Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7

Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.

(B.U. del 7 giugno 2022, n. 30)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Competenze regionali

Art. 3 - Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato

CAPO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 4 - Delimitazione dell'ATO

Art. 5 - Organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 6 - Gestione del servizio idrico integrato

Art. 7 - Tariffa del servizio idrico integrato

Art. 8 - Risorse finanziarie

CAPO III

MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4

Art. 11 - Modificazioni alla l.r. 35/2021

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Abrogazioni

Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al fine di:

a) assicurare un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione della risorsa idrica, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, di riutilizzo e di risparmio delle risorse, salvaguardando il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

b) garantire, per la gestione del servizio idrico integrato, la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità;

c) conseguire adeguati livelli tariffari, nel rispetto dei principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale (ATO);

d) individuare l'ATO e l'ente di governo dell'ambito (EGA), garantendo il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2

(Competenze regionali)

1. La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione dell'uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, ivi compresa l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe a esso inerenti in conformità alle direttrici della metodologia statale.

2. La Regione esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal d.lgs. 152/2006. Nei casi in cui la predetta normativa statale preveda la nomina di un commissario ad acta, la Giunta regionale vi provvede, con propria deliberazione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, definendo i compiti del commissario, il trattamento e la durata dell'incarico. Le funzioni del commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi sono posti a carico del bilancio dell'EGA.

Art. 3

(Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato)

1. Al fine di monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa idrica di cui alla presente legge, e di fornirne la dovuta informazione alla collettività, è istituito, presso la Regione, l'Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), svolge, su scala regionale, le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) alla gestione delle acque e all'attuazione dei piani di settore;

b) alle attività di tutela e salvaguardia della risorsa idrica.

3. L'Osservatorio, inoltre, con il supporto di ARPA, elabora un rapporto periodico sull'attuazione dei Piani di settore, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione e dell'EGA, e, qualora rilevi eventuali inosservanze delle previsioni della pianificazione regionale di settore o situazioni di criticità o di irregolarità funzionale dei servizi, ne dà informazione alla Giunta regionale e alla Giunta dell'EGA per l'adozione di eventuali azioni correttive da parte dell'EGA e del soggetto gestore.

4. L'Osservatorio è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è presieduto dal dirigente di primo livello della struttura regionale responsabile del monitoraggio dello sviluppo del servizio idrico integrato ed è composto da:

a) i dirigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di gestione delle acque a scopo idropotabile, energetico e agricolo, o loro delegati;

b) i dirigenti di secondo livello responsabili delle strutture regionali competenti in materia di gestione delle acque a scopo idropotabile, energetico, agricolo e di tutela della qualità delle acque, o loro delegati;

c) il direttore dell'ARPA, o suo delegato;

d) il direttore dell'EGA, o suo delegato;

e) il rappresentante legale del soggetto gestore, come individuato ai sensi dell'articolo 6, o suo delegato.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può avvalersi dell'apporto, a titolo gratuito, di altre strutture regionali, associazioni, fondazioni, istituti o enti pubblici o privati.

6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

7. L'Osservatorio approva, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento interno con il quale disciplina le proprie modalità di funzionamento.

CAPO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 4

(Delimitazione dell'ATO)

1. Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica.

Art. 5

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale EGA, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo con le risorse finanziarie di cui all'articolo 8, in particolare, a:

a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque per gli ambiti di competenza;

b) riordinare i servizi e definire gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato;

c) predisporre, approvare e aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;

d) trasmettere il Piano d'Ambito e i relativi aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

e) individuare, nel rispetto del Piano d'Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 149bis del d.lgs. 152/2006;

f) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006;

g) predisporre il piano economico-finanziario;

h) approvare la tariffa;

i) tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

j) gestire le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici;

k) definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti aggiuntive della tariffa di competenza regionale;

l) realizzare il Sistema informativo del servizio idrico integrato (SISII), coordinato con il sistema delle conoscenze territoriali (SCT), al quale partecipano e collaborano, condividendone i dati, tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel servizio idrico integrato;

m) svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla Regione.

Art. 6

(Gestione del servizio idrico integrato)

1. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione nell'ATO, nonché degli altri principi di cui all'articolo 147 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, l'EGA individua, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

2. I rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.

3. L'EGA approva annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto delle componenti tariffarie aggiuntive, istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata.

Art. 8

(Risorse finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito del servizio idrico integrato e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l'EGA utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024).

