Legge regionale 26 maggio 2022, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 2022, n. 5

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e altre disposizioni in relazione alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente.

(B.U. del 31 maggio 2022, n. 27)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19, la presente legge reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire il corretto svolgimento, per l'anno scolastico 2021/2022, degli esami di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e dalle successive disposizioni attuative, e in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico).

2. La presente legge disciplina, inoltre, la proroga del termine di validità delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2020, per l'assunzione dei candidati idonei.

Art. 2

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione per l'anno scolastico 2021/2022)

1. Allo scopo di disciplinare, anche in deroga alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), lo svolgimento della prova regionale di lingua francese relativa alle sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese) e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della l.r. 11/2018, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, le necessarie misure di adeguamento all'articolo 1, comma 956, della l. 234/2021 e alle successive disposizioni attuative.

Art. 3

(Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 2021/2022)

1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, disposta, in attuazione dell'articolo 1, comma 956, della l. 234/2021, dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 14 marzo 2022, n. 64 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Regione, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), e, per la scuola ubicata nella Valle del Lys, anche di lingua tedesca, non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato.

2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, disposta, in attuazione dell'articolo 1, comma 956, della l. 234/2021, dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 14 marzo 2022, n. 65 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2018.

Art. 4

(Disposizioni in materia di curriculum della studentessa e dello studente. Modificazione alla l.r. 18/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2016, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023".

Art. 5

(Validità delle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente)

1. Le graduatorie dei concorsi ordinari banditi a livello regionale nell'anno 2020 possono essere utilizzate, nei limiti del contingente annualmente destinato all'immissione in ruolo dalla corrispondente procedura concorsuale, per l'assunzione dei candidati idonei, comunque non oltre il secondo anno scolastico successivo all'ultimo anno di vigenza delle corrispondenti graduatorie statali.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.