Legge regionale 14 luglio 1982, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 14 07 1982

Bollettino ufficiale 8 9 1982 n. 10

Aumento della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni. Interventi a favore dello sport.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di Lire 115.000.000, il cui onere graverą sui capitoli 47500, 47550 e 47600 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 115.000.000 si fa fronte:

- per l’esercizio finanziario 1982 mediante il prelievo di pari importo dal capitolo 50000 del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1982 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)", (settore IV - Promozione sociale);

- per gli esercizi 1983 - 1984 mediante utilizzo per Lire 230.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.10. - Attivitą di promozione culturale sportiva e sociale - del bilancio pluriennale della Regione 1982 - 1984.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 115.000.000

Variazione in aumento

Cap. 47500 " Interventi per attivitą sportive "

- LR 26 agosto 1974, n. 35

- LR 4 agosto 1975, n. 33

- LR 5 luglio 1976, n. 21

- LR 3 gennaio 1977, n. 7

- LR 7 luglio 1977, n. 51

- LR 28 dicembre 1979, n. 84

L. 100.000.000

Cap. 47550 " Interventi promozionali delle attivitą fisico sportive "

- LR 26 agosto 1974, n. 35

- LR 5 luglio 1976, n. 21

- LR 15 giugno 1978, n. 19

L. 8.000.000

Cap. 47600 " Interventi a favore dell’informazione sportiva "

- LR 26 agosto 1974, n. 35

- LR 5 luglio 1976, n. 21

L. 7.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.