Legge regionale 23 giugno 2022, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 23 giugno 2022, n. 14

Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese turistiche, nonché di personale regionale.

(B.U. del 24 giugno 2022, n. 34)

Art. 1

(Misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)

1. Per l'anno 2022, le domande presentate sulla misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), sono finanziate, se presentate da imprese turistiche, con parte delle risorse residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione e stanziati ai sensi degli articoli 9bis, comma 4, e 10bis, comma 3, della l.r. 15/2021, per complessivi euro 1.008.591,43. Per le restanti domande, l'autorizzazione di spesa a valere sulle risorse del bilancio regionale è incrementata, per l'anno 2022, di euro 202.269,75.

Art. 2

(Integrazione al contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali)

1. I contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 10bis della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), già concessi entro il 31 dicembre 2021, sono incrementati, anche in deroga al limite massimo di contribuzione ivi previsto, per l'anno 2022, per complessivi euro 6.795.792,87, di un importo proporzionato a quello del contributo precedentemente concesso, utilizzando parte delle risorse residue dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione e stanziati ai sensi degli articoli 9bis, comma 4, e 10bis, comma 3, della l.r. 15/2021.

2. I provvedimenti di concessione dell'integrazione dei contributi sono adottati dal dirigente della struttura organizzativa temporanea istituita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 15/2021, entro il termine di scadenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato con Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni. L'integrazione dei contributi è concessa sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente per la concessione del contributo di cui all'articolo 10bis e le relative somme sono erogate previa verifica d'ufficio che il beneficiario abbia mantenuto la sede legale o operativa in Valle d'Aosta e non abbia nel frattempo cessato l'attività.

Art. 3

(Contributo a favore della Fondazione San Giovanni Gualberto)

1. La Regione è autorizzata a erogare, per l'anno 2022, in occasione della celebrazione annuale della festività di San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d'Italia, e del bicentenario della fondazione del Corpo forestale, un contributo forfetario una tantum di euro 4.800 alla Fondazione San Giovanni Gualberto, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 473. Il contributo è destinato al finanziamento di borse di studio, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della medesima Fondazione.

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine del 30 giugno 2022, di cui all'articolo 9, comma 9, della l.r. 35/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022, alle condizioni già previste.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 8.011.454,05 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024:

a) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 7.804.384,30 per l'anno 2022;

b) nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 4.800 per l'anno 2022;

c) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 202.269,75 per l'anno 2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 7.243.384,30 per l'anno 2022;

b) nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 4.800 per l'anno 2022;

c) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 561.000 per l'anno 2022;

d) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 202.269,75 per l'anno 2022.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.