Legge regionale 28 giugno 1982, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 28 06 1982

Bollettino ufficiale 15 7 1982 n. 8

Aumento, limitatamente all’anno 1981, della spesa per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata la ulteriore spesa di L. 3.400.000.000 per l’anno 1982.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1982 graverą sul capitolo 33700 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982; a tal fine lo stanziamento del capitolo stesso č aumentato di L. 3.400.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 3.400.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento) Settore 2 - Sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento L. 3.400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 33700 Spese per la bonifica sanitaria del bestiame L. 3.400.000.000

LR 28 giugno 1962, n. 13

LR 30 agosto 1970, n. 24

LR 28 giugno 1982, n. 17

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.