Legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 23 settembre 2022, n. 21

Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese.

(B.U. del 28 settembre 2022, n. 52)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), la presente legge detta disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle famiglie valdostane e alle imprese, dirette all'abbattimento dei costi aggiuntivi, derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime, e al sostegno degli investimenti aziendali.

Art. 2

(Contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici)

1. Per contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi nei settori energetici, ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità nel 2022 fino a euro 20.000, è concesso un contributo una tantum a fondo perduto, di importo variabile in base ai valori dell'ISEE e al numero di componenti il nucleo familiare richiedente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare in via telematica, tramite la piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), entro il 15 novembre 2022, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e sono cumulabili con le misure statali adottate nel corso dell'anno 2022 per contrastare gli effetti negativi che gravano sulle famiglie per effetto del rincaro dei costi energetici.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura organizzativa temporanea istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), sulla base dei dati autodichiarati nella domanda, attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente articolo.

4. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui al presente articolo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nella piattaforma dedicata alla presentazione delle domande ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito, aspetto, modalità e termini procedimentali per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 3

(Contributi straordinari a sostegno degli investimenti)

1. Per agevolare la continuità degli investimenti anche nell'anno 2022 e favorire la ripresa delle attività economiche e produttive nell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e di incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022. Possono accedere ai predetti contributi le seguenti categorie di soggetti:

a) imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;

b) imprese di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;

c) proprietari o gestori di rifugi alpini ubicati nel territorio regionale;

d) imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;

e) proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari al 35 per cento della spesa complessiva ammissibile per singola impresa richiedente, al netto degli oneri fiscali. Il limite percentuale dei contributi è pari al 45 per cento per gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico. In considerazione della particolare situazione di difficoltà determinatasi in agricoltura a seguito della siccità eccezionale verificatasi dalla primavera 2022, per i soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), la percentuale dei contributi è pari al 45 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimento per il quale il contributo è richiesto. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 5.000 e quello massimo a euro 200.000, al netto degli oneri fiscali.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare in via telematica, tramite la piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione istituita ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 5/2020, entro il 15 novembre 2022, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei dati autodichiarati nella domanda, attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso ai contributi e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente per l'accesso a sovvenzioni pubbliche, oltre che degli importi di spesa autodichiarati e comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 15 novembre 2022.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi a domanda, da presentare con le medesime modalità ivi previste, sulla base di preventivi di spesa o di computi metrici-estimativi, corredati di idonea documentazione fiscale attestante il pagamento di almeno il 20 per cento della spesa per la quale il contributo è richiesto. Il contributo è erogato, in misura comunque non superiore a quello spettante rispetto alla spesa ammessa ad agevolazione, a condizione che, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, il beneficiario dichiari l'ultimazione dell'investimento e presenti idonea documentazione fiscale attestante la tracciabilità e il relativo pagamento dell'intera spesa effettivamente sostenuta.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con mutui o altri contributi in conto capitale a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo sono revocati se i beni agevolati sono alienati o ceduti separatamente dall'azienda nei due anni successivi alla data di erogazione o nel caso in cui il beneficiario ometta o rifiuti di esibire tutta la documentazione utile a comprovare la veridicità dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso ai contributi. I contributi sono altresì revocati nel caso in cui gli alpeggi o i mayen oggetto di agevolazione ai sensi del presente articolo non siano utilizzati in tutto o in parte per la monticazione nei due anni successivi alla data di erogazione. La revoca comporta la restituzione dell'intero importo del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

7. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui al presente articolo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nella piattaforma dedicata alla presentazione delle domande ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 19/2007.

8. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito, aspetto, modalità e termini procedimentali per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, compreso il dettaglio delle spese non ammissibili e di quelle finalizzate all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico per le quali la percentuale dei contributi è pari al 45 per cento.

9. I contributi di cui al presente articolo destinati alle imprese di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I contributi destinati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (Regime SA. 103965). Salvo quanto stabilito dal comma 5, i contributi concessi ai sensi del presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.

Art. 4

(Modificazione alla l.r. 18/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, le parole: "la regolare e tempestiva" sono sostituite dalle seguenti: "il tempestivo avvio dei lavori previsti dal Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e la regolare".

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è determinato in euro 12.000.000, per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 per l'anno 2022:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 50.000;

b) nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 800.000;

c) nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 4.000.000;

d) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 3.000.000;

e) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 1.200.000;

f) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 2.950.000.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede, per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 18/2022:

a) nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1 (Spese correnti), per euro 4.000.000;

b) nella Missione 14, Programma 01, Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 8.000.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.