Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 15 01 1982

Bollettino ufficiale 3 2 1982 n. 2

Delega all’unitą sanitaria locale delle funzioni amministrative relative all’assunzione di personale addetto a mansioni elementari di cui all’articolo 9, secondo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 1

In conformitą di quanto disposto dalla norma contenuta nell’articolo 9, secondo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, č delegata all’unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta l’assunzione per chiamata diretta delle categorie di personale addetto a mansioni elementari.

Ai fini predetti, il comitato di gestione dell’unitą sanitaria locale promuove la selezione pubblica limitatamente alle posizioni funzionali di agente tecnico del ruolo tecnico e di commesso del ruolo amministrativo previste dall’allegato n. 1 del citato DPR 20 dicembre 1979, n. 761

Art. 2

Il comitato di gestione dell’unitą sanitaria locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, delibera nei modi e nelle forme di legge apposito avviso pubblico contenente l’indicazione dei requisiti generali e specifici necessari per coprire il posto attribuibile.

L’avviso pubblico di assunzione per chiamata diretta deve essere, per estratto, adeguatamente pubblicizzato mediante affissione nei comuni della Regione.

In attesa dell’applicazione dell’accordo nazionale unico di lavoro per il personale del servizio sanitario nazionale e dell’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 63, ultimo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, per i predetti requisiti, criteri selettivi, procedure di assunzione, determinazione del trattamento economico ed istituti normativi di carattere economico si rinvia a quanto dispone l’articolo 82, secondo comma, del citato DPR n. 761, intendendosi pertanto applicabili le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti ospedalieri in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 3

Ai fini della iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, il presidente del comitato di gestione dell'unitą sanitaria locale trasmette alla Regione, contestualmente alla assunzione in servizio, gli atti ed i dati necessari alla iscrizione del personale medesimo.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.