Legge regionale 20 luglio 2022, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 16

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe).

(B.U. del 2 agosto 2022, n. 41)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe), dopo le parole: "in armonia con quanto stabilito" sono inserite le seguenti: "dalla normativa statale in materia di gestione del rischio valanghivo e".

2. Il comma 2bis dell'articolo 1 della l.r. 29/2010 è sostituito dal seguente:

"2bis. Il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) svolge attività di supporto per il funzionamento delle CLV e promuove la realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.".

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 29/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in deroga a quanto previsto dalla medesima legge regionale".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2010 è sostituito dal seguente:

"1. Le CLV sono organi consultivi di supporto ai Comuni e alla Regione per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di rischio sul territorio di competenza.".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) predispongono e aggiornano il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del rischio valanghivo sul territorio di competenza;";

b) alle lettere b) e c), la parola: "pericolo" è sostituita dalla seguente: "rischio";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) trasmettono, utilizzando l'apposita piattaforma informatica regionale di cui all'articolo 5, comma 6bis, i dati raccolti e i pareri espressi alle strutture regionali competenti, individuate con la deliberazione di cui al comma 3;".

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 29/2010 è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce i criteri e le modalità di concessione e di utilizzo dei finanziamenti agli enti locali e al CELVA e determina gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.".

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 29/2010, le parole: "quali, in particolare, l'ANAS S.p.A. e le Ferrovie dello Stato S.p.A." sono soppresse.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz;";

b) la lettera o) è abrogata;

c) alla lettera q), le parole: "e Gressan" sono sostituite dalle seguenti: ", Gressan, Fénis e Pollein".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per la CLV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), la cui composizione massima è di quattro guide alpine".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29/2010, la parola: "pericolo" è sostituita dalla seguente: "rischio".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 29/2010 è sostituito dal seguente:

"5. I componenti delle CLV devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA) o di altro titolo equipollente o, in subordine, di comprovata esperienza in materia di neve e valanghe. In ogni caso, il possesso del predetto titolo è obbligatorio per la maggioranza dei componenti di ogni singola CLV.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 5)

1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 29/2010 è sostituita dalla seguente: "Nomina, funzionamento e strumenti operativi delle CLV".

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2010 è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata da più Comuni, allo scioglimento di uno dei Consigli comunali dei Comuni convenzionati, gli stessi devono pronunciarsi in merito alla conferma della CLV o nominarne una nuova, nello stesso termine di cui al comma 1.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 29/2010, è aggiunto il seguente:

"6bis. Al fine di fornire uno strumento gestionale tecnico, operativo e amministrativo per le attività delle CLV, la Regione, con il supporto del CELVA, rende disponibile l'apposita piattaforma informatica regionale.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2010, la parola: "organizza" è sostituita dalla seguente: "promuove".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/2010, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla presente legge".

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Le Commissioni locali valanghe (CLV) di cui alla l.r. 29/2010, costituite e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), della l.r. 29/2010, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), provvedono a integrare la composizione della relativa CLV, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2010, come modificata dall'articolo 4, comma 1.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.