Legge regionale 14 luglio 1982, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 14 07 1982

Bollettino ufficiale 8 9 1982 n. 10

Aumento della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni. Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d’Aosta.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di Lire 15.000.000, il cui onere graverą sul capitolo 37250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 15.000.000 si fa fronte:

- per l’esercizio 1982 mediante il prelievo di pari importo dal capitolo 50000 del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1982 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)", (settore II sviluppo economico);

- per gli esercizi 1983 - 1984 mediante utilizzo per Lire 30.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12. - Interventi promozionali per il turismo - del bilancio pluriennale della Regione 1982 -’84.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 15.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37250 " Contributi per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano " LR 11 agosto 1975, n. 39, articolo 18 L. 15.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.