Legge regionale 14 luglio 1982, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 14 07 1982

Bollettino ufficiale 8 9 1982 n. 10

Modificazione di norme sullo stato giuridico del personale non docente delle scuole e istituti scolastici dipendenti dalla Regione.

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 è sostituito dal seguente:

"All’ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario, un segretario aggiunto a tre coadiutori".

Art. 2

Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81, è sostituito dal seguente:

"All’articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui non vi siano posti disponibili da mettere a concorso e nel caso di esaurimento di graduatorie utili, al conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale scolastico non docente si provvede sulla base di graduatorie regionali compilate in base a titolo e a risultati di esame consistente in una prova pratica, utilizzabili fino al termine dell’anno scolastico in corso".

Art. 3

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 8.800.000 per l’anno 1982 e in lire 17.600.000 annue per gli esercizi successivi, graveranno sul capitolo 43150 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Alla copertura dell’onere si provvede, per l’anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 8.800.000 dal capitolo 50000 della parte spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1982 " fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti ", per gli anni 1983- 1984 mediante utilizzazione per lire 35.200.000 delle risorse disponibili al bilancio pluriennale della Regione 1982- 1984 relative al programma 1.2 " Personale regionale ".

Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti - spese di funzionamento istituzionale L. 8.800.000

Variazione in aumento:

Cap. 43150 Personale non docente - stipendi, altri assegni e contributi diversi dell'Ente L. 8.800.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.