente articolo sono concessi, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato), della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA.102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (regime SA.103965).

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 200.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato B.

5. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa relative agli aiuti di cui al presente articolo e all'articolo 5, in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Art. 7

(Autorizzazione della spesa per l'acquisizione, mediante affidamento alle società in house, di servizi di assistenza e di supporto per l'attuazione degli interventi della Regione e degli enti locali del PNRR e del PNC)

1. Al fine di assicurare l'utilizzo efficiente e tempestivo delle risorse destinate agli interventi aventi beneficio per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC) di cui la Regione, le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione o gli enti locali valdostani abbiano la diretta titolarità di attuazione, garantendo la regolarità e la correttezza delle procedure e delle spese e il rispetto delle milestone e dei target di realizzazione previsti nei predetti Piani per i singoli interventi, la Regione si avvale del supporto tecnico-operativo delle società in house Finaosta S.p.A. e INVA S.p.A., mediante affidamento diretto del relativo servizio, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le attività di assistenza tecnica alle strutture organizzative regionali, alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e agli enti locali responsabili dell'attuazione degli interventi a valere sul PNRR e sul PNC ricomprendono, in particolare, le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, anche con riferimento a studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, messa a disposizione di reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.

3. A domanda delle strutture organizzative regionali, delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e degli enti locali responsabili dell'attuazione operativa di investimenti a valere sul PNRR e sul PNC e con oneri a carico dell'amministrazione richiedente, alla società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza regionale, possono essere altresì affidati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 77/2021, con apposita convenzione sottoscritta dal soggetto attuatore richiedente, compiti di supporto tecnico-operativo al responsabile unico del procedimento per i progetti di investimento finanziati con risorse a valere sui predetti Piani. L'attività di supporto tecnico operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 77/2021.

4. All'affidamento e al coordinamento dell'esecuzione del servizio di supporto tecnico-operativo alle strutture organizzative regionali, alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e agli enti locali responsabili dell'attuazione operativa degli interventi a valere sul PNRR e sul PNC di cui al comma 1 provvede, sulla base di uno schema-tipo di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, recante anche i contenuti essenziali dei servizi ulteriori di supporto di cui al comma 3, la struttura organizzativa regionale di progetto, istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 2 novembre 2021, assicurando la costante informazione sui risultati del servizio affidato rispetto all'attuazione e all'avanzamento degli interventi regionali del PNRR alla Cabina di regia e alla Task force dei dirigenti, istituite con deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 24 maggio 2021.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stimato in complessivi euro 610.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura a valere sulle maggiori entrate di cui al capo I come meglio esplicitate nell'Allegato A.

Art. 8

(Contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione)

1. Al fine di soddisfare le domande per la concessione di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 32 (Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione), è incrementata, per l'anno 2022, di euro 600.000 a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura a valere sulle maggiori entrate di cui al capo I come meglio esplicitate nell'Allegato A.

Art. 9

(Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi)

1. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), possono essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla medesima legge, anche per erogare direttamente finanziamenti a tasso agevolato alle imprese e ai soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono ai Consorzi garanzia fidi.

2. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni relative a investimenti produttivi e infrastrutturali e a fabbisogni di capitale circolante.

3. Per ogni finanziamento, l'utilizzo dei fondi di cui alla l.r. 1/2009 è ammissibile nella misura massima dell'ottanta per cento dell'importo erogato; i Consorzi di Garanzia fidi partecipano con fondi propri in misura non inferiore al venti per cento.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'accesso alla misura di cui al presente articolo, le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità di utilizzo e di reintegro dei fondi, la quota di finanziamento a carico dei fondi per ciascuna tipologia di operazione e le condizioni applicabili ai finanziamenti concessi.

6. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 10

(Modificazione alla l.r. 18/2022)

1. L'allegato O di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 18/2022 è sostituito dall'allegato H alla presente legge.

Art. 11

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato G, per un importo complessivo di euro 165.335,13.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 154.951,98 e nei pertinenti capitoli di bilancio per euro 10.383,15, come più precisamente indicato nell'allegato G.

Art. 12

(Variazioni compensative)

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), sono autorizzate variazioni compensative di cassa e di competenza allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo per l'anno 2022 di euro 3.182.000, come meglio specificato nell'Allegato A.

2. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, per l'anno 2022 di euro 3.641.000 di competenza ed euro 3.191.216,39 di cassa come meglio specificato nell'Allegato B.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER IL TRIENNIO 2022/2024

Art. 13

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato C.

Art. 14

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato D.

Art. 15

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con maggiori entrate e le compensazioni in entrata (Allegato A);

b) Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato B);

c) Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato C);

d) Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato D);

e) Prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte entrata e parte spesa (Allegato E);

f) Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato F);

g) Elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 (Allegato G);

h) Rideterminazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali (Allegato H, che sostituisce l'allegato O della l.r. 18/2022).

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.