Legge regionale 23 giugno 2022, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 2022, n. 15

Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.

(B.U. del 5 luglio 2022, n. 37)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la concessione di un contributo economico in favore dei complessi funiviari di interesse locale come definiti dall'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), aventi non più di tre impianti aerei, di seguito denominati piccole stazioni sciistiche, con un bacino di utenza prevalentemente locale, per cui il contributo pubblico non altera la concorrenza né incide sugli scambi intraeurounitari.

2. In ragione della situazione di svantaggio strutturale e dei fenomeni di spopolamento delle aree montane, la presente legge sostiene la continuità di servizio, anche nei periodi di stagione invernale caratterizzati da bassa affluenza di utenti, delle piccole stazioni sciistiche di cui al comma 1, in quanto essenziali per il mantenimento delle connesse attività economiche operanti sul territorio e per il rilancio demografico e socio-economico, in un'ottica di rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio regionale.

Art. 2

(Determinazione ed erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è diretto a sostenere i ricavi di bigliettazione nelle giornate di bassa affluenza, intendendosi per tali le giornate dal lunedì al venerdì. Restano, in ogni caso, esclusi il giorno 8 dicembre, il periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio e i periodi di Carnevale e di Pasqua, da determinare con riferimento al calendario scolastico approvato dalla Giunta regionale.

2. Per le piccole stazioni sciistiche gestite da società che svolgono la propria attività anche in località diverse da quella in cui la piccola stazione è ubicata, il contributo è finalizzato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, esclusivamente al sostegno delle piccole stazioni sciistiche.

3. La struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie concede il contributo di cui all'articolo 1, annualmente e a consuntivo, entro il 31 luglio, alle società di gestione delle piccole stazioni sciistiche che ne fanno richiesta. Il contributo è calcolato, per ogni giornata di bassa affluenza, come differenza tra il ricavo medio giornaliero di bigliettazione delle giornate di alta affluenza e il ricavo medio giornaliero di bigliettazione delle giornate di bassa affluenza. In ogni caso, il contributo è determinato in misura non superiore alla perdita di esercizio registrata dalla stazione. Nel caso di chiusura in utile d'esercizio, il contributo di cui all'articolo 1 non è riconosciuto.

4. Il contributo in favore dei Comuni che affidano in subconcessione l'esercizio di linee funiviarie, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), calcolato secondo quanto previsto dal comma 3, è determinato in misura non superiore al corrispettivo che gli stessi riconoscono al subconcessionario per la gestione della stazione sciistica.

5. Per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 1, le società di gestione degli impianti e i Comuni interessati da attività di esercizio di piccole stazioni sciistiche stipulano accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'offerta turistica delle medesime stazioni, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione consiliare competente.

6. Per la preventiva condivisione dei criteri e modalità di cui al comma 5, con propria deliberazione la Giunta regionale istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle società di gestione degli impianti e degli enti locali coinvolti, nonché da altri soggetti pubblici o privati del territorio.

7. La struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie verifica l'ammissibilità delle domande e gestisce la procedura di concessione del contributo di cui all'articolo 1, determinandone l'ammontare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. I gestori delle piccole stazioni sciistiche forniscono alla Regione i dati economici e di affluenza necessari per la determinazione del contributo.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono presentate, entro il 30 settembre 2022, alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per annui euro 2.000.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.