Legge regionale 1° giugno 1982, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 01 06 1982

Bollettino ufficiale 30 6 1982 n. 7

Revisione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d’Aosta - Modificazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30.

Art. 1

L’articolo uno della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 è abrogato e sostituito nel modo seguente:

A decorrere dal corrente anno 1982 ed in relazione all’articolo 1 lettera a) della legge 26 novembre 1981, numero 690, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della Pesca nel territorio della Regione Valle d’Aosta ai sensi delle norme approvate con legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 sono così determinate: - Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi) Tassa L. 10.000

- Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa L. 8.000

- Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri) Tassa L. 8.000

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.