Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23

Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19 e altre disposizioni urgenti nel settore sanitario.

(B.U. del 2 novembre 2022, n. 57)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, a integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), reca misure remunerative rivolte al personale impiegato nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e disposizioni urgenti in materia contabile e di programmazione dell'Azienda USL.

Art. 2

(Indennità sanitaria per specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL)

1. L'indennità di cui all'articolo 14 della l.r. 8/2020 è dovuta anche agli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL che hanno prestato servizio, nell'anno 2020, nell'ambito delle attività connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. L'Azienda USL individua, con proprio atto e previa concertazione con le organizzazioni sindacali, il personale destinatario e la quantificazione di tale indennità, tenendo conto dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5.

3. Per beneficiare dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti destinatari devono sottoscrivere un impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL per un periodo minimo, decorrente dalla data di sottoscrizione, da stabilire in sede di concertazione sindacale, nel quale sia prevista una penale, non inferiore al 30 per cento di quanto complessivamente percepito per l'indennità di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto dell'impegno sottoscritto.

Art. 3

(Indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz coinvolti nell'emergenza COVID-19)

1. L'indennità COVID-19 una tantum di cui all'articolo 22 della l.r. 8/2020 è dovuta anche a tutto il personale di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale (OSS e altri profili professionali) dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz che abbia prestato servizio in presenza per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, l'assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all'aver prestato attività lavorativa.

3. Alla ripartizione dei fondi per l'indennità di cui al comma 1 provvede la sopra citata Azienda pubblica di servizi, secondo le modalità definite in apposita intesa tra questa, l'Amministrazione regionale e le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 4

(Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2023)

1. Considerata la necessità di adeguare l'assegnazione del finanziamento all'Azienda USL per l'anno 2023 ai maggiori oneri, connessi al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e ai sovracosti energetici, non previsti nell'ambito della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2022/2024 e finanziabili solo a seguito dell'approvazione della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2023/2025, il termine relativo all'anno 2022 di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è posticipato al 31 gennaio 2023.

2. Limitatamente alla programmazione relativa all'anno 2023, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 8 della l.r. 5/2000 sono adottati dall'Azienda USL entro il 28 febbraio 2023 e approvati dalla Giunta regionale con le modalità e le tempistiche di cui, rispettivamente, agli articoli 44, comma 3, e 7, comma 3, della l.r. 5/2000.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale e del piano attuativo locale di cui al comma 2, l'Azienda USL è comunque autorizzata a operare nei limiti degli stanziamenti assestati per l'anno 2023 del bilancio di previsione 2022/2024 della Regione e a porre in essere tutte le attività necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a garantire la copertura dei maggiori costi energetici.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 435.500.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nel Titolo I (Spese correnti) a valere:

a) sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) per euro 152.000 nel 2022;

b) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani) per euro 283.500 nel 2022.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024, nel Titolo 1 (Spese correnti) a valere:

a) sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), per euro 152.000 nel 2022;

b) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani) per euro 283.500 nel 2022.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.