Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 28 06 1982

Bollettino ufficiale 15 7 1982 n. 8

Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta.

Art. 1

(Natura giuridica)

La Regione Valle d’Aosta promuove la costituzione di una società per azioni denominata "Finanziaria regionale Valle d’Aosta - Società per azioni" siglabile in "Finaosta - SpA".

Possono essere soci della FINAOSTA la Regione Valle d’Aosta, enti pubblici territoriali e non territoriali, aziende di credito, istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico e compagnie di assicurazioni, nonché i consorzi di imprese legalmente costituiti.

Alla Regione Valle d’Aosta deve comunque essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

Lo Statuto della FINAOSTA SpA deve essere approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 2

(Oggetto sociale)

La società ha lo scopo di concorrere a promuovere lo sviluppo economico della Regione, fornendo sostegno alle imprese che svolgono nel suo territorio attività produttive di beni e servizi in armonia con le direttive socio - economiche della Regione.

Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l’ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di medie e piccole dimensioni, con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale.

Ai fini della presente legge l’attività di un’impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano ubicate la direzione tecnica e quella amministrativa e siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione.

La Società determina, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i parametri di identificazione delle piccole e medie imprese, nonché i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento.

Art. 3

(Gestioni finanziarie)

La FINAOSTA SpA opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia disponibilità, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti, nelle forme di cui al successivo articolo 5. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della Regione Valle d’Aosta, si definisce speciale.

Art. 4

(Interventi della gestione ordinaria)

Nell’ambito della gestione ordinaria la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;

b) assistenza finanziaria mediante finanziamento e/ o prestazioni di garanzie, anche fideiussorie, a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica;

c) progettazione, costruzione, acquisto, locazione e/ o locazione finanziaria di immobili nonché locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica;

d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle imprese, singole o consorziate.

Art. 5

(Interventi della gestione speciale)

Nell’ambito della gestione speciale la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) interventi previsti dal precedente articolo 4, indirizzati ad imprese di medie e piccole dimensioni, quando attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico - sociale;

b) concorso finanziario alla creazione e/ o al potenziamento di aree attrezzate per l’insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari approvati con deliberazione dell’Amministrazione regionale e di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la FINAOSTA fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

Art. 6

(Modalità di intervento)

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la FINAOSTA può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussorie, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

Per tutte le forme di intervento previste, la FINAOSTA deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

Relativamente alle partecipazioni, la FINAOSTA deve garantirsi con idonee misure l’inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell’articolo 4 non può superare la misura del 35 % del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale.

L’insieme degli interventi ordinari di cui alle lettere a), b), c) dell’articolo 4, a favore di una sola azienda, non può superare il 15 % del patrimonio netto (capitale sociale e riserve) della FINAOSTA, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Art. 7

(Recesso dalle partecipazioni)

Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell’articolo 4 è assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/ o opzione sul rilievo della partecipazione della FINAOSTA, il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell’intervento.

I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall’inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la FINAOSTA resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

Art. 8

(Capitale sociale e quota regionale)

Il capitale sociale della FINAOSTA - SpA viene inizialmente fissato in lire duemiliardi, suddiviso in duemila azioni di valore nominale unitario di lire unmilione.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all’atto della costituzione della FINAOSTA, una quota del suo capitale sociale pari a millecinquecentomilioni di lire, corrispondenti a millecinquecento azioni.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni entro un anno dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale sociale pari a ottomilacinquecentomilioni di lire, corrispondenti a ottomilacinquecento azioni.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati con apposito provvedimento legislativo regionale.

Art. 9

(Fondi speciali)

La Regione costituisce, in sede di prima applicazione della presente legge, un fondo di dotazione di diecimiliardi di lire destinato agli interventi di cui all’articolo 5.

Gli incrementi che in qualsiasi modo si potranno verificare su tale fondo verranno riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento del fondo di dotazione.

Art. 10

(Obbligazioni)

La FINAOSTA può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall’articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 11

(Rapporti con la Regione)

Il bilancio di esercizio della costituenda società finanziaria, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione dell’assemblea e dallo stesso comunicato al Consiglio regionale.

La FINAOSTA ha inoltre l’obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Valle d’Aosta.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione)

La FINAOSTA è amministrata da un consiglio composto di nove membri.

Alla Regione Valle d’Aosta spetta la nomina, ai sensi dell’articolo 2458 del Codice Civile, del presidente del consiglio di amministrazione. La nomina degli altri membri del consiglio verrà effettuata dall’assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta comunque complessivamente, e indipendentemente dall’entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere.

Il Consiglio regionale designa due componenti del consiglio di amministrazione, di cui uno proposta dalla minoranza consiliare.

La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e alla designazione dei restanti consiglieri di competenza regionale.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l’intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione della FINAOSTA coloro che abbiano liti pendenti con la medesima nonché coloro che abbiano partecipazioni nelle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla FINAOSTA La stessa incompatibilià sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il terzo grado.

Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il terzo grado, con i dipendenti o con i prestatori d’opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla FINAOSTA.

Art. 13

(Collegio sindacale)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.

Alla Regione Valle d’Aosta spetta la nomina, ai sensi dell’articolo 2458 del Codice Civile, del presidente del collegio sindacale.

La nomina degli altri membri del collegio sarà effettuata dall’assemblea su designazione, da parte della Giunta regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti.

L’assemblea degli azionisti determinerà gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

Art. 14

(Norma finanziaria)

La spesa di complessive lire ventimiliardi a carico dell’esercizio 1982, derivante dall’applicazione degli artt. 8 e 9 della presente legge, graverà per lire diecimiliardi sull’istituendo capitolo " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione ordinaria " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982, per lire diecimiliardi sull’istituendo capitolo " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale " del bilancio medesimo e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma del cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - (allegato n. 8 - Sviluppo economico) " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982.

Art. 15

(Variazione al bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l’industria

Cap. 36350 (di nuova istituzione)

Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA - SpA LR 28 giugno 1982, n. 16, articolo 4 e 8 L. 10.000.000.000

Cap. 36400 (di nuova istituzione) Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA - SpA per gli interventi della gestione speciale LR 28 giugno 1982, n. 16, articolo 5 e 9 L. 10.000.000.000

Totale L. 20.000.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 20.000.000.000

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.