Legge regionale 15 luglio 1982, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 15 07 1982

Bollettino ufficiale 15 9 1982 n. 11

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento straordinario del personale già incaricato di prestazioni di lavoro in qualità di assistente. Modificazioni della pianta organica del personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 1

È istituito un ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento straordinario di personale incaricato di prestazione di assistenza ai lavori appaltati dall’Amministrazione regionale.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende 108 posti di coadiutore tecnico (quarto livello ruolo del personale tecnico).

Art. 2

Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, previo concorso riservato per titoli ed esami, il personale assunto dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con compiti di assistenza ai lavori, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno, anche se attualmente adibito a mansioni diverse, e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per l’età massima e per il titolo di studio per gli assistenti con più di quattro anni di servizio.

Art. 3

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo dell’Amministrazione regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13, 7 marzo 1973, n. 6, 15 maggio 1974, n. 14, 30 aprile 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata, alla data dell’inquadramento stesso, dal 90 percento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio contrattuale e aumenti periodici maturati, diminuito dell’importo rapportato ad un anno della differenza tra l’importo dell’indennità integrativa speciale corrisposta alla stessa data ai dipendenti regionali di ruolo e l’importo dell’indennità di contingenza corrisposta agli assistenti ed escluso l’importo della 14a mensilità.

Art. 4

La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dell’aumento periodico o classe di progressione economica di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica individuale come determinata all’articolo precedente, e del periodo espresso in mesi già maturato per lo scatto biennale successivo. Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile con futuri aumenti retributivi, a qualsiasi titolo corrisposti, fatta eccezione per gli aumenti derivanti dall’aggiornamento periodico dell’indennità integrativa speciale.

Art. 5

In sede di applicazione del precedente articolo 4, al personale in possesso del diploma di scuola media superiore con anzianità effettiva inferiore a quattro anni è attribuita la terza classe; al personale non in possesso del predetto diploma la seconda classe.

Per anzianità effettiva si intende la somma dei periodi di anzianità riconosciuta utile ai fini economici nel precedente contratto.

Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi aumenti periodici e classi di stipendio.

Art. 6

È fatto assoluto divieto di assumere personale per l’assistenza ai lavori appaltati dall’Amministrazione regionale, salvo nel caso di sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.

Gli eventuali provvedimenti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto, ferma restando la responsabilità di chi li dispone.

Art. 7

Nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati A e C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

Segreteria Generale

- Un posto di Ragioniere (quinto livello - ruolo del personale di ragioneria)

Assessorato alle Finanze

- Due posti di Segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo)

Assessorato dei Lavori Pubblici

- Due posti di Segretario (quinta livello - ruolo del personale amministrativo)

- Quaranta posti di Geometra (quinto livello - ruolo del personale tecnico).

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge i posti di nuova istituzione di cui all’articolo precedente saranno conferiti mediante concorsi interni riservati ai dipendenti di ruolo, ivi compresi quelli inquadrati nei ruoli speciali, in possesso dei prescritti titoli di studio, nonché ai dipendenti sprovvisti del titolo di studio richiesto, purché titolari da almeno un quinquennio di posti di quarto livello o con una anzianità di servizio in qualità di assistente di oltre 5 anni.

Art. 9

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in lorde Lire 850.000.000 per l’anno 1982 e in annue lorde Lire 1.970.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1983 graverà sui capitoli 20900; 20950; 21000 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Al finanziamento dell’onere di cui al comma precedente si provvede: per l’anno 1982 mediante riduzione per Lire 850.000.000 dallo stanziamento del capitolo 23310 del bilancio preventivo per l’esercizio 1982 che presenta la necessaria disponibilità e che a decorrere dal primo gennaio 1983 è soppresso; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 3.940.000.000 delle disponibilità relative al Programma 1.2. - Personale regionale, all’uopo integrato di pari importo con riduzione del programma 2.1.2.: Altri interventi, in relazione alla soppressione del capitolo 23310.

A decorrere dal 1983 l’onere necessario sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 23310 " Spese per direzione e contabilizzazione di lavori a carico della Regione "

L. 850.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 820.000.000

Cap. 20950 " Compensi al personale per lavoro straordinario " L. 22.000.000

Cap. 21000 " Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni L. 8.000.000

Totale in aumento L. 850.000.000

Art. 11

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

anno 1983 L. 1.970.000.000

anno 1984 L. 1.970.000.000

Totale in diminuzione L. 3.940.000.000

Variazione in aumento

1. Spese di funzionamento istituzionale

1.2. Personale regionale

anno 1983 L. 1.970.000.000

anno 1984 L. 1.970.000.000

Totale in aumento L. 3.940.000.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.