Legge regionale 1° giugno 1982, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 01 06 1982

Bollettino ufficiale 30 6 1982 n. 7

Revisione per l’anno 1981 delle aliquote di cui all’articolo 2 lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27 recante contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1981, sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 1.120 per autobus/ K. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 1.527 per autobus/ Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 6 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

L’onere di L. 689.000.000, derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 38000 della parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 38020 della parte spesa del bilancio stesso per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione, per l’anno finanziario 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 38020 Spese per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore ( LR 21 gennaio 1976, n. 13; LR 5 novembre 1976, n. 46; LR 28 dicembre 1979, n. 87; LR 29 gennaio 1980, n. 5;

LR 10 dicembre 1980, n. 53) L. 689.000.000

Variazione in aumento

Cap. 38000 Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori ( LR 6 agosto 1974, n. 27; LR 23 giugno 1975, n. 25; LR 5 novembre 1976, n. 45; LR 31 maggio 1977, n. 38; LR 15 giugno 1978, n. 20; LR 26 aprile 1979, n. 28; LR 24 aprile 1980, n. 15;

LR 9 giugno 1981, n. 31) L. 689.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.