Legge regionale 14 luglio 1982, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 14 07 1982

Bollettino ufficiale 8 9 1982 n. 10

Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

Art. 1

(Finalità della legge)

La Regione Valle d’Aosta interviene per favorire la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive, con ciò intendendosi qualsiasi impianto idoneo a consentire la pratica di uno o più sport.

Le infrastrutture oggetto della presente legge devono altresì essere finalizzate a soddisfare anche la domanda sportiva che scaturisce dalla clientela turistica.

Art. 2

(Programma di intervento)

L’intervento regionale si attua attraverso un programma triennale a scorrimento, nel quale vengono indicate sia le opere di livello regionale la cui realizzazione è totalmente a carico del bilancio regionale, sia le opere di livello locale, da realizzarsi dalle Comunità montane e al cui finanziamento la Regione contribuisce ai sensi della presente legge.

Il programma triennale a scorrimento è approvato, su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale.

La proposta di programma è elaborata dall'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, e viene inviata, per esame, alle Comunità montane, che devono formulare eventuali osservazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione.

Il Consiglio regionale esamina e si esprime in merito al documento presentato dalla Giunta e alle osservazioni delle Comunità montane.

Eguale procedura è seguita per ogni modifica del programma.

Art. 3

(Coerenza con la normativa urbanistica e di settore)

Le infrastrutture ricreativo - sportive oggetto della presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e intercomunale, nonché le norme nazionali e regionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 4

(Opere di livello regionale)

La Regione costruisce direttamente e a proprie spese impianti ricreativo - sportivi quando essi siano qualificati come opere di livello regionale nel programma di intervento di cui all’articolo 2 della presente legge.

Art. 5

(Opere di livello locale)

I contributi regionali alle Comunità montane possono essere concessi per l’acquisizione delle aree per la realizzazione degli impianti, fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Le domande devono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate della seguente documentazione:

a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali dell’ente, corredata di copia dell’atto o degli atti deliberativi con i quali gli organismi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;

c) documentazione dimostrativa dell’onere derivante dall’applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

d) documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di Comunità.

La documentazione è esaminata dall’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

L’ammontare del contributo è determinato in base alla spesa ritenuta ammissibile dall’Assessorato.

Art. 6

(Modalità di decisione)

Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta delle opere di cui alla presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Convenzioni con istituti di credito)

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo, con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi.

Art. 8

(Norma transitoria)

In fase di prima applicazione della presente legge il documento approvato dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, in data 11 giugno 1981, e recante come oggetto " Programma triennale per la realizzazione di attrezzature turistico - sportive 1981 - 1983 " costituisce il programma triennale a scorrimento di cui al precedente articolo 2.

Art. 9

(Norma transitoria)

Limitatamente all’esercizio finanziario 1982 possono essere concessi contributi a Comunità montane, Comuni e a loro consorzi al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano già stati erogati finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 14, 11 agosto 1976, n. 33, e successive proroghe e modificazioni.

Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure stabilite dall’articolo 5 della presente legge.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi delle citate leggi 28 agosto 1971, n. 14, 11 agosto 1976, n. 33, e successive proroghe e modificazioni.

Art. 10

(Norme finanziarie)

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste e autorizzate per anni cinque a decorrere dall’esercizio 1982 in annue Lire 3.000.000.000, graveranno: per L. 2.500.000.000 sul cap. 37575 " Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

per L. 500.000.000 sull’istituendo cap. 22845 " Contributi alle Comunità montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

All’onere di cui al comma precedente si fa fronte: per l’anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 3.000.000.000 dal capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " - allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982;

per gli anni 1983 - 1984 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1982 - 1984 relative: al programma 2.2.2.12 " Interventi promozionali per il turismo " per L. 5.000.000.000; al programma 2.1.1. " Finanza locale " per Lire 1.000.000.000, all’uopo integrato di pari importo con riduzione del programma 2.2.2.12 " Interventi promozionali per il turismo ".

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 3.000.000.000

Variazioni in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.1. Finanza locale

Cap. 22845 (di nuova istituzione)

" Contributi alle Comunità montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " LR 14 luglio 1982, n. 24 L. 500.000.000

Cap. 37575 " Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " LR 14 luglio 1982, n. 24 L. 2.500.000.000

Totale in aumento L. 3.000.000.000

Art. 12

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982 - 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

2.2.2. Sviluppo Economico

  1. Interventi promozionali per il turismo
  2. anno 1983 L. 500.000.000

anno 1984 L. 500.000.000

Totale in diminuzione L. 1.000.000.000

Variazione in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.1. Finanza locale

anno 1983 L. 500.000.000

anno 1984 L. 500.000.000

Totale in aumento L. 1.000.000.000

Art. 13

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.