2. L'EGA e il soggetto gestore unico possono essere destinatari di finanziamenti di settore provenienti da fondi regionali, statali o europei, destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito e alla promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

3. Per il finanziamento di interventi strategici previsti nel Piano d'Ambito, l'EGA e la Regione possono, nel rispetto della normativa statale vigente, contrarre mutui a medio o a lungo termine; la Regione può inoltre intervenire con risorse proprie per la restituzione di mutui accesi dall'EGA o per la copertura del costo dei relativi interessi.

CAPO III

MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. L'articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 99

(Definizione)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Regione n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato.

2. I Comuni e la Regione possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, la cui regolamentazione è disciplinata da apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 104.

3. Per il finanziamento delle funzioni a esso attribuite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano d'Ambito e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il BIM utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché da quelli di cui all'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), e ogni altra risorsa proveniente da fondi regionali, statali o europei.".

2. L'articolo 101 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 101

(Organi e competenze)

1. Gli organi del BIM sono l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci di ciascuno dei Comuni consorziati. Il Presidente partecipa alle sedute dell'Assemblea.

3. All'Assemblea spetta l'approvazione dello statuto, del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione, della pianificazione degli interventi strategici, del Piano d'Ambito e dei piani tariffari, nonché di ogni altro atto fondamentale individuato nello statuto medesimo.

4. La Giunta, nominata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dal Sindaco del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell'Assemblea.

5. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.

6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra gli amministratori dei Comuni.

7. Al Presidente si applica, in materia di limitazione del numero di mandati, la disposizione di cui all'articolo 30bis, comma 2.

8. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea, incarica e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, in assenza di dirigenti, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

9. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, o nelle more della sua sostituzione, ai sensi del comma 11, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente della Giunta più anziano d'età.

10. Gli organi del BIM sono rinnovati in occasione delle elezioni generali comunali e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.

11. Il Presidente e i componenti dell'Assemblea e della Giunta decadono dai rispettivi organi in caso di cessazione dalla carica nel Comune di appartenenza e sono sostituiti nella prima seduta dell'Assemblea successiva al verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre trenta giorni dalla vacanza.".

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4)

1. Nel titolo della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), le parole: "amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines" sono sostituite dalle seguenti: "amministratori locali".

2. All'articolo 1 della l.r. 4/2015, le parole: "amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines" sono sostituite dalle seguenti: "amministratori locali".

3. Dopo l'articolo 8 della l.r. 4/2015, è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Compensi e rimborso spese dei componenti

degli organi del BIM)

1. Al Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione determinata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita all'articolo 2, comma 1, lettera d). L'indennità non è comunque cumulabile con altra indennità di funzione o gettone di presenza percepiti dal Presidente quale Sindaco, Vice Sindaco, assessore o consigliere comunale.

2. Al Presidente e ai componenti della Giunta che si recano, per l'espletamento delle loro funzioni, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'ente, spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.".

Art. 11

(Modificazioni alla l.r. 35/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 35/2021, le parole: "comma 2, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 35/2021 è abrogato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, il BIM approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano d'Ambito, stabilendo le modalità e i tempi di subentro del gestore unico alle attuali gestioni, nonché le modalità e i tempi di subentro dell'EGA nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, delle Autorità di sub-ATO preesistenti e dei Comuni.

2. Fino al completo trasferimento della gestione al gestore unico, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 4, lettera e), fa parte dell'Osservatorio un rappresentante individuato di comune accordo tra i rappresentanti legali degli attuali soggetti gestori. Fino al predetto trasferimento, la Regione contribuisce al finanziamento e alla realizzazione dei programmi pluriennali di interventi a favore degli enti locali, già approvati. Le eventuali relative convenzioni mantengono la loro validità fino al completamento delle opere in esse previste e già finanziate. L'EGA può subentrare nei rapporti con la Regione e farsi carico degli adempimenti previsti dalle convenzioni, sulla base di accordi tra gli enti e in relazione allo stato di avanzamento degli interventi previsti.

3. Fino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico finanziario di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

4. L'incarico in essere al Presidente del BIM cessa al momento dell'elezione del nuovo Presidente, a seguito delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla predetta cessazione dell'incarico, al Presidente del BIM spetta un'indennità mensile lorda di funzione rideterminata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2015.

5. La Giunta del BIM è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il BIM adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al BIM spettano le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della l. 228/2012 non ancora incassate al 31 dicembre 2021.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 27/1999;

b) l'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

c) l'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato));

d) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici);

e) l'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013);

f) l'articolo 21 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);

g) il capo I della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1));

h) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

i) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);

j) la legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta));

k) l'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018);

l) il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);

m) l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

n) le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali);

o) l'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.