Legge regionale 26 maggio 1982, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 26 05 1982

Bollettino ufficiale 18 6 1982 n. 6

Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse di enti locali.

Art. 1

(Piano biennale di finanziamento - modalità dell’intervento)

Per favorire, nell’ambito regionale, una più incisiva azione, degli enti locali, la Regione interviene, per il biennio 1982/1983, con un piano di finanziamento diretto ad agevolare l’esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali stessi.

I finanziamenti di cui al primo comma sono utilizzati dagli enti locali per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione totale o parziale delle opere di cui al successivo articolo 2.

Per l’attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di L. 41.500 milioni ripartiti in ragione di L. 19.500 milioni per l’esercizio finanziario 1982 e di L. 22.000 milioni per l’esercizio finanziario 1983.

Art. 2

(Opere finanziabili)

Le somme stanziate sono destinate a finanziare la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti;

c) fognature e impianti di depurazione delle acque;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell’energia elettrica, nonché per l’illuminazione pubblica;

e) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

g) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

h) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui al primo comma;

i) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l’acquisto degli immobili necessari per la costruzione o l’ampliamento delle opere previste al comma precedente.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere già parzialmente finanziate.

Art. 3

(Criteri di suddivisione del fondo)

La Giunta regionale determina le somme spettanti a ciascun comune, adottando i seguenti criteri:

1) 30 percento in parti uguali tra tutti i comuni;

2) 40 percento in proporzione alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di:

- 25 kmq fino a 500 abitanti;

- 50 kmq da 500 a 1000 abitanti;

- 75 kmq oltre i 1000 abitanti;

3) 30 percento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali forniti dal servizio vigilanza anagrafica della Regione al 31 dicembre dell’anno precedente quello interessato dal piano I criteri di ripartizione di cui al comma precedente sono validi per i due esercizi finanziari contemplati dal piano.

Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, è impegnato sull’apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Approvazione dei progetti)

Nella deliberazione con cui l’ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell’opera devono essere indicati l’ammontare del contributo regionale utilizzati e la eventuale quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall’ente.

Qualora per le opere di cui al primo comma sia prevista l’utilizzazione di finanziamenti regionali di importo superiore a lire 100 milioni, l’organo regionale di controllo deve richiedere il parere tecnico della commissione regionale esame e progetti di cui al successivo articolo 5.

Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l’ente che provvede all’esecuzione dell’opera deve procedere senza indugio all’appalto o all’esecuzione in economia dei lavori. L’approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Per le opere di cui al primo comma del presente articolo il parere della commissione sostituisce il parere del comitato regionale per la pianificazione territoriale di cui al capoverso b) del penultimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.

Art. 5

(Commissione regionale esame e progetti)

La commissione regionale esame e progetti è costituita con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

- il dirigente dell’assessorato dei lavori pubblici o suo sostituto, con funzione di Presidente;

- il dirigente dell’ufficio regionale urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

- il dirigente dell’assessorato delle finanze o suo sostituto.

La commissione è integrata da:

- il sovraintendente agli studi della Regione o un suo delegato, per l’esame di opere di edilizia scolastica;

- un funzionario dell’assessorato della sanità ed assistenza sociale, designato dall’assessore, per l’esame di opere di carattere sanitario.

Un funzionario dell’assessorato dei lavori pubblici funge da segretario.

Art. 6

(Affidamento dei lavori a terzi)

L’esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può, a specifica richiesta dei comuni interessati, essere curata direttamente dalla Regione che provvederà all’appalto e conduzione delle opere.

L’esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può anche essere affidata in concessione ad altri enti che possiedano i requisiti necessari.

In questo caso la Regione tratterrà dal contributo annuale assegnato l’importo dell’opera o lo trasferirà all’ente esecutore secondo modalità da definirsi.

Art. 7

(Concessione del contributo - Anticipazioni)

Su richiesta dell’ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell’articolo 4, l’assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d’appalto ovvero, nell’ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell’ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all’ente di una anticipazione pari al 50 percento del contributo previsto a finanziamento dell’opera.

Un ulteriore 40 percento del contributo regionale è liquidato, parimenti con decreto dell’assessore ai lavori pubblici, dopo che l’ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all’importo della prima anticipazione concessa.

Qualora un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell’anno di assegnazione la somma concessa dalla Regione con il fondo di cui all’articolo 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto dell’assessore ai lavori pubblici in una unica soluzione su richiesta del comune interessato, corredata di una copia della deliberazione con cui il comune si impegna al relativo acquisto.

I decreti dell’assessore ai lavori pubblici devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell’ente beneficiario.

Art. 8

(appalto dei lavori)

Le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse regionale, devono essere iscritte all’Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57 o all’Albo delle imprese artigiane della Valle d’Aosta.

Qualora si siano sperimentate infruttuosamente le licitazioni private oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto essere appaltati possono essere eseguiti in economia.

Art. 9

(Obbligo del rendiconto)

Ultimata l’esecuzione dell’opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all’assessorato regionale dei lavori pubblici, immediatamente dopo l’emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Con decreto dell’assessore ai lavori pubblici si provvederà di conseguenza alla liquidazione del residuo 10 percento a saldo del contributo regionale.

Art. 10

(Accesso al credito)

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla LR 25 agosto 1980, n. 38, interventi regionali per favorire l’accesso al credito della cassa depositi e prestiti.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

La legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è abrogata. Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai comuni, nell’anno finanziario 1982, in applicazione della legge regionale richiamata al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi comuni ai sensi della presente legge.

Al fine di garantire la continuità nell’azione degli enti locali, entro il mese di ottobre 1983, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza degli enti locali relativo agli anni successivi.

Art. 12

(Interventi diretti della Regione)

La Regione sulla base di un suo programma di lavori, approvato dal Consiglio regionale, può intervenire direttamente per l’esecuzione di opere di interesse regionale e di enti pubblici locali che rivestano notevole importanza o che siano a completamento di opere già iniziate dall’Amministrazione regionale.

La Regione può, altresì, intervenire con la concessione di contributi, in misura non superiore al 70 percento delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50 percento, possono essere concessi per opere di pubblico interesse eseguite da consorzi o da consorterie qualora il comune o il consorzio di comuni interessato partecipi al finanziamento dell’opera con almeno il 20 percento.

I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale a seconda delle rispettive competenze.

Ai sensi dell’articolo 19 della LR 7 dicembre 1979, n. 68, con la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai precedenti commi.

Per l’anno 1982 sono confermati i finanziamenti previsti dall’articolo 1 della legge regionale recante finanziamenti di opere nei settori regionali di intervento approvata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 168, in data 31 marzo 1982.

Art. 13

(Norme finanziarie)

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 22701 (contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse) del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982 e sul corrispondente capitolo di spesa per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 della presente legge si provvede:

- per l’anno 1982 mediante prelievo della somma di L. 19.500.000.000 dal capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali. Spese di investimento " (Allegato n. 8 - interventi a carattere generale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982;

- per l’anno 1983 mediante utilizzo per Lire 22.000.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.1.1. Finanza locale, del bilancio pluriennale 1982/ 1984.

Art. 14

(Variazioni al bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

- Variazione in aumento:

Cap. 22701 " Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse "

L. 19.500.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento "

L. 19.500.000.000

Art. 15

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.