Regolamento regionale 11 gennaio 1982, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 11 gennaio 1982, n. 1

Regolamento regionale per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni.

(B.U. 20 gennaio 1982, n. 1)

Art. unico

Al regolamento regionale 5 febbraio 1962 "Regolamento per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia", modificato con provvedimento del Consiglio regionale n. 435 in data 28 novembre 1977, sono apportate le seguenti modificazioni:

1°) il secondo comma dell’articolo 1 è abrogato e sostituito dal comma seguente:

"Le deliberazioni relative sono adottate dalla Giunta regionale sulla base dei rispettivi atti tecnici. Esse non possono superare la spesa di L. 40.000.000, al netto da imposte, salvo le eccezioni previste dal regolamento; debbono essere motivate e prevedere il finanziamento delle rispettive spese".

2°) L’articolo 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Deroghe al limite di spesa.

Il Consiglio regionale può autorizzare la Giunta a superare il limite massimo di spesa di lire 40.000.000 ogni volta che la deroga risulti giustificata: il Consiglio indica di volta in volta il limite di spesa negli stessi casi autorizzato".

Le presenti norme regolamentari saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